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	<title>Reati informatici Archivi - Davide Biondini Avvocato</title>
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	<title>Reati informatici Archivi - Davide Biondini Avvocato</title>
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		<title>Account Booking hackerato e IBAN modificato: chi risponde dei pagamenti finiti ai truffatori?</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2026/09/18/account-booking-hackerato-e-iban-modificato-chi-risponde-dei-pagamenti-finiti-ai-truffatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità civile internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una struttura ricettiva controlla gli accrediti provenienti da Booking.com e si accorge che qualcosa non ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Account Booking hackerato e IBAN modificato: chi risponde dei pagamenti finiti ai truffatori?" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2026/09/18/account-booking-hackerato-e-iban-modificato-chi-risponde-dei-pagamenti-finiti-ai-truffatori/#more-4886" aria-label="Per saperne di più su Account Booking hackerato e IBAN modificato: chi risponde dei pagamenti finiti ai truffatori?">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2026/09/18/account-booking-hackerato-e-iban-modificato-chi-risponde-dei-pagamenti-finiti-ai-truffatori/">Account Booking hackerato e IBAN modificato: chi risponde dei pagamenti finiti ai truffatori?</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Una struttura ricettiva controlla gli accrediti provenienti da Booking.com e si accorge che qualcosa non torna.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nell&#8217;Extranet i pagamenti risultano regolarmente elaborati. Sul conto corrente della società, però, il denaro non è mai arrivato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La prima verifica porta alla scoperta del problema:&nbsp;<strong>l&#8217;IBAN registrato nell&#8217;account Booking della struttura è stato modificato e sostituito con quello riconducibile a un soggetto completamente estraneo</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel frattempo Booking ha eseguito uno o più pagamenti sul nuovo conto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La struttura, però, non li ha mai ricevuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mi sto occupando sempre più spesso di casi analoghi, perché&nbsp;<strong>gli accessi abusivi agli account delle piattaforme stanno diventando più frequenti e le tecniche utilizzate dagli autori delle frodi sempre più sofisticate</strong>.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Se il tuo caso è diverso da quello descritto, leggi anche la <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/07/24/truffa-booking-guida-per-gli-albergatori/">nostra guida</a> sugli altri casi di <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/07/24/truffa-booking-guida-per-gli-albergatori/">truffa su Booking</a> e sulle possibili tutele legali per hotel, B&amp;B e altre strutture ricettive.</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Per hotel, B&amp;B, case vacanza e altre strutture ricettive il problema può assumere conseguenze economiche particolarmente rilevanti, soprattutto quando l&#8217;accesso abusivo non viene scoperto immediatamente e la piattaforma continua a disporre pagamenti verso le coordinate bancarie modificate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La domanda che inevitabilmente si pone il gestore è semplice:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Se il mio account Booking viene compromesso, qualcuno modifica l&#8217;IBAN e Booking trasferisce il denaro verso quel conto, chi sopporta la perdita?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta è meno scontata di quanto possa sembrare.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Account Booking hackerato: il problema non riguarda soltanto la password</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Quando si parla di account compromesso si tende spesso a concentrare l&#8217;attenzione su un unico aspetto: come il criminale informatico sia riuscito a entrare nell&#8217;account.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È certamente una questione importante, ma non è l&#8217;unica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di una struttura ricettiva, infatti, l&#8217;Extranet di Booking non contiene soltanto informazioni sulle prenotazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attraverso quell&#8217;ambiente vengono gestiti dati, comunicazioni, impostazioni della struttura e, soprattutto,&nbsp;<strong>informazioni che possono incidere direttamente sui flussi finanziari</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando un terzo riesce quindi a modificare le coordinate bancarie associate alla struttura, il problema non può essere ridotto alla semplice domanda:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Chi ha perso la password?”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre ricostruire molto più precisamente&nbsp;<strong>come sia stata possibile la modifica dell&#8217;IBAN e quali controlli siano intervenuti prima dell&#8217;esecuzione dei pagamenti</strong>.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Il caso tipico: l&#8217;IBAN viene sostituito e i pagamenti finiscono altrove</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Lo schema che sto riscontrando in più controversie presenta caratteristiche ricorrenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;account Extranet della struttura viene compromesso oppure utilizzato da un soggetto non autorizzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel corso dell&#8217;accesso vengono modificate le coordinate bancarie utilizzate per ricevere i pagamenti provenienti dalla piattaforma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo IBAN conduce a un conto che la struttura non ha mai indicato e che può risultare intestato a un soggetto completamente estraneo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Booking, facendo affidamento sulle coordinate presenti nell&#8217;Extranet, procede quindi con uno o più pagamenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La struttura se ne accorge spesso soltanto successivamente, quando verifica che le somme indicate come pagate dalla piattaforma non risultano accreditate sul proprio conto corrente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da qui nasce il vero problema giuridico:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>il pagamento effettuato verso un conto indicato fraudolentemente da un terzo può essere considerato liberatorio nei confronti della struttura?</strong> <strong>Oppure Booking può essere chiamata a eseguire nuovamente il pagamento nei confronti dell&#8217;effettivo creditore?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Hai subito una modifica non autorizzata dell’IBAN su Booking?</strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Se i pagamenti destinati alla tua struttura sono stati trasferiti su un conto che non riconosci, è importante ricostruire subito accessi, modifiche e comunicazioni ricevute dalla piattaforma. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Richiedi una valutazione del caso</a></strong></p>
</blockquote>



<h1 class="wp-block-heading">Le condizioni di Booking e il problema dell&#8217;IBAN “fornito” dalla struttura</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Le condizioni contrattuali di Booking pongono particolare attenzione alla correttezza delle coordinate bancarie comunicate dalla struttura e contemplano conseguenze quando vengano fornite informazioni di pagamento inesatte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Considerato isolatamente, questo principio potrebbe sembrare risolutivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma c&#8217;è una differenza essenziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una cosa è che&nbsp;<strong>la struttura comunichi volontariamente un IBAN sbagliato</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un&#8217;altra è che le coordinate corrette vengano sostituite attraverso un accesso non autorizzato all&#8217;account, senza alcuna volontà o autorizzazione del titolare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio questo uno dei passaggi centrali della controversia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l&#8217;IBAN è stato inserito da un terzo dopo avere compromesso l&#8217;account, occorre stabilire se quella modifica possa realmente essere imputata alla struttura e, soprattutto, se la piattaforma potesse ragionevolmente considerarla autentica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non basta quindi constatare che, al momento del pagamento, nell&#8217;Extranet fosse presente un determinato conto corrente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bisogna capire&nbsp;<strong>chi lo abbia inserito, attraverso quale accesso e superando quali sistemi di controllo</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La questione centrale: quali controlli sono stati effettuati prima di cambiare l&#8217;IBAN?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questo è probabilmente uno dei passaggi più importanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando viene modificata una coordinata bancaria destinata a ricevere i pagamenti della struttura, diventano rilevanti numerose circostanze.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre verificare, ad esempio:</p>



<p class="wp-block-paragraph">– da quale indirizzo IP sia stata effettuata la modifica;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– quale dispositivo sia stato utilizzato;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se l&#8217;accesso provenisse da una località o da un dispositivo mai utilizzati prima dalla struttura;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– quali credenziali siano state impiegate;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se sia intervenuto un sistema di autenticazione a più fattori;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se siano stati generati OTP o altre richieste di conferma;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– quali notifiche siano state inviate al titolare dell&#8217;account;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se Booking disponga di sistemi antifrode specifici per le modifiche delle coordinate bancarie;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se il nuovo conto corrente risultasse intestato alla stessa società titolare della struttura oppure a un soggetto completamente diverso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– quanto tempo sia trascorso tra la modifica dell&#8217;IBAN e l&#8217;esecuzione dei pagamenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono elementi decisivi perché permettono di spostare la discussione dal generico concetto di “account hackerato” alla verifica concreta del funzionamento dei sistemi di autenticazione, controllo e gestione della modifica dei dati di pagamento.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Booking deve rimborsare la struttura?</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Non esiste una risposta automatica valida per qualsiasi account compromesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre ricostruire tecnicamente e giuridicamente ogni singolo caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;eventuale responsabilità della piattaforma dipende infatti dalle modalità dell&#8217;accesso abusivo, dalle misure adottate dalla struttura, dai sistemi predisposti dalla piattaforma, dalle modalità con cui è stata autorizzata la variazione dell&#8217;IBAN e dalle verifiche effettuate prima del trasferimento del denaro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un punto, tuttavia, deve essere chiarito.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il semplice fatto che il denaro sia stato bonificato sul conto presente in quel momento nell&#8217;Extranet non significa necessariamente che il problema sia giuridicamente risolto.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la modifica delle coordinate non proviene dal partner contrattuale ma da un terzo non autorizzato, occorre verificare se il pagamento abbia effettivamente adempiuto l&#8217;obbligazione nei confronti della struttura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è precisamente questo uno dei punti sui quali deve concentrarsi l&#8217;analisi legale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La sicurezza dell&#8217;account diventa parte della prova</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In controversie di questo tipo la componente informatica e quella giuridica sono strettamente collegate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è sufficiente inviare una contestazione affermando semplicemente:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Il mio account è stato hackerato”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bisogna cercare di dimostrarlo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diventano quindi fondamentali i&nbsp;<strong>log di accesso</strong>, gli indirizzi IP, gli identificativi dei dispositivi, le notifiche ricevute, le email relative alla modifica dei dati bancari, gli eventuali OTP e tutta la documentazione disponibile sull&#8217;account prima e dopo l&#8217;accesso abusivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Devono inoltre essere conservati gli screenshot relativi ai pagamenti, agli IBAN utilizzati e alle comunicazioni intercorse con l&#8217;assistenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questa ragione, in una contestazione formale alla piattaforma può essere opportuno chiedere anche la&nbsp;<strong>conservazione dei dati tecnici e dei log</strong>&nbsp;relativi alla compromissione, evitando che informazioni determinanti vadano perse con il trascorrere del tempo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Anche il GDPR può assumere rilevanza</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;accesso abusivo all&#8217;Extranet può avere conseguenze che vanno oltre il pagamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;account di una struttura ricettiva può infatti contenere dati personali relativi agli ospiti, alle prenotazioni e ai soggetti che operano sulla piattaforma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando l&#8217;incidente coinvolge dati personali, devono quindi essere valutati anche i profili relativi alla sicurezza del trattamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 32 GDPR richiede l&#8217;adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio e impone di considerare, tra l&#8217;altro, i rischi derivanti dall&#8217;accesso non autorizzato ai dati personali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò non significa che ogni compromissione dell&#8217;account determini automaticamente una responsabilità della piattaforma ai sensi del GDPR.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Significa però che anche questo profilo può dover essere esaminato nella ricostruzione complessiva dell&#8217;incidente.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Cosa dovrebbe fare immediatamente una struttura se scopre che l&#8217;IBAN Booking è stato modificato?</h1>



<p class="wp-block-paragraph">La tempestività è fondamentale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La struttura dovrebbe innanzitutto mettere in sicurezza l&#8217;account e verificare tutti gli utenti che possono accedere all&#8217;Extranet.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dovrebbe poi conservare ogni elemento utile a ricostruire l&#8217;accaduto: email, notifiche, screenshot, cronologia delle modifiche, pagamenti eseguiti e coordinate bancarie utilizzate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È inoltre importante contestare formalmente l&#8217;accaduto a Booking senza limitarsi alle interlocuzioni con l&#8217;assistenza ordinaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La comunicazione dovrebbe identificare con precisione i pagamenti contestati, disconoscere la modifica dell&#8217;IBAN, chiedere la ricostruzione degli accessi e delle procedure di autenticazione e richiedere la conservazione dei relativi dati tecnici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se le somme sono già state trasferite al conto fraudolento, dovrà inoltre essere valutata la possibilità di richiedere&nbsp;<strong>il pagamento delle somme non ricevute, gli eventuali interessi e gli ulteriori danni documentabili</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Account Booking compromesso e pagamenti non ricevuti?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di contestare formalmente l’accaduto è utile ricostruire la sequenza degli accessi, verificare le modifiche dell’IBAN e conservare i dati tecnici che potrebbero diventare rilevanti in una successiva controversia.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Mi occupo di controversie con Booking e altre piattaforme digitali e posso valutare la documentazione disponibile e le possibili iniziative da intraprendere. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami per una valutazione</a></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">“Booking dice di avere già pagato”: e spesso nega anche che siano stati violati i propri sistemi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle obiezioni più frequenti è questa:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Il pagamento è stato eseguito sull&#8217;IBAN indicato nell&#8217;account”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma la linea difensiva della piattaforma può essere più articolata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Booking può infatti sostenere&nbsp;<strong>di non avere subito alcun accesso abusivo ai propri sistemi</strong>&nbsp;e che la compromissione riguardi esclusivamente l&#8217;account della singola struttura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altri termini, la piattaforma può ricondurre la responsabilità al partner, ipotizzando ad esempio che le credenziali siano state sottratte attraverso un attacco di phishing o altra condotta fraudolenta rivolta direttamente alla struttura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A ciò può aggiungersi un ulteriore argomento difensivo:&nbsp;<strong>l&#8217;invio di email o alert con cui Booking avrebbe informato la struttura della modifica delle coordinate bancarie</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ragionamento, in sostanza, può essere questo:</p>



<p class="wp-block-paragraph">la piattaforma non sarebbe stata compromessa; qualcuno avrebbe ottenuto le credenziali della struttura; attraverso quelle credenziali sarebbero state modificate le coordinate bancarie; Booking avrebbe inviato una comunicazione di avviso; non avendo ricevuto tempestive contestazioni, avrebbe poi eseguito il pagamento sul conto risultante dall&#8217;Extranet.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È una ricostruzione che deve però essere verificata concretamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Innanzitutto occorre accertare&nbsp;<strong>come siano state ottenute le credenziali e se vi sia effettivamente prova di un comportamento negligente della struttura</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il semplice fatto che l&#8217;accesso sia avvenuto utilizzando credenziali corrette non consente, da solo, di stabilire come quelle credenziali siano state acquisite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Allo stesso modo, l&#8217;invio di un&#8217;email di alert costituisce certamente un elemento da valutare, ma non esaurisce necessariamente il problema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre verificare il contenuto dell&#8217;avviso, il momento in cui è stato inviato, il destinatario, le modalità della comunicazione e soprattutto se, in presenza di una modifica così delicata come quella delle coordinate destinate a ricevere i pagamenti, fossero previsti ulteriori meccanismi di verifica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una variazione dell&#8217;IBAN non è infatti una modifica qualsiasi dell&#8217;account.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Incide direttamente sulla destinazione delle somme dovute alla struttura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questa ragione il punto non è soltanto chiedersi:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>“Booking ha inviato un&#8217;email?”</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma anche:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>“Quali controlli sono stati predisposti per accertare che una richiesta di modifica dell&#8217;IBAN provenisse effettivamente dal soggetto legittimato a ricevere il denaro?”</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È precisamente qui che il confronto tra la posizione della piattaforma e quella della struttura diventa tecnico oltre che giuridico.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Se Booking sostiene che si tratta di phishing, la responsabilità passa automaticamente alla struttura?</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Non necessariamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il phishing è certamente una delle tecniche più utilizzate per sottrarre credenziali di accesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma affermare che un account sia stato compromesso attraverso phishing non risolve automaticamente la questione della responsabilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre comprendere cosa sia effettivamente accaduto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bisogna verificare se la struttura abbia ricevuto messaggi fraudolenti, se abbia inserito credenziali su pagine false, se siano presenti accessi anomali e quali sistemi di autenticazione fossero attivi al momento dell&#8217;incidente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma anche ammettendo una sottrazione delle credenziali, resta da valutare il passaggio successivo:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>la possibilità per il soggetto non autorizzato di modificare le coordinate bancarie e far indirizzare verso un conto diverso i pagamenti destinati alla struttura.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È quindi necessario evitare automatismi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;origine della compromissione dell&#8217;account e l&#8217;adeguatezza delle procedure utilizzate per modificare un dato finanziario così rilevante sono due questioni collegate, ma non necessariamente coincidenti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il fatto che Booking abbia inviato un&#8217;email di avviso risolve il problema?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Anche in questo caso la risposta dipende dalle circostanze concrete.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;esistenza di una comunicazione con cui la piattaforma informa la struttura della modifica dell&#8217;IBAN è certamente rilevante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma deve essere valutata nel suo contesto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre ad esempio verificare:</p>



<p class="wp-block-paragraph">– a quale indirizzo sia stata inviata;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se quell&#8217;indirizzo fosse ancora sotto il controllo della struttura;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se anche la casella email fosse stata compromessa;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– come fosse formulato l&#8217;avviso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se risultasse immediatamente comprensibile che erano state modificate le coordinate bancarie;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– quanto tempo sia intercorso tra l&#8217;alert e il pagamento;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se fosse prevista una procedura di conferma o blocco della modifica;</p>



<p class="wp-block-paragraph">– se il nuovo conto fosse intestato a un soggetto diverso dalla struttura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;invio di una notifica può quindi essere un elemento importante della difesa della piattaforma, ma deve essere inserito nella complessiva ricostruzione dell&#8217;incidente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">L&#8217;apparenza tecnica non coincide necessariamente con la realtà giuridica</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questo è uno degli aspetti più interessanti della vicenda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista informatico il sistema può registrare che un utente autenticato è entrato nell&#8217;account, ha modificato un dato e che successivamente il pagamento è stato effettuato sul conto presente nell&#8217;Extranet.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista giuridico, però, occorre porsi ulteriori domande.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quell&#8217;utente era realmente la struttura?</p>



<p class="wp-block-paragraph">La modifica può essere attribuita al titolare dell&#8217;account?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il soggetto che l&#8217;ha eseguita disponeva di poteri per modificare il conto destinato ai pagamenti?</p>



<p class="wp-block-paragraph">I controlli previsti erano adeguati rispetto alla rilevanza dell&#8217;operazione?</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;eventuale pagamento verso il conto fraudolento ha estinto l&#8217;obbligazione nei confronti dell&#8217;effettivo creditore?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono questioni che non possono essere risolte limitandosi a osservare ciò che risultava formalmente registrato sulla piattaforma.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il punto più importante: non dare per perso il denaro</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Quando una struttura scopre che somme rilevanti sono state trasferite su un conto appartenente a un soggetto estraneo, la prima reazione può essere quella di considerare il denaro definitivamente perduto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non necessariamente è così.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Recuperare le somme direttamente dall&#8217;autore della frode può essere estremamente difficile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma questa non è l&#8217;unica strada da analizzare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre verificare anche&nbsp;<strong>se la piattaforma abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento e se il trasferimento verso il conto fraudolento possa essere opposto alla struttura</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nei casi di cui mi sto occupando è proprio questo uno dei temi centrali: comprendere se la struttura possa essere considerata responsabile della modifica delle proprie coordinate oppure se vi siano elementi per contestare alla piattaforma le modalità con cui quella modifica è stata accettata e utilizzata per disporre i successivi pagamenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;esito di ogni vicenda dipenderà naturalmente dalle prove disponibili e dalle concrete modalità della compromissione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma una cosa è certa:&nbsp;<strong>quando un account Booking viene compromesso e l&#8217;IBAN viene sostituito, non bisogna limitarsi a considerare l&#8217;episodio come una semplice truffa informatica subita dalla struttura</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È necessario verificare anche il rapporto contrattuale con la piattaforma, le procedure utilizzate per modificare i dati bancari, i sistemi di sicurezza adottati, gli alert inviati e le modalità con cui sono stati autorizzati i pagamenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è spesso proprio da questa ricostruzione tecnica e giuridica che dipende la possibilità di recuperare somme che, in un primo momento, sembravano definitivamente perdute.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Account Booking hackerato e pagamenti sottratti: assistenza legale</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Se gestisci un hotel, un B&amp;B, una casa vacanze o un&#8217;altra struttura ricettiva e hai scoperto un&nbsp;<strong>accesso abusivo all&#8217;Extranet Booking</strong>, una&nbsp;<strong>modifica non autorizzata dell&#8217;IBAN</strong>&nbsp;oppure pagamenti effettuati verso un conto che non appartiene alla tua attività, è importante ricostruire rapidamente l&#8217;accaduto e conservare le prove tecniche disponibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mi occupo di controversie con le piattaforme digitali e, sempre più frequentemente, di casi nei quali l&#8217;accesso non autorizzato a un account determina modifiche dei dati di pagamento e conseguenti perdite economiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È possibile valutare la documentazione disponibile, ricostruire i profili contrattuali e di sicurezza e individuare le iniziative più opportune nei confronti della piattaforma.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>Matched betting: i rischi legali del multi account e della gestione tramite agenzie</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2026/03/23/matched-betting-multi-account-rischi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela identità e riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[matched betting]]></category>
		<category><![CDATA[multiaccount]]></category>
		<category><![CDATA[sostituzione di persona]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni molti hanno presentato il matched betting come un’opportunità concreta per ottenere guadagni ... </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi anni molti hanno presentato il <strong>matched betting</strong> come un’opportunità concreta per ottenere guadagni online in modo relativamente semplice, sfruttando i bonus messi a disposizione dai bookmaker.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A partire da questa diffusione si è sviluppato progressivamente un vero e proprio mercato parallelo, inizialmente composto da contenuti informativi e corsi base, e successivamente evoluto in servizi sempre più strutturati, come consulenze personalizzate, programmi “premium” e soluzioni che promettono una gestione quasi automatica dell’attività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio in questo passaggio, dalla gestione autonoma alla delega a terzi, che si concentrano i principali rischi.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando il matched betting è legale (e quando iniziano i rischi)</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nella sua forma più semplice, il matched betting consiste nello sfruttare i bonus dei bookmaker coprendo tutti gli esiti di una scommessa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista pratico, il sistema si basa spesso sull’utilizzo dei cosiddetti <strong>bonus di benvenuto</strong>, che prevedono specifiche condizioni, come il <em>rollover</em>, ossia l’obbligo di effettuare una o più puntate prima di poter prelevare le somme.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’attività viene svolta con un account intestato al reale utilizzatore e nel rispetto delle condizioni previste dalla piattaforma, non si pongono, in linea generale, particolari problemi giuridici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il quadro cambia quando si cerca di aumentare i guadagni, introducendo pratiche che aggirano le regole o <strong>delegando l’operatività a soggetti terzi</strong>. Non va infatti trascurato che le condizioni contrattuali delle piattaforme digitali, una volta accettate, vincolano l’utente e disciplinano in modo stringente le modalità di utilizzo del servizio.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Multi-account: che cos’è e perché viola le regole dei bookmaker</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle strategie più diffuse per aumentare i guadagni nel matched betting consiste nel cosiddetto <em>multi-account</em>, ossia nella creazione e gestione di più conti gioco con l’obiettivo di sfruttare ripetutamente i bonus di benvenuto offerti dai bookmaker.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In concreto, anziché operare con un solo profilo personale, chi utilizza il multi account replica l’attività su più account. Questi possono essere intestati a familiari, amici o altri soggetti consenzienti, ma vengono di fatto <strong>gestiti da un’unica persona</strong>, che coordina tutte le operazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista pratico, il vantaggio è evidente: ogni nuovo account consente di accedere nuovamente alle promozioni iniziali e di replicare operazioni come le cosiddette <em>puntate qualificanti</em>, necessarie per sbloccare i bonus.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, è proprio questa logica a rendere la pratica problematica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I bookmaker prevedono, infatti, che ogni utente disponga di un solo account personale e vietano espressamente qualsiasi forma di utilizzo multiplo o coordinato. Il multi-account si pone quindi in contrasto diretto con le condizioni contrattuali, con conseguenze che possono includere la limitazione o la chiusura dei conti, il blocco delle somme e, in alcuni casi, la revoca di bonus e vincite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre al profilo contrattuale, la questione può assumere un <strong>rilievo giuridico più significativo</strong>, in particolare quando si basa sull’utilizzo sistematico di <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/11/matched-betting-con-multi-account-rischi-penali-reali-per-chi-usa-identita-altrui/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">identità diverse</a> o sull’operatività per conto di terzi. In questo senso, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come anche nell’ambiente digitale l’utilizzo di credenziali o identità riconducibili a soggetti diversi possa assumere rilievo quando è finalizzato a ottenere un vantaggio o ad aggirare regole.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono alcune realtà organizzate che offrono servizi di supporto o gestione dell’attività.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Agenzie di matched betting: come funzionano davvero</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi tempi si stanno diffondendo società che non si limitano a vendere corsi, ma propongono veri e propri servizi di gestione dell’attività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il percorso è spesso strutturato in due fasi: inizialmente viene offerta formazione, con l’obiettivo di insegnare le basi del sistema; successivamente viene proposto un livello più avanzato, in cui il cliente può delegare completamente l’operatività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi servizi non sono gratuiti. Al contrario, le società li offrono<strong> a fronte del pagamento </strong>di somme anche rilevanti, spesso nell’ambito di contratti di consulenza o di affiancamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio in questa fase che emergono i principali profili critici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In molti casi, infatti, la gestione “automatizzata” presuppone che il cliente fornisca le credenziali di accesso ai propri account, consentendo all’agenzia di operare direttamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La cessione delle credenziali non è, in sé, vietata dall’ordinamento, ma si pone in contrasto con le condizioni contrattuali delle piattaforme e può esporre a conseguenze rilevanti, soprattutto quando è finalizzata ad aggirare le regole del servizio.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Gestione “automatizzata” e cessione delle credenziali: quali sono i rischi</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nella maggior parte dei casi, la cosiddetta gestione automatizzata non si basa su sistemi autonomi, ma sulla cessione delle credenziali di accesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il cliente apre uno o più account a proprio nome e <strong>fornisce a terzi username e password,</strong> consentendo loro di operare direttamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo comporta una conseguenza immediata: il cliente perde il controllo effettivo del proprio account, pur rimanendone formalmente titolare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’utilizzo di credenziali altrui non è di per sé illecito, ma può assumere rilievo giuridico quando consente di operare come se si fosse il titolare dell’account, al fine di ottenere un vantaggio o aggirare regole contrattuali.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Se hai già affidato la gestione del tuo account a terzi, è importante valutare i rischi concreti della tua situazione. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contattami </a>per una consulenza</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">In determinati casi, tali condotte possono essere valutate anche alla luce di fattispecie penali come la <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/05/05/sostituzione-di-persona-nel-web-quando-e-reato/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sostituzione di persona</a> prevista <strong>dall’ Art. 494 c.p</strong>., che punisce chi si attribuisce un’identità altrui per ottenere un vantaggio.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito (…) con la reclusione fino ad un anno.”</p>
</blockquote>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>I rischi legali: violazioni contrattuali, responsabilità e possibili reati</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’attività delle agenzie presenta diversi profili di criticità, che emergono sia sul piano contrattuale sia su quello giuridico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In primo luogo, la gestione diretta degli account da parte di soggetti terzi si pone in contrasto con le condizioni imposte dai bookmaker, che prevedono un utilizzo personale e non cedibile. La cessione delle credenziali rappresenta quindi una <strong>violazione delle regole </strong>della piattaforma. Le condizioni contrattuali dei servizi digitali, una volta accettate, legittimano il gestore ad adottare misure anche incisive, come la sospensione o la chiusura dell’account, in caso di violazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando l’attività è organizzata su larga scala, con gestione coordinata di più account, si configura inoltre un sistema che può essere interpretato come volto ad aggirare le condizioni previste dai bookmaker, con conseguenze che non si limitano al piano contrattuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto, la giurisprudenza ha chiarito che anche nell’ambiente digitale l’utilizzo di credenziali o identità riconducibili a soggetti diversi può assumere rilievo, soprattutto quando è finalizzato a ottenere un vantaggio o ad aggirare regole contrattuali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un ulteriore profilo riguarda la <strong>posizione del cliente</strong>, che spesso non è pienamente consapevole delle modalità operative adottate. I servizi vengono presentati in termini di risultato economico, mentre i rischi tendono a essere marginalizzati. In ambito consumeristico, una comunicazione che enfatizza i possibili guadagni senza evidenziare adeguatamente i rischi può, in alcuni casi, integrare profili di scorrettezza.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Chi è responsabile se l’account viene gestito da terzi</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un aspetto centrale riguarda la responsabilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molti utenti ritengono che, affidando la gestione a un’agenzia, il rischio venga trasferito. In realtà, dal punto di vista del bookmaker, l’unico soggetto rilevante resta il <strong>titolare dell’account</strong>, al quale vengono normalmente imputate tutte le operazioni effettuate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di conseguenza, eventuali violazioni, anomalie o contestazioni ricadono direttamente sull’utente, anche quando l’attività è stata svolta da terzi.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Caso pratico: cosa succede quando affidi la gestione a terzi</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un utente decide di iniziare con il matched betting dopo aver seguito un corso online. Dopo le prime operazioni, una società gli propone una soluzione più avanzata: affidare la gestione degli account a fronte del pagamento di una somma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Convinto dalla promessa di guadagni più elevati e senza intervento diretto, accetta e fornisce le credenziali di accesso ai propri account.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo alcune settimane, uno dei bookmaker blocca il conto, rilevando accessi anomali e un utilizzo non conforme alle condizioni contrattuali. Il bookmaker congela le somme presenti e revoca alcune promozioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’utente, pur non avendo operato direttamente, si trova a dover gestire le conseguenze: l’account è intestato a lui e, per la piattaforma, è l’unico responsabile delle attività svolte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In situazioni come questa, emerge chiaramente come la delega dell’operatività non elimini il rischio, ma lo concentri interamente sul titolare dell’account.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Situazioni come questa sono più frequenti di quanto si pensi. Se ti riconosci in questo scenario, è utile analizzare subito la tua posizione. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contattami </a>per una consulenza.</p>
</blockquote>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come tutelarsi</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di aderire a servizi di questo tipo è fondamentale comprendere con precisione le modalità operative proposte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In primo luogo, è opportuno documentarsi sui rischi. Non tutti i servizi sono uguali: un contratto di consulenza o formazione, di per sé, può essere lecito; più problematici sono invece quei modelli che prevedono una <strong>gestione diretta degli account</strong>, soprattutto quando implicano la cessione delle credenziali e operazioni svolte da terzi in contrasto con le condizioni delle piattaforme.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È quindi importante verificare concretamente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>chi opera sugli account</li>



<li>con quali modalità</li>



<li>se l’attività proposta comporta violazioni delle regole dei bookmaker</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Un ulteriore aspetto riguarda la modalità di sottoscrizione del contratto. I contratti di consulenza possono essere validamente conclusi anche tramite strumenti digitali, come le piattaforme di firma elettronica, e non richiedono necessariamente una firma “fisica”. Tuttavia, la firma elettronica utilizzata in questi contesti è spesso una forma semplice, che può risultare più facilmente contestabile sotto il profilo probatorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo significa che, in presenza di criticità, la modalità di conclusione del contratto può incidere sulla sua efficacia e sulla possibilità di contestarne la validità, soprattutto quando il processo di accettazione non è chiaro o manca una reale consapevolezza delle condizioni sottoscritte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se si è già aderito a questi servizi, può essere utile <strong>analizzare il contratto</strong> sotto il profilo civilistico. In particolare, è opportuno valutare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le modalità di conclusione del contratto</li>



<li>la chiarezza delle informazioni fornite</li>



<li>l’eventuale presenza di clausole vessatorie</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Hai firmato uno di questi contratti e vuoi capire quali rischi comporta? <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contattami </a>per una valutazione della tua situazione.</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Questi elementi possono incidere sulla validità o sull’efficacia del rapporto contrattuale, soprattutto nei rapporti con consumatori, in cui determinate clausole richiedono una specifica approvazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parallelamente, è importante comprendere se l’attività svolta dalla società presenti profili di illiceità, distinguendo con attenzione la posizione dell’utente da quella dell’operatore. Una corretta analisi consente di valutare eventuali responsabilità e, nei casi più rilevanti, di <strong>escludere o ridimensionare il coinvolgimento del cliente</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In presenza di condotte particolarmente gravi, può inoltre emergere la possibilità di tutelarsi anche in sede penale nei confronti dei soggetti che gestiscono o organizzano tali attività, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, è sempre consigliabile intervenire tempestivamente, ad esempio modificando le credenziali e interrompendo eventuali accessi da parte di terzi, al fine di limitare ulteriori conseguenze.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il matched betting, considerato isolatamente, può essere una pratica lecita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I problemi emergono quando si introducono elementi come il multi account o la gestione da parte di terzi, soprattutto attraverso la cessione delle credenziali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi, il rischio non è solo contrattuale, ma può assumere anche una rilevanza giuridica più ampia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Comprendere questi aspetti è essenziale per evitare conseguenze economiche e legali che, in alcuni casi, possono essere significative.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Hai dubbi sulla tua situazione?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se stai utilizzando il matched betting o hai affidato la gestione del tuo account a terzi, è possibile analizzare il tuo caso e valutare i rischi concreti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Una consulenza può aiutarti a evitare conseguenze economiche e legali.</strong></p>
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		<title>Screenshot WhatsApp come prova in tribunale</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/08/08/screenshot-whatsapp-come-prova-in-tribunale-cosa-dice-la-cassazione-e-come-tutelarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Prova digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davidebiondiniavvocato.it/?p=4633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immagina di trovarti in questa situazione:Contratti con un soggetto l’esecuzione di opera per un valore ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Screenshot WhatsApp come prova in tribunale" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/08/08/screenshot-whatsapp-come-prova-in-tribunale-cosa-dice-la-cassazione-e-come-tutelarsi/#more-4633" aria-label="Per saperne di più su Screenshot WhatsApp come prova in tribunale">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Immagina di trovarti in questa situazione:<br>Contratti con un soggetto l’esecuzione di opera per un valore di&nbsp;30.000 euro. Dopo mesi di lavori, consegne e discussioni, la controparte nega di doverti pagare o rimborsare per i danni arrecati. <br>Non hai un contratto scritto ma possiedi&nbsp;una<strong> chat WhatsApp</strong>&nbsp;in cui l’altra parte ammette chiaramente, seppur in forma sgrammaticata, l’obbligo di pagamento e/o l’assunzione di responsabilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La domanda sorge spontanea:&nbsp;i messaggi whatsapp possono <strong>provare</strong> <strong>l’inadempimento</strong>? Un “<strong>semplice</strong>” <strong>screenshot</strong> è sufficiente come <strong>prova in giudizio? </strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">WhatsApp: La pronuncia della Cassazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’<strong>ordinanza n. 1254/2025</strong>, la&nbsp;<strong>Corte di Cassazione</strong>&nbsp;ha stabilito un principio fondamentale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>I&nbsp;<strong>messaggi WhatsApp</strong>&nbsp;e gli&nbsp;<strong>SMS</strong>, <strong>memorizzati</strong> in un telefono cellulare, costituiscono&nbsp;<strong>prove documentali</strong>&nbsp;legittime.</li>



<li>È sufficiente produrre in giudizio&nbsp;<strong>uno screenshot (in copia digitale</strong>)&nbsp;purché se ne possa verificare la&nbsp;<strong>provenienza e l’attendibilità</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;<strong>Riferimenti normativi:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Art. 234 c.p.p.</strong>&nbsp;→ ammette l’acquisizione di <strong>documenti digitali</strong> come <strong>prova</strong>.</li>



<li><strong>Art. 2712 c.c.</strong>&nbsp;→ le <strong>riproduzioni informatiche</strong> hanno valore probatorio salvo <strong>disconoscimento</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha ribadito (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023) che questi messaggi vanno trattati&nbsp;<strong>come documenti elettronici</strong>, analogamente alle e-mail, pur senza firma digitale. Questo significa che la giustizia italiana sta finalmente&nbsp;<strong>adeguando il processo civile alla realtà digitale</strong>. <br><br>Tuttavia tali riproduzioni informatiche valgono come prova salvo che vengano contestati dalla controparte che potrebbe eccepirne la falsità o l’alterazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Messaggi whatsapp: Come funziona la prova digitale in giudizio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Produrre uno screenshot a volte quindi potrebbe non bastare. La sua efficacia probatoria dipende da vari fattori giuridici e tecnici:</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Valore iniziale della prova</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Finché non viene&nbsp;<strong>contestata dalla controparte</strong>, la riproduzione informatica è&nbsp;<strong>pienamente valida</strong>.</li>



<li>Una semplice eccezione di inattendibilità può tuttavia ridurre il valore della prova a&nbsp;<strong>mero indizio</strong>.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">&nbsp;<strong>Verifica di autenticità</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>In caso di contestazione, il giudice potrebbe disporre una <strong>perizia informatica forense</strong>&nbsp;finalizzata ad  analizzare il dispositivo e confermare l’origine del messaggio. Ciò al fine di verificare<strong> alcuni metadati</strong>&nbsp;(data, ora, mittente, destinatario).</li>



<li>Senza questa verifica tecnica, il messaggio rischia di non essere considerato decisivo.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Differenza con scrittura privata</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Per una scrittura privata, chi la utilizza deve chiedere&nbsp;<strong>formale verificazione</strong>.</li>



<li>Per uno screenshot WhatsApp, invece, il giudice può&nbsp;<strong>procedere autonomamente</strong>&nbsp;alla verifica.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Privacy e limiti legali nell’uso delle chat whatsapp</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’utilizzo di chat private come prova apre un fronte delicato in tema di&nbsp;<strong>privacy e GDPR</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Trattamento di dati personali:</strong>&nbsp;produrre intere conversazioni può violare il principio di&nbsp;<strong>minimizzazione</strong>&nbsp;(art. 5 GDPR).</li>



<li><strong>Dati particolari:</strong>&nbsp;chat con riferimenti a salute, opinioni politiche o vita sessuale richiedono maggiori tutele (art. 9 GDPR).</li>



<li><strong>Sicurezza dei dati:</strong>&nbsp;spesso screenshot e conversazioni vengono inviati senza crittografia né certificazione dell’integrità.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Conseguenza pratica:</strong>&nbsp;un avvocato deve valutare attentamente&nbsp;<strong>quali messaggi depositare</strong>, bilanciando la necessità di provare i fatti con la tutela della privacy. Il rischio è quello di commettere attività illecite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">📩&nbsp;<strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi qui&nbsp;</a>per una consulenza: tutela i tuoi diritti e quelli degli interessati al trattamento dei dati</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Prova digitale nella conservazione dei messaggi whatsapp</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Molti credono che uno screenshot sia “a prova di giudice”. In realtà:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Può essere&nbsp;<strong>facilmente manipolato</strong>&nbsp;con software di editing.</li>



<li>Senza catena di custodia digitale, è difficile dimostrare che non sia stato alterato.</li>



<li>Una controparte ben assistita può chiedere al giudice di&nbsp;<strong>escludere la prova</strong>&nbsp;o ridurne il peso.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Le moderne tecniche di&nbsp;<strong>digital forensics</strong>&nbsp;e strumenti come la&nbsp;<strong>blockchain forensics</strong>&nbsp;(progetti LOCARD, catena di custodia digitale) consentono di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dimostrare l’integrità del messaggio.</li>



<li>Tracciare ogni passaggio di acquisizione e conservazione.</li>



<li>Rafforzare la&nbsp;<strong>credibilità della prova</strong>&nbsp;davanti al giudice.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa fare se hai solo una chat whatsapp come prova</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se la tua unica prova è una conversazione digitale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Non cancellare nulla</strong>&nbsp;dal dispositivo originale.</li>



<li>Evita di inviare screenshot non certificati (rischio manipolazione).</li>



<li>Richiedi una&nbsp;<strong>raccolta forense certificata</strong>, che garantisca l’autenticità.</li>



<li>Preparati a controbattere un eventuale&nbsp;<strong>disconoscimento</strong>&nbsp;della controparte.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"> Conclusione: la giustizia è digitale, ma serve strategia legale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’ordinanza della Cassazione segna un passo avanti:&nbsp;<strong>le chat WhatsApp sono sufficienti a farti vincere una causa</strong>.<br>Ma da sole non bastano: serve un’azione legale mirata che unisca:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Conoscenza del diritto processuale digitale.</li>



<li>Tecniche di acquisizione forense.</li>



<li>Tutela della privacy e dei diritti fondamentali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se ti trovi in una situazione analoga a quella descritta nell’articolo posso aiutarti a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Analizzare le tue conversazioni e <strong>stabilire la loro efficacia probatoria</strong>.</li>



<li>Effettuare una&nbsp;<strong>certificazione forense</strong>&nbsp;degli screenshot.</li>



<li><strong>Evitare</strong> di farti <strong>commettere illeciti</strong> nei confronti di terzi soggetti </li>



<li><strong>Difenderti in giudizio</strong> per far riconoscere i tuoi diritti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>📩 <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi qui </a>per ottenere una consulenza sul tuo caso: ogni fattispecie è unica e merita un’analisi personalizzata e una strategia legale efficace.</strong></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diffamazione e risarcimento: quanto puoi chiedere per un’offesa sui social?</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/08/01/diffamazione-online-e-risarcimento-quanto-puoi-chiedere-per-unoffesa-sui-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 16:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela identità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela reputazione on line]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La domanda che molti si pongono dopo aver subito&#160;diffamazione sui social&#160;è:&#160;“Quanto posso chiedere di risarcimento?”. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Diffamazione e risarcimento: quanto puoi chiedere per un’offesa sui social?" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/08/01/diffamazione-online-e-risarcimento-quanto-puoi-chiedere-per-unoffesa-sui-social/#more-4649" aria-label="Per saperne di più su Diffamazione e risarcimento: quanto puoi chiedere per un’offesa sui social?">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La domanda che molti si pongono dopo aver subito&nbsp;<strong>diffamazione sui social</strong>&nbsp;è:&nbsp;<em>“Quanto posso chiedere di risarcimento?”</em>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta dipende dalla gravità della diffamazione e dalle sue conseguenze. In questo articolo spieghiamo&nbsp;<strong>quando si configura la diffamazione online</strong>, come incide sul danno la&nbsp;condotta<strong> aggravata</strong> <strong>dal mezzo utilizzato</strong>, quali sono i&nbsp;<strong>criteri per determinare il risarcimento</strong>&nbsp;secondo le&nbsp;tabelle 2024 del Tribunale di Milano, e&nbsp;<strong>come agire concretamente </strong>contro l&#8217;autore della condotta illecita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo è aiutarti a capire&nbsp;<strong>quanto potresti ottenere come risarcimento</strong>.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami</a> per una valutazione personalizzata della tua situazione e scopri come tutelare la tua reputazione online!</strong></em></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Quando una critica diventa diffamazione sui social</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Non ogni critica o opinione negativa costituisce reato: la&nbsp;<strong>diffamazione</strong>&nbsp;(art. 595 Codice Penale) si configura quando&nbsp;<strong>qualcuno offende la reputazione altrui comunicando l’offesa a più persone, in assenza dell’offeso</strong>. In pratica, devono concorrere tre elementi: </p>



<p class="wp-block-paragraph">1) la persona &#8220;bersaglio&#8221; (<strong>vittima </strong>del reato)<strong> non è presente</strong>, quindi non può difendersi;</p>



<p class="wp-block-paragraph">2) l’offesa viene comunicata ad&nbsp;<strong>almeno due persone</strong>;</p>



<p class="wp-block-paragraph">3) c’è una <strong>reale</strong>&nbsp;<strong>lesione della reputazione</strong>&nbsp;della vittima nella società.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se mancano questi presupposti (ad esempio un’offesa detta&nbsp;<strong>in privato</strong>&nbsp;solo al diretto interessato), non c’è reato.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Se hai dubbi sul contenuto che hai ricevuto,&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">scrivimi</a> per capire se si tratta di diffamazione e come puoi reagire!</strong></em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Sui social network &#8211; vedi anche l&#8217;articolo &#8220;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/10/20/diffamazione-su-facebook-conversazioni-private/#more-4401"><strong>diffamazione su Facebook</strong></a>&#8221; &#8211; , data la platea potenzialmente ampia, si integra quasi sempre la&nbsp;<strong>diffamazione aggravata</strong>&nbsp;prevista dall’art. 595 co.3 c.p. (offesa recata&nbsp;<em>“con il mezzo della pubblicità”</em>). Infatti i&nbsp;<strong>mezzi di comunicazione online amplificano la diffusione dell’offesa</strong>, e la legge prevede in questi casi &#8211; non solo pene più severe ma anche &#8211; <strong>risarcimenti </strong>potenzialmente più <strong>consistenti</strong>. Come vedremo meglio a breve l&#8217;ampiezza della diffusione, così come la risonanza mediatica dell&#8217;offesa, sono parametri che incidono sulla quantificazione del danno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>diffamazione “semplice”</strong> è punita con la reclusione fino a 1 anno e la multa fino a 1.032€, mentre&nbsp;<strong>quella aggravata (es. su Facebook)</strong>&nbsp;comporta la reclusione&nbsp;<strong>fino a 3 anni</strong>&nbsp;e la multa di <strong>almeno 516€</strong>. Rileva il&nbsp;mezzo&nbsp;usato: un post in bacheca o in un gruppo WhatsApp (molto numeroso) può integrare  la fattispecie aggravata prevista dalla norma.&nbsp; </p>



<p class="wp-block-paragraph">È bene specificare che la &#8220;multa&#8221; è una sanzione penale pecuniaria che non coincide con il risarcimento del danno patito dalla vittima. Per ottenere il ristoro del danno è quindi <strong>necessario esercitare un&#8217;apposita azione civile</strong> all&#8217;interno del procedimento penale o nella sua sede &#8220;naturale&#8221; (Giudice di Pace o Tribunale civile). </p>



<p class="wp-block-paragraph">La scelta del &#8220;rito&#8221; dipenderà da diversi fattori che andremo ad analizzare nei prossimi punti. Ciò che si vuole per il momento chiarire è che <strong>l&#8217;offesa alla reputazione costituisce sia un illecito civile che penale</strong> e, al fine di ottenere il risarcimento del danno, non è necessario fare accertare il reato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"> Il fatto illecito consistente nell&#8217;<strong>offesa alla reputazione</strong> costituisce di per sé ed indipendentemente da un accertamento in sede penale <strong>fonte di obbligazione risarcitoria</strong> a favore di chi ha subito il danno. Ciò può rilevare qualora si voglia seguire una strada conciliativa (richiesta danni in sede stragiudiziale) anche oltre i termini per proporre denuncia-querela (3 mesi dalla pubblicazione de post diffamatorio).</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Hai subito attacchi reputazionali sulla tua pagina social o in un gruppo online?&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami subito</a> per capire se tali comportamenti costituiscono un illecito risarcibile.</strong></em></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">A<strong> quanto ammonta il risarcimento per la diffamazione online?</strong>&nbsp;</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La domanda cruciale –&nbsp;<em>“Quanto posso ottenere di risarcimento?”</em>&nbsp;–&nbsp;<strong>dipende dalla gravità del caso</strong>. L’<strong>Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano</strong>&nbsp;ha elaborato (da ultimo nel&nbsp;2024)&nbsp;dei criteri orientativi con&nbsp;<strong>cinque fasce</strong>&nbsp;di risarcimento per diffamazione (anche via social).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste fasce tengono conto di vari parametri quali: la&nbsp;<strong>notorietà del diffamante</strong>, la&nbsp;<strong>gravità dell’offesa</strong>, l’<strong>ampiezza della diffusione</strong>&nbsp;(es. locale o nazionale), la&nbsp;<strong>risonanza mediatica</strong>, il&nbsp;<strong>numero di episodi</strong> diffamatori e il&nbsp;<strong>pregiudizio</strong>&nbsp;subito dalla vittima a livello personale/professionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di seguito riepiloghiamo le&nbsp;<strong>5 categorie di gravità</strong>&nbsp;e l’importo orientativo del risarcimento in ciascuna:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Diffamazione di tenue gravità:</strong>&nbsp;risarcimento&nbsp;<strong>da 1.175€ a 11.750€</strong>. Casi di offese lievi con&nbsp;autore diffamante <strong>poco noto</strong>,&nbsp;<strong>portata molto limitata</strong>&nbsp;(post visto da poche persone) e&nbsp;<strong>nessun eco mediatico</strong>. La lesione all’onore è minima e magari il responsabile ha anche&nbsp;<strong>rimosso il post </strong>e chiesto scusa, riducendo la violenza lesiva.&nbsp;</li>



<li><strong>Diffamazione di modesta gravità:</strong>&nbsp;risarcimento&nbsp;<strong>da 11.750€ a 23.498€</strong>. Offese di entità un po’ maggiore ma comunque&nbsp;<strong>limitate</strong>, con diffamante di&nbsp;<strong>notorietà limitata</strong>,&nbsp;<strong>diffusione modesta</strong>&nbsp;del contenuto e&nbsp;<strong>risonanza mediatica scarsa</strong>&nbsp;o nulla. In genere il post diffamatorio ha avuto un&nbsp;<strong>impatto circoscritto</strong>, pur essendo offensivo.&nbsp;</li>



<li><strong>Diffamazione di elevata gravità:</strong>&nbsp;risarcimento&nbsp;<strong>da 35.247€ a 58.745€</strong>. Casi molto seri, con&nbsp;<strong>offese gravi</strong> (es. false accuse di reato), autore con&nbsp;<strong>elevata notorietà</strong>&nbsp;o seguito ampio, e&nbsp;<strong>massima diffusione</strong>&nbsp;del contenuto diffamatorio. La diffamazione genera un danno&nbsp;<strong>molto pesante</strong>&nbsp;per la vittima, sia a livello morale sia nella vita professionale. Spesso sono episodi che hanno avuto&nbsp;<strong>risonanza mediatica</strong>&nbsp;rilevante (ad es. articoli di giornale, viralità online).&nbsp;</li>



<li><strong>Diffamazione di eccezionale gravità:</strong>&nbsp;risarcimento&nbsp;<strong>oltre 58.745€</strong>. Sono i casi più&nbsp;<strong>estremi e distruttivi</strong>. Si tratta di diffamazioni con&nbsp;<strong>virulenza eccezionale</strong>, spesso perpetrate da persone con <strong>grandissima notorietà</strong>&nbsp;o che hanno avuto una&nbsp;<strong>diffusione virale</strong>&nbsp;straordinaria. Il danno all’immagine della vittima è&nbsp;<strong>gravissimo ed eccezionale</strong>, tale da giustificare un risarcimento&nbsp;maggiore&nbsp;rispetto agli standard. Pensiamo, ad esempio, a una campagna diffamatoria massiva contro un personaggio pubblico o contro un professionista il cui nome viene infangato a livello nazionale con conseguenze devastanti sulla carriera.&nbsp;</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;<em>Se la tua reputazione professionale è stata intaccata online,&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">scrivimi qui </a> e insieme valuteremo l’entità del danno e il risarcimento concretamente ottenibile.</em></strong></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Come si vede,&nbsp;<strong>l’importo del risarcimento aumenta con la gravità e la diffusione della diffamazione</strong>. Queste cifre non sono fisse: il giudice le determina&nbsp;<strong>equitativamente</strong>&nbsp;caso per caso, ma le tabelle di Milano 2024 servono da riferimento concreto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È opportuno qui anticipare che la liquidazione &#8220;equitativa&#8221; non elimina la <strong>necessità della prova del danno </strong>ma solo &#8220;semplifica&#8221;  la quantificazione una volta provata la sua esistenza.Ciò significa che la vittima deve sempre fornire elementi concreti da cui desumere il pregiudizio, pur potendo il giudice determinarne l’entità attraverso questi elementi presuntivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non basta quindi, ad esempio, dimostrare che in un commento su Instagram un utente mi ha dato della t***a, ma è necessario identificare e documentare gli elementi che provano la <strong>reale</strong> <strong>diffusione dell’offesa</strong> (numero di visualizzazioni, interazioni, condivisioni, durata online, rilanci su altri profili) e gli <strong>effetti concreti del danno</strong> (pregiudizio psicologico, ripercussioni patrimoniali o professionali, perdita di reputazione), così da consentire al giudice una <strong>corretta liquidazione equitativa</strong> del risarcimento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Fattori che incidono sull’ammontare del risarcimento</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dunque, ogni caso di diffamazione ha le sue particolarità ma, come abbiamo poc&#8217;anzi visto,&nbsp;<strong>ci sono fattori chiave che influenzano l’importo del risarcimento</strong>&nbsp;riconosciuto al diffamato. Riepilogando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Notorietà del diffamatore:</strong>&nbsp;se chi offende ha un grande seguito (es. un influencer, un personaggio pubblico) o autorevolezza, le sue parole hanno più peso e l’offesa causa maggior danno. Viceversa, un soggetto poco conosciuto o con pochi follower può arrecare un danno più contenuto.</li>



<li><strong>Ampiezza della diffusione:</strong>&nbsp;un post pubblicato su Facebook e condiviso migliaia di volte, o un tweet virale, avrà un impatto ben maggiore di un commento letto da 10 persone. Più vasta è la&nbsp;platea&nbsp;che ha visto l’offesa, maggiore il potenziale danno all’onore.</li>



<li><strong>Risonanza mediatica:</strong>&nbsp;se la diffamazione viene ripresa da blog, testate giornalistiche o diventa oggetto di discussione pubblica, si&nbsp;amplifica il pregiudizio. Un’offesa rimasta confinata in ambito privato ha effetti limitati, mentre una vicenda finita sui giornali può ledere gravemente la reputazione.</li>



<li><strong>Numero e continuità degli episodi:</strong>&nbsp;un singolo post denigratorio è diverso da una&nbsp;<strong>campagna diffamatoria</strong>&nbsp;con più post/commenti ripetuti nel tempo. Offese reiterate indicano un accanimento e incrementano il danno (ogni nuovo episodio può essere valutato come aggravante e può far&nbsp;aumentare il risarcimento&nbsp;totale).</li>



<li><strong>Gravità del contenuto offensivo:</strong>&nbsp;contano i termini e le accuse usate. Dare dell’“incapace” a qualcuno sul lavoro è grave, ma accusarlo falsamente di un reato è&nbsp;molto più grave&nbsp;e comporta risarcimenti ben maggiori. Offese a sfondo razziale o sessista, o lesive della professione della vittima, sono valutate con severità.</li>



<li><strong>Danno concreto alla vittima:</strong>&nbsp;bisogna considerare gli&nbsp;effetti subiti. Ad esempio, la vittima ha avuto ripercussioni lavorative (perdita di clienti, sospensione dall’incarico)? Ha sofferto stress, ansia o depressione a causa della gogna mediatica? Questi elementi possono essere documentati (anche tramite testimonianze o certificati) e portare il giudice a riconoscere un risarcimento maggiore.</li>



<li><strong>Condotta post-offesa del diffamatore:</strong>&nbsp;se l’autore, una volta contestato,&nbsp;<strong>rimuove subito il post e porge le sue scuse pubbliche</strong>, il danno potrebbe essere minore. Al contrario, se il contenuto offensivo resta online a lungo o il diffamatore persiste nel negare o rilanciare le accuse, l&#8217;entità del risarcimento potrebbe essere maggiore.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti questi aspetti pesano nella determinazione dell’indennizzo dovuto.&nbsp;Un avvocato esperto saprà evidenziarli al meglio in sede giudiziale per massimizzare la tutela della tua reputazione.&nbsp;Ovviamente il processo non è l&#8217;unica freccia nell&#8217;arco della vittima di un reato. Se il ristoro del danno è la priorità (perché la condotta è cessata, l&#8217;autore del reato ha ammesso le proprie colpe, etc) un&#8217;<strong>azione stragiudiziale correttamente impostata potrebbe essere sufficiente e risolutiva</strong> .</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi </a>per una consulenza:</strong>&nbsp;<strong>valuteremo insieme tutti i fattori del tuo caso e ti indicherò&nbsp;quanto puoi realisticamente chiedere&nbsp;come risarcimento.</strong></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Come e quando richiedere il risarcimento per diffamazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo ora&nbsp;<strong>cosa fare in concreto</strong>&nbsp;se sei vittima di diffamazione online e vuoi ottenere giustizia. È anzitutto fondamentale muoversi per tempo e nella maniera corretta, sia sul&nbsp;<strong>piano penale</strong>&nbsp;(denunciando il reato) sia su quello&nbsp;<strong>civile</strong>&nbsp;(richiedendo i danni). Ecco alcune indicazioni pratiche:</p>



<h3 class="gb-headline gb-headline-c2ef9d1d gb-headline-text"><strong>Presenta denuncia-querela (azione penale)</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">La diffamazione è un reato perseguibile a querela di parte: ciò significa che <strong>devi sporgere querela entro 3 mesi</strong>&nbsp;dall’offesa (o da quando ne sei venuto a conoscenza). La querela va presentata presso le autorità (Polizia, Carabinieri o Procura) descrivendo dettagliatamente i fatti e allegando le prove disponibili. L’azione penale mira a far condannare il colpevole (es. con la multa e/o la reclusione) e può affiancarsi alla richiesta di risarcimento.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Non aspettare:&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">contattami&nbsp;</a>subito se vuoi sporgere querela per diffamazione, ti aiuterò a prepararla correttamente.</strong></em></p>
</blockquote>



<h3 class="gb-headline gb-headline-786d0791 gb-headline-text"><strong>Raccogli e conserva le prove digitali</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Agisci tempestivamente per&nbsp;<strong>salvare screenshot, link, post e commenti</strong> offensivi prima che vengano cancellati. Le prove digitali (<strong>meglio se autenticate con data</strong>) sono essenziali sia in sede penale che civile. Se il contenuto è già stato rimosso, cerca&nbsp;<strong>testimoni</strong>&nbsp;che confermino cosa hanno visto online. Puoi anche rivolgerti a un tecnico per cristallizzare ufficialmente il materiale web.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Ogni minuto conta:&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">scrivimi</a>&nbsp;e ti guiderò su come raccogliere prove valide per difenderti efficacemente.</strong></em></p>
</blockquote>



<h3 class="gb-headline gb-headline-18b9ab72 gb-headline-text"><strong>Esamina il corretto percorso</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Hai due strade per ottenere i&nbsp;<strong>danni</strong>:&nbsp;<strong>costituirti parte civile</strong> nel processo penale oppure avviare una&nbsp;<strong>causa civile</strong>&nbsp;separata. Nel primo caso, una volta avviato il procedimento penale (dopo la querela e il rinvio a giudizio), potrai chiedere al giudice penale di liquidare anche il risarcimento del danno. Questo evita un secondo giudizio, ma può essere subordinato ai tempi e all’esito del procedimento penale. In alternativa,&nbsp;<strong>puoi agire direttamente in sede civile</strong>&nbsp;con una causa<em> ad hoc</em>, senza attendere l&#8217;esito delle indagini e del processo penale e, quindi, anche se il fatto non è perseguito penalmente. Come anticipato l’azione civile può infatti essere intrapresa&nbsp;<strong>anche se il procedimento penale viene archiviato o si conclude senza condanne</strong>. La scelta dipende dal caso concreto: un avvocato saprà consigliarti se conviene &#8220;agganciarsi&#8221; al procedimento penale (risparmiando tempo e costi) o procedere in autonoma sede civile.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Hai dubbi sulla strada migliore per te?<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">&nbsp;Contattami,</a> insieme decideremo la strategia più efficace per farti ottenere il risarcimento</em> dei danni subiti.</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="gb-headline gb-headline-bb14d645 gb-headline-text"><strong> Rispetta i termini, non solo quelli prescrizionali</strong><em><strong> (Sic!)</strong></em> </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per la richiesta <strong>civile di risarcimento danni</strong>, il termine prescrizionale è stabilito in <strong>5 anni</strong> dal fatto diffamatorio. La diffamazione sui social di solito è considerata un <strong>illecito istantaneo</strong>, quindi questi 5 anni <strong>decorrono dalla data di pubblicazione</strong> del post/commento offensivo. In casi particolari, ad esempio se la vittima non poteva venirne a conoscenza subito, la decorrenza può posticiparsi, ma sono situazioni eccezionali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Attenzione!</strong> La prescrizione civile del diritto a chiedere il risarcimento nel caso di diffamazione è quindi considerevole atteso che, normalmente, la vittima non aspetta 5 anni per ottenere giustizia. Questo non deve tuttavia far pensare che ci sia sempre tempo per agire. La raccolta delle prove finalizzate a dimostrare il danno richiede al contrario tempestività e competenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Agire subito è cruciale:</strong>&nbsp;se si raccolgono correttamente le prove (acquisizioni con tecniche di digital forensics, dati di visualizzazione, testimonianze) e non si lascia trascorrere tempo prezioso – soprattutto per la proposizione della querela – è <strong>possibile ottenere risultati concreti già in via stragiudiziale</strong>. Dimostrare al diffamatore che le prove del danno sono state preservate e che vi è ancora piena possibilità di procedere penalmente aumenta notevolmente le probabilità di raggiungere un accordo rapido e favorevole, evitando un lungo e oneroso contenzioso giudiziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi, appena subisci una diffamazione online devi: </p>



<ol class="wp-block-list">
<li>attivarti subito per raccogliere prove </li>



<li>valutare velocemente se presentare querela (3 mesi)</li>



<li>inviare immediatamente una richiesta danni opportunamente documentata.  </li>
</ol>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Muoversi tempestivamente e con un’assistenza legale esperta può fare la differenza nell’ottenere giustizia. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi </a>per ottenere una consulenza</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">Valuta <strong>l’azione stragiudiziale e l&#8217;importanza di dimostrare il danno anche se richiesto in via &#8220;equitativa&#8221;</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">In molti casi di diffamazione online è consigliabile tentare una <strong>risoluzione stragiudiziale</strong>, evitando di arrivare in giudizio. Questa strategia prevede l’invio di una <strong>diffida formale</strong>, redatta da un avvocato, nella quale si contestano gli atti diffamatori, si allegano le <strong>prove del danno</strong>, si richiede la <strong>rimozione immediata dei contenuti lesivi</strong> e si formula una <strong>richiesta di risarcimento</strong>. Far comprendere al diffamatore che la vittima dispone di <strong>documentazione probatoria solida</strong> e che i termini per procedere penalmente e civilmente sono ancora &#8220;aperti&#8221; può facilitare una <strong>trattativa rapida</strong> e un <strong>accordo vantaggioso</strong>, evitando i tempi e i costi di un processo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Perché fornire subito le prove del danno è importante?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato la liquidazione <strong>equitativa</strong> del danno per diffamazione, <strong>non esonera la parte che agisce dal fornire la prova dell&#8217;entità</strong> dello stesso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Onere della prova</strong> – Chi chiede il risarcimento deve dimostrare:</li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’<strong>illecito</strong> (condotta diffamatoria);</li>



<li>Il <strong>nesso di causalità</strong> tra la diffamazione e il pregiudizio;</li>



<li>L’<strong>esistenza del danno</strong> (anche solo in via presuntiva).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">2.  <strong>Liquidazione equitativa</strong> – È uno strumento utilizzato dal giudice:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Quando non è possibile determinare con precisione l’ammontare del danno (quantum);</li>



<li>Ciò non sostituisce la <strong>prova dell’an debeatur</strong> (esistenza del danno), che <strong>deve comunque essere fornita.</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">3.  <strong>Presunzioni e danno all’immagine</strong> – La prova può essere indiretta o presuntiva:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La diffamazione, soprattutto se effettuata tramite i Social Network, può far presumere l’esistenza di un danno non patrimoniale alla reputazione, consentendo al giudice di ricorrere alla liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.);</li>



<li>Tuttavia, non si tratta di un “danno in re ipsa”: <strong>la vittima deve allegare e provare </strong>almeno <strong>fatti sintomatici</strong> del pregiudizio (es. perdita di clientela, sofferenza morale, necessità di difese legali).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In sintesi:</strong> </p>



<ol class="wp-block-list">
<li>l’azione stragiudiziale, sostenuta da una raccolta accurata e tempestiva delle prove, può portare a un risarcimento senza necessità di giudizio, infatti..</li>



<li>anche se il danno potrà essere liquidato equitativamente dal giudice, è indispensabile fornire elementi concreti della sua esistenza per rendere la pretesa credibile e giuridicamente fondata. Quindi&#8230;</li>



<li>Se l&#8217;avvocato del diffamante dovesse ricevere mandato per valutare una richiesta danni che risulta incompleta, non accurata e potenzialmente non &#8220;azionabile&#8221; in sede giudiziale, potrebbe tendere a sfavorire una risoluzione stragiudiziale o proporre una liquidazione irrisoria.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Non intentare una causa senza prove: Può determinare il rigetto della domanda e la condanna alle spese</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un esempio significativo è la <strong>sentenza del Tribunale di Crotone (2022)</strong>: un uomo aveva chiesto il risarcimento dei danni per frasi diffamatorie pronunciate in una diretta Facebook. Il giudice ha rigettato la domanda perché l’attore <strong>non aveva fornito alcuna prova concreta della diffusione del contenuto</strong> (nessun tag, like o altre interazioni) né elementi oggettivi per dimostrare come la sua reputazione o la sua vita personale e lavorativa fossero state compromesse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tribunale ha ribadito che <strong>il danno da diffamazione non è mai “in re ipsa”</strong>: anche in presenza di un fatto potenzialmente diffamatorio, serve dimostrare il danno-conseguenza e la sua entità. Non basta chiedere una liquidazione equitativa senza allegare elementi che rendano evidente il pregiudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Esito:</strong> domanda rigettata e attore condannato a rifondere alla controparte <strong>3.972 € di spese legali</strong>.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Sono a tua disposizione:&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">contattami&nbsp;</a>per pianificare subito le azioni da intraprendere nel tuo caso specifico.</strong></em></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Esempi concreti: quando e quanto hanno risarcito in alcune sentenze</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per rendere più concreto quanto sopra descritto, vediamo&nbsp;<strong>alcuni esempi reali</strong>&nbsp;di come la giurisprudenza ha affrontato casi di diffamazione sui social e, per alcune fattispecie, i risarcimenti concessi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Caso “Facebook e insulti ai vigili urbani” (Tribunale di Vicenza, sentenza 15 ottobre 2020, n. 1673):</strong> un utente aveva pubblicato su Facebook un post gravemente diffamatorio contro due agenti di polizia locale, con offese pesanti e augurando la morte ai loro familiari. Si trattava chiaramente di <strong>diffamazione aggravata su social</strong> (offesa a pubblico ufficiale con ampia diffusione). Il tribunale l’ha condannato a pagare <strong>15.000 €</strong> di risarcimento del danno morale, oltre alle spese legali. Questo importo rientra nella fascia di <em>media-elevata gravità</em>, proporzionato alla gravità estrema delle offese e alla notevole diffusione del post.</li>



<li><strong>Caso “Malato di mente su Facebook” (Tribunale di Avellino, 2017)</strong>&nbsp;– Un utente aveva pubblicato sulla bacheca di un’altra persona un messaggio offensivo, definendola “malata di mente” e diffondendo l’idea che l’intera comunità la considerasse tale. Il Tribunale ha ritenuto le espressioni gravemente lesive dell’onore e della reputazione, aggravate dalla pubblicazione su un social network con ampia visibilità. Il danno morale è stato liquidato&nbsp;<strong>equitativamente in 10.000 €</strong>, considerando la natura discriminatoria delle parole e il contesto di ampia diffusione del messaggio.</li>



<li><strong>Caso “Medico accusato ingiustamente” (Corte d’Appello di Milano, 2025)</strong>&nbsp;– Un microbiologo era stato falsamente associato, su Facebook, a un gruppo di chirurghi coinvolti in un’inchiesta sulle protesi difettose, con tanto di foto pubblicata senza consenso. Nonostante il primo grado avesse rigettato la domanda, la Corte d’Appello ha riconosciuto la falsità delle accuse e la loro potenzialità lesiva, aggravata dall’ampia visibilità (oltre 700 follower e numerose interazioni). Il danno è stato valutato in&nbsp;<strong>40.000 €</strong>, somma proporzionata alla gravità dell’accusa, alla diffusione e all’impatto sulla credibilità professionale del medico.</li>



<li><strong>Caso “Articoli denigratori contro osservatorio e presidente” (Tribunale di Firenze, 2023)</strong>&nbsp;– Una serie di articoli su quotidiani e siti web aveva insinuato che il presidente di un osservatorio e il suo progetto contro le fake news fossero ingannevoli, dipingendolo come un truffatore e ridicolizzandone la carriera. Il Tribunale ha riconosciuto un’azione diffamatoria concertata e particolarmente invasiva, che aveva colpito sia la reputazione personale del presidente sia l’immagine dell’ente. La gravità delle insinuazioni, la loro reiterazione su più canali e l’enorme risonanza mediatica hanno portato a un risarcimento complessivo di&nbsp;<strong>600.000 €</strong>&nbsp;(300.000 € ciascuno), oltre all’obbligo di pubblicare la sentenza di condanna.</li>



<li><strong>Caso </strong>&#8220;<strong>Diffamazione senza nome esplicito&#8221; (Cassazione penale n. 2598/2021):</strong>&nbsp;la Corte di Cassazione ha stabilito che&nbsp;<strong>anche senza nominare direttamente la vittima</strong>, un post può costituire diffamazione se dal contesto la persona offesa è&nbsp;<strong>identificabile</strong>&nbsp;da un gruppo di lettori. Nel caso esaminato, l’autore aveva alluso a una persona con riferimenti chiari (circostanze, dettagli personali: &#8220;nana&#8221; e &#8220;spazzina&#8221;) pur senza farne il nome. La Cassazione ha confermato la condanna, a riprova che&nbsp;non basta omettere il nome per sfuggire alla responsabilità: conta l’effetto che le parole hanno sulla reputazione altrui. In termini di risarcimento la Suprema Corte non si è espressa ma ha chiarito che un&#8217;<strong>offesa</strong> rivolta in modo&nbsp;<strong>allusivo ma riconoscibile</strong> integra l&#8217;illecito e dà diritto al risarcimento dei&nbsp;<strong>danni</strong> che possono variare in base alla lesione concretamente subita.
<ul class="wp-block-list">
<li>ALTRI CASI : </li>
</ul>
</li>



<li>Non solo l’autore del post originale, ma&nbsp;<strong>anche chi commenta con frasi diffamatorie</strong>&nbsp;sotto quel post può essere imputato per diffamazione aggravata. Allo stesso modo,&nbsp;<strong>condividere un post offensivo</strong>&nbsp;manifestando approvazione (es. aggiungendo emoticon a supporto) può renderci responsabili della diffamazione sui social. </li>



<li>Persino pubblicare l’offesa su un profilo “privato”&nbsp;<strong>non esclude il reato</strong>: basta una piccola cerchia di contatti, se l’offesa è evidente, per integrare la comunicazione con più persone.&nbsp;Va da sé che, in queste ipotesi il risarcimento sarà verosimilmente minore ed ipoteticamente inquadrabile nella fascia più bassa ricompresa tra <strong>1.175€ a 11.750€</strong></li>



<li>In linea con i criteri visti offese &#8220;minori&#8221; sui social (frasi come &#8220;cagna!&#8221; ad un post di una micro-influencer ritratta in abiti succinti), non aggravate da altre elementi (letto da pochi utenti e subito cancellato) hanno portato a&nbsp;<strong>risarcimenti contenuti</strong>, nell’ordine di<strong> 600€</strong>, tuttavia concertati in via stragiudiziale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In conclusione, se sei vittima di diffamazione sui social, non lasciare che l’offesa passi impunita.</strong>&nbsp;Hai il diritto di&nbsp;<strong>proteggere il tuo nome</strong>&nbsp;e di ottenere un equo&nbsp;<strong>risarcimento per il danno</strong>&nbsp;che hai subìto.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">La legge è dalla tua parte, ma devi agire con decisione e nei tempi giusti.&nbsp;<em>Non aspettare oltre:&nbsp;<strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">contattami </a></strong>oggi stesso&nbsp;per una consulenza riservata. Insieme <strong>valuteremo la gravità della diffamazione</strong>, l&#8217;<strong>ammontare del danno </strong>e avvieremo tutte le azioni legali necessarie per&nbsp;<strong>difendere la tua reputazione</strong>.</em></p>
</blockquote>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/08/01/diffamazione-online-e-risarcimento-quanto-puoi-chiedere-per-unoffesa-sui-social/">Diffamazione e risarcimento: quanto puoi chiedere per un’offesa sui social?</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Molestie tramite SMS e WhatsApp: quando si configura il reato? Cosa prevede la legge e come difendersi</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/07/28/molestie-tramite-sms-e-whatsapp-quando-si-configura-il-reato-cosa-prevede-la-legge-e-come-difendersi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Prova digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità civile internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cos’è il reato di molestie telefoniche secondo l’art. 660 c.p. L’art. 660 del Codice Penale ... </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Cos’è il reato di molestie telefoniche secondo l’art. 660 c.p.</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 660 del Codice Penale punisce chi, <strong>per petulanza o per altro biasimevole motivo</strong>, <strong>molesta o disturba taluno con comunicazioni telefoniche o altri strumenti simili</strong>. Storicamente riferito alle chiamate vocali, oggi la norma si applica anche ai messaggi scritti, a condizione che abbiano carattere invasivo e molesto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma quali strumenti rientrano? E con quali limiti? La recente <strong>sentenza della Corte di Cassazione n. 8231 del 2025</strong> ha chiarito diversi aspetti controversi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando un messaggio è penalmente rilevante?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Cassazione, <strong>l’invio ripetuto di SMS o messaggi WhatsApp</strong> può costituire reato <strong>a prescindere dal contenuto</strong>. Non è necessario che i messaggi siano offensivi o minacciosi: <strong>basta che siano percepiti come insistenti, intrusivi, fastidiosi</strong>. La valutazione è soggettiva e si basa anche sulla frequenza, sul contesto relazionale e sulla reazione del destinatario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La chiave sta nella <strong>&#8220;intrusività&#8221; del mezzo</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’<strong>SMS</strong> e <strong>WhatsApp</strong> attivano alert sonori e visivi sul dispositivo, interrompendo la quiete del ricevente;</li>



<li>La <strong>posta elettronica (email)</strong>, al contrario, <strong>non integra il reato</strong> perché il destinatario può scegliere se e quando accedervi.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>ATTENZIONE</strong>: inviare molte email non costituisce reato di molestia <strong>ma può comunque avere rilievo civile o disciplinare</strong> in determinati contesti (es. ambiti lavorativi, stalking, diffamazione reiterata).</p>



<h2 class="wp-block-heading">La posizione della giurisprudenza: non sempre c’è reato</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione ha escluso che <strong>l’invio di email, anche se insistente</strong>, possa essere qualificato come molestia ai sensi dell’art. 660 c.p. La ragione? <strong>Manca l&#8217;intrusione forzata</strong>: il destinatario può ignorare la comunicazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al contrario, per SMS e WhatsApp <strong>il disturbo è immediato</strong>. Anche se è tecnicamente possibile bloccare il mittente, ciò avviene <strong>solo dopo</strong> che l’effetto molesto si è già verificato.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Se sei indagato o hai ricevuto una denuncia: cosa fare?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Molti utenti, magari in un momento di forte tensione personale o familiare, inviano numerosi messaggi senza intenzione criminosa. Solo successivamente si rendono conto che il destinatario ha sporto denuncia.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>È importante sapere</strong> che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il reato è <strong>contravvenzionale</strong> e punito meno severamente rispetto allo stalking </li>



<li>È <strong>procedibile a querela</strong> della persona offesa (salvo casi di incapaci);</li>



<li><strong>La difesa tecnica può far valere cause di esclusione della responsabilità</strong>, ad esempio:</li>



<li><strong>Assenza del dolo specifico</strong> (non c’era intento di molestare, ma solo di avere chiarimenti o ottenere risposte);</li>



<li><strong>Tenuità del fatto</strong> (art. 131-bis c.p.);</li>



<li><strong>Rilevanza della condotta della persona offesa</strong> (es. rapporti conflittuali pregressi, provocazioni): <strong>non è scriminante</strong>, ma può avere <strong>valore difensivo</strong> per escludere dolo specifico, ridurre la gravità del fatto, ottenere una pronuncia di particolare tenuità.</li>



<li><strong>Non riconducibilità del mezzo utilizzato al concetto giuridico di telefono</strong>, in caso di email o sistemi asincroni.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">📌 <strong>CASI FREQUENTI DI CONTESTAZIONI INFONDATE</strong><br>Molte denunce vengono presentate <strong>in ambiti familiari, lavorativi o affettivi</strong> in cui il contatto, pur insistente, è stato reciproco o comunque contestualizzato. La sola insistenza non basta: la difesa deve ricostruire <strong>le ragioni e la cronologia</strong> delle comunicazioni.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Hai ricevuto una denuncia o temi di aver commesso un reato con i tuoi messaggi?</strong> <strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami </a>per una consulenza riservata.</strong> Valuteremo insieme se vi sono gli estremi del reato e, in caso, imposteremo la strategia difensiva più adatta.<br> </p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Quali strategie difensive possono essere adottate?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni caso va analizzato singolarmente, ma in generale è opportuno:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Ricostruire con precisione il contenuto e la frequenza dei messaggi</strong> (verificare screenshot, tabulati, ecc.);</li>



<li><strong>Contestualizzare il rapporto tra mittente e destinatario</strong>;</li>



<li><strong>Evidenziare l’assenza di intenzione molesta</strong>;</li>



<li>Richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, <strong>l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto</strong>;</li>



<li>In caso di uso dell’email, far valere <strong>l’orientamento giurisprudenziale favorevole</strong> sulla non rilevanza penale.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">In conclusione: valutare subito la situazione per evitare danni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se ti trovi coinvolto in un procedimento per presunte molestie tramite messaggi, <strong>non sottovalutare la situazione</strong>: anche se si tratta di un reato minore, <strong>una condanna comporta comunque una sanzione e una macchia nel casellario</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni comunicazione può assumere rilievo giuridico <strong>solo se inserita in un contesto preciso</strong>. La miglior difesa parte sempre da un’analisi attenta del caso, con il supporto di un professionista esperto in diritto penale e diritto delle comunicazioni.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Truffa Booking: Guida per gli albergatori</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/07/24/truffa-booking-guida-per-gli-albergatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 06:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela identità e reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela reputazione on line]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davidebiondiniavvocato.it/?p=4622</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diffusione delle piattaforme di prenotazione online ha purtroppo portato all’aumento di casi di truffa ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Truffa Booking: Guida per gli albergatori" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/07/24/truffa-booking-guida-per-gli-albergatori/#more-4622" aria-label="Per saperne di più su Truffa Booking: Guida per gli albergatori">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La diffusione delle piattaforme di prenotazione online ha purtroppo portato all’aumento di casi di truffa online, un fenomeno in cui criminali sfruttano il nome e i sistemi di siti come <strong>Booking.com</strong> o <strong>Airbnb.it</strong>, etc per ingannare sia i viaggiatori sia gli operatori turistici. In questo articolo, rivolto ad albergatori e imprenditori del settore turistico, spieghiamo in termini chiari ma tecnici cos’è la <em>truffa Booking</em> e quali strumenti giuridici e pratici esistono per tutelarsi. Scopriremo le modalità più comuni di questa frode, i profili di responsabilità (civile, commerciale e penale) e quali azioni legali intraprendere – dalla <strong>diffida</strong> alla denuncia penale – per proteggere la propria attività. Infine, forniremo consigli preventivi per salvaguardare l’identità digitale della vostra struttura ricettiva.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa si intende per <em>truffa Booking</em>?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’espressione <em>“truffa Booking”</em> si indicano vari schemi fraudolenti legati a prenotazioni online su portali come Booking.com, Airbnb, Edreams, etc. Ecco le forme più frequenti di queste truffe e come danneggiano clienti e albergatori:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Prenotazioni fasulle:</strong> Il truffatore effettua (o induce) prenotazioni alberghiere con dati falsi o carte di credito rubate, senza alcuna intenzione di usufruirne. Ciò può causare alle strutture un danno economico e organizzativo (camere bloccate inutilmente, mancati pagamenti, overbooking) e ai clienti legittimi un minor numero di disponibilità reali. Booking.com stesso ha segnalato un aumento esponenziale di questi casi negli ultimi tempi, tanto da aver istituito team dedicati e procedure per riconoscere e segnalare le prenotazioni fraudolente.</li>



<li><strong>Strutture inesistenti o chiuse spacciate per attive:</strong> In questo scenario i truffatori pubblicano annunci falsi di hotel, B&amp;B o case vacanze “da favola” a prezzi invitanti, incassando pagamenti anticipati dai turisti. All’arrivo, la realtà è drammatica: <strong>l’alloggio non esiste o la struttura è inagibile</strong>, e la vacanza risulta rovinata. Molti viaggiatori sono incappati in queste <em>“case vacanze fantasma”</em>, scoprendo a proprie spese che foto e descrizioni online erano completamente inventate. Oltre al danno per il cliente (soldi persi, soggiorno saltato), vi è un <strong>danno d’immagine per i veri titolari </strong>se i truffatori hanno usato nomi, indirizzi o riferimenti collegabili a strutture reali.</li>



<li><strong>Uso non autorizzato di foto e descrizioni:</strong> Una tecnica diffusa consiste nell’utilizzare <strong>fotografie e testi rubati</strong> da inserzioni di strutture reali per rendere credibili gli annunci fraudolenti. I truffatori copiano immagini di hotel realmente esistenti e creano pagine false che appaiono legittime. Questo non solo inganna il turista (che si fida di vedere foto professionali e realistiche), ma <strong>lede i diritti del proprietario</strong> della struttura “copiata”, il quale subisce un uso illecito dei propri contenuti e un potenziale danno reputazionale.</li>



<li><strong>Phishing e messaggi fraudolenti nella chat di Booking:</strong> In alcuni casi avanzati, i malintenzionati <strong>hackerano l’account Booking</strong> di un hotel e contattano i clienti già prenotati tramite la messaggistica ufficiale. Fingendosi la struttura, inviano comunicazioni all’ospite (email, SMS o messaggi in-app) sostenendo che <em>“c’è un problema con il pagamento”</em> o che <em>“bisogna confermare la prenotazione con un ulteriore versamento immediato, pena l’annullamento”</em>. Forniscono quindi un link esterno per pagare di nuovo, che conduce a un <strong>sito clone</strong> di Booking dove le vittime inseriscono i dati della carta di credito, consegnandoli ai truffatori. Questa frode sfrutta la fiducia nel marchio Booking e può colpire <strong>doppio</strong>: i clienti perdono denaro e i titolari vedono compromesso il proprio account. Infatti, per inviare questi messaggi, i criminali devono prima violare il profilo della struttura ricettiva, ottenendo accesso ai dettagli delle prenotazioni e ai dati degli ospiti. Ciò configura anche un serio problema di sicurezza informatica per l’hotel, con possibili conseguenze di responsabilità se i clienti dovessero considerare negligente la protezione dei dati.</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Hai subito una truffa che non rientra nei casi indicati? <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi qui </a>per ottenere una consulenza.</strong></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Danni causati:</strong> In tutti i casi sopra, gli effetti sono gravi sia per i consumatori sia per gli operatori onesti. I clienti rimangono senza alloggio e senza soldi (vacanze rovinate, informazioni personali rubate), mentre i <strong>legittimi titolari</strong> delle strutture subiscono danni economici (mancati incassi, costi aggiuntivi), concorrenza sleale e perdita di reputazione. Si pensi ad un hotel reale i cui dati vengano usati in un annuncio-truffa: i viaggiatori ingannati potrebbero lasciare recensioni negative o denunciare pubblicamente l’accaduto, associando indebitamente la <em>“truffa Booking”</em> al nome dell’hotel. È quindi fondamentale capire quali tutele giuridiche esistono in questi frangenti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Profili di responsabilità giuridica in caso di truffa Booking</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le condotte descritte integrano diverse violazioni legali. I profili di responsabilità possono essere di natura <strong>civile, commerciale</strong> e – nei casi più gravi – <strong>penale</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Responsabilità penale (reato di truffa e altri illeciti):</strong> Questi raggiri sono veri e propri <strong>reati di truffa</strong> ai sensi dell’art. 640 del Codice Penale, puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa fino a circa 1.000 euro. Nel contesto online, la giurisprudenza conferma che ingannare le vittime via Internet (ad esempio attraverso siti clone o messaggi falsificati) configura truffa aggravata, data la maggiore insidiosità e difficoltà per la vittima di difendersi. Oltre alla truffa, potrebbero ravvisarsi ulteriori reati: <strong>sostituzione di persona</strong> (se il truffatore finge di essere il titolare della struttura o un agente Booking), <strong>frode informatica</strong>, <strong>accesso abusivo a sistema informatico</strong> (nel caso di hackeraggio degli account) ecc. La responsabilità penale ricade sugli autori materiali dell’inganno, che rischiano processo e condanne penali. In questi casi è necessario sporgere <em>denuncia-querela</em> alle autorità (Polizia Postale o Carabinieri) entro 3 mesi dall’evento per avviare le indagini.</li>



<li><strong>Responsabilità civile:</strong> Indipendentemente dal processo penale, i soggetti danneggiati (sia i clienti truffati sia i titolari lesi) possono agire in <strong>sede civile</strong> per ottenere il risarcimento dei danni subìti. Chi orchestra una <em>truffa Booking</em> è civilmente responsabile per i danni patrimoniali (somme sottratte, mancati guadagni) e non patrimoniali (stress, danno d’immagine) causati alle vittime. Ad esempio, un turista potrà richiedere la restituzione di quanto pagato e il risarcimento per la vacanza rovinata, mentre un albergatore potrà chiedere il ristoro dei danni alla reputazione e perdita di clientela derivanti dall’uso abusivo del proprio nome o foto. Queste pretese risarcitorie potranno essere fatte valere in un autonomo <strong>giudizio civile</strong> oppure all’interno del processo penale costituendosi parte civile. </li>



<li><strong>Responsabilità civile dei Provider: </strong>Come vedremo meglio nel paragrafo successivo  <em>Booking.com</em> in sé normalmente non è ritenuta responsabile degli illeciti commessi da truffatori sulle sue piattaforme,<strong> a meno che si provi una sua negligenza</strong> (ad esempio mancati controlli laddove dovuti, mancato adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, omessa rimozione di annunci segnalati). La piattaforma, da intermediario, si tutela con termini di servizio specifici, ma potrebbe incorrere in responsabilità civile se, conoscendo le attività fraudolente, non intervenisse per impedirle. Essendo molto complesso individuare gli autori diretti della truffa, l&#8217;adozione di una specifica strategia legale nei confronti dell&#8217;intermediario potrebbe essere l&#8217;unica soluzione per ottenere il risarcimento di danni.</li>



<li><strong>Profili commerciali e concorrenza sleale:</strong> Quando a perpetrare la frode è un <em>soggetto concorrente</em> (ad esempio un altro operatore turistico o un ex partner commerciale), oltre alle norme generali sui reati e sull’illecito civile, si applicano le tutele del <strong>diritto commerciale</strong>. L’uso ingannevole dell’altrui insegna, marchio, descrizioni o recensioni per deviare clientela o danneggiare la reputazione è considerato <em>concorrenza sleale</em> ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile. Anche la pubblicazione di false informazioni (ad esempio finte offerte o false recensioni) allo scopo di nuocere a un concorrente rientra in queste fattispecie. In tali casi, l’imprenditore leso può agire in tribunale civile con un’<strong>azione per concorrenza sleale</strong>, chiedendo l’inibitoria (cioè il blocco immediato di questi atti) e il risarcimento dei danni. Inoltre, simili condotte possono integrare <strong>pratiche commerciali scorrette</strong> ai danni dei consumatori, vietate dal Codice del Consumo: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (<strong>AGCM</strong>) può intervenire sanzionando chi, ad esempio, pubblica annunci fraudolenti o utilizza marchi altrui per ingannare il pubblico. La responsabilità “commerciale” quindi tocca profili sia privatistici (concorrenza sleale tra aziende) sia pubblicistici (violazione delle norme a tutela del mercato e dei consumatori). </li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi qui </a>per ottenere un&#8217;analisi del tuo caso fornendomi informazioni dettagliate. Ti invierò un preventivo anticipandoti le azioni legali che andremo a svolgere.</strong></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Obblighi e responsabilità della Piattaforma online in caso di <em>truffa Booking</em></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;individuazione dei truffatori e delle truffe passa attraverso la cooperazione della Piattaforma che, in difetto, potrebbe essere ritenuta responsabile. Le piattaforme online, come Booking.com, hanno infatti <strong>precisi obblighi legali</strong> nei confronti dell’autorità giudiziaria, sia nazionale che estera. Tali obblighi derivano da normative nazionali, europee e internazionali, e riguardano principalmente la <strong>collaborazione alle indagini</strong>, la <strong>fornitura di dati</strong>, e il <strong>rispetto di ordini giudiziari</strong> . Tra gli obblighi principali:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Obbligo di collaborazione con l’autorità giudiziaria</strong>: Ai sensi <strong>del codice di procedura penale</strong>, e secondo la normativa europea (eIDAS, GDPR, DSA), le piattaforme <strong>devono collaborare</strong> con la magistratura e con la polizia giudiziaria, fornendo tempestivamente:<br>&#8211; <strong>Informazioni su utenti o attività sospette</strong> (es. indirizzi IP, metadati, contenuti pubblicati);<br>&#8211; <strong>Dati identificativi</strong> di chi gestisce o ha caricato contenuti illeciti;<br>&#8211; <strong>Tracciamenti e log</strong> delle attività (accessi, modifiche, messaggi interni, ecc.);<br>&#8211; <strong>Rimozione o oscuramento di contenuti illeciti</strong>, se ordinato.<br>Il mancato rispetto può integrare <strong>reati di mancata esecuzione di provvedimenti dell’autorità</strong> o <strong>intralcino alla giustizia</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.</strong> <strong>Obbligo di conservazione dei dati (data retention)</strong><br>Secondo il <strong>D.lgs. 196/2003</strong> (Codice Privacy) e il <strong>GDPR</strong>, in caso di procedimento penale o richiesta specifica, la piattaforma è <strong>tenuta a conservare i dati</strong> per un periodo determinato e a non cancellarli fino al termine delle indagini o del processo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.</strong> <strong>Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065)</strong><br>Dal 2024, le piattaforme online hanno obblighi più estesi ai sensi del <strong>Digital Services Act</strong>, in particolare:<br>&#8211; <strong>Obbligo di designare un rappresentante legale</strong> nell’UE, responsabile anche del dialogo con le autorità (art. 13 DSA);<br>&#8211; <strong>Obbligo di rispondere entro termini brevi</strong> a richieste di rimozione o di informazione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative (art. 9 e 10 DSA);<br>&#8211; <strong>Obbligo di adottare misure proattive</strong> per contrastare contenuti illegali (art. 14 e 16 DSA);<br>&#8211; <strong>Obbligo di segnalazione</strong> alle autorità competenti in caso di reati gravi rilevati sulla piattaforma (es. truffe, sfruttamento, terrorismo – art. 18 DSA).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4.</strong> <strong>Rimozione dei contenuti illeciti su ordine dell’autorità</strong><br>Quando un’autorità giudiziaria o amministrativa emette un ordine motivato (es. un’<strong>ordinanza cautelare</strong> o un <strong>provvedimento d’urgenza</strong>), la piattaforma è <strong>tenuta ad eseguire senza indugio</strong> la rimozione dei contenuti indicati. Il DSA richiede che ciò avvenga <strong>“senza indebito ritardo”</strong>  e impone sanzioni amministrative in caso di inadempienza.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5.</strong> <strong>Responsabilità in caso di mancata esecuzione</strong>Anche se molte piattaforme sono formalmente “intermediari” e non direttamente responsabili dei contenuti (ex <strong>Direttiva e-Commerce</strong> e <strong>art. 17 D.lgs. 70/2003</strong>), <strong>perdono tale esenzione</strong> se:<br>&#8211; Non agiscono <strong>con prontezza</strong> dopo aver ricevuto una <strong>segnalazione legittima o ordine giudiziario</strong>;<br>&#8211; Mantengono contenuti chiaramente illeciti anche dopo un <strong>avviso formale</strong>.<br>In tal caso, possono essere <strong>chiamate in causa per responsabilità civile</strong>, o addirittura, sussistendone i pressupposti, <strong>sottoposte a indagine per favoreggiamento</strong>.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Hai dubbi sulla responsabilità della piattaforma per i danni subiti? <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami subito</a> per valutare insieme se e come può essere chiamata a risponderne legalmente.<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"> </a></strong></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Strumenti legali a disposizione del titolare della struttura</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Di fronte a una <em>truffa Booking</em> subita o temuta, il titolare della struttura ricettiva dispone di diversi strumenti legali per reagire e difendersi. È consigliabile muoversi tempestivamente, anche con l’assistenza di un legale, avvalendosi di una o più delle seguenti azioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Diffida formale:</strong> Il primo passo può essere inviare una <strong>lettera di diffida</strong> (o messa in mora) all’autore della condotta illecita – quando identificabile – ma soprattuto <strong>nei confronti della piattaforma</strong>. Nella diffida si intima l’<strong>immediata cessazione</strong> dell’attività fraudolenta (es. rimozione dell’annuncio falso, stop alle prenotazioni fittizie) e si <strong>contesta l’uso illegittimo</strong> di informazioni, riservandosi di adire le vie legali se l’ingiunzione non viene rispettata. Una diffida ben redatta costituisce il presupposto indispensabile e necessario per rendere efficace successive azioni risarcitorie.</li>



<li><strong>Segnalazione all’AGCM:</strong> Qualora la <em>truffa Booking</em> rientri in una pratica commerciale scorretta (ad esempio un sito clone che sfrutta loghi ufficiali, oppure un’agenzia turistica che fa offerte ingannevoli a molti consumatori), il titolare può presentare una <strong>segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)</strong>. L’AGCM, infatti, ha poteri ispettivi e sanzionatori verso comportamenti lesivi dei consumatori o distorsivi della concorrenza. La segnalazione può portare all’apertura di un’istruttoria e, se accertata la violazione, a multe salate contro i responsabili e all’ordine di cessare la pratica illecita. Questo strumento tutela indirettamente l’impresa onesta perché scoraggia e punisce chi, con mezzi fraudolenti, le sottrae clientela o ne sfrutta indebitamente l’identità commerciale. La segnalazione all’AGCM può essere fatta online tramite il sito ufficiale dell’Autorità, corredata da una descrizione dettagliata dei fatti e delle prove disponibili.</li>



<li><strong>Denuncia querela per truffa alle autorità:</strong> In presenza di un raggiro concreto (prenotazioni fraudolente, pagamenti sottratti, phishing ai danni dei propri clienti, ecc.), è fondamentale <strong>sporgere denuncia</strong> alle forze dell’ordine (Polizia Postale o Carabinieri). La denuncia – che va sporta entro 90 giorni dai fatti in caso di truffa, trattandosi di reato perseguibile a querela di parte – serve ad avviare l’<strong>azione penale</strong> contro gli autori. Nella querela occorre documentare il più possibile l’accaduto: ad esempio screenshot dell’annuncio falso, elenco delle prenotazioni sospette, email o messaggi truffaldini ricevuti, copia delle transazioni o dei bonifici effettuati a favore dei truffatori, ecc.. Più la denuncia è dettagliata e supportata da prove, maggiori sono le chance che gli inquirenti riescano a risalire ai colpevoli. L’avvocato può aiutare a redigerla correttamente per non trascurare elementi utili. Avviare un procedimento penale ha un duplice effetto: da un lato bloccare (se possibile) l’attività fraudolenta in corso e ottenere giustizia, dall’altro lato <em>cristallizzare</em> ufficialmente l’evento illecito, il che potrà essere d’aiuto anche per le successive azioni civili di risarcimento.<br>Va tuttavia precisato che, nel caso in cui l’albergatore non sia la vittima diretta degli artifizi e raggiri (cioè non abbia subito in prima persona l’inganno e la sottrazione patrimoniale), <strong>non potrà sporgere querela per il reato di truffa</strong> (salva la fattispecie aggravata) che è perseguibile solo <strong>a querela della persona offesa</strong>. Tuttavia, ciò non esclude affatto la possibilità di agire penalmente. L’albergatore, infatti, può <strong>presentare denuncia-querela per altri reati</strong> che si configurano nel contesto della frode, quali ad esempio: <strong>sostituzione di persona</strong> (art. 494 c.p.), se il truffatore si è finto titolare o gestore della struttura; <strong>diffamazione</strong> (art. 595 c.p.), in caso di pubblicazione di recensioni o informazioni lesive; <strong>accesso abusivo a sistemi informatici</strong> (art. 615-ter c.p.), se vi è stata compromissione dell’account della struttura. Anche in assenza di una truffa “propria”, l’albergatore può dunque <strong>presentare denuncia in qualità di parte offesa per reati diversi</strong>, indicando i fatti e chiedendo che vengano identificati e perseguiti i responsabili. Ciò consente di attivare l’autorità giudiziaria, cristallizzare la lesione subita e preparare il terreno per eventuali azioni risarcitorie in sede civile.</li>



<li><strong>Richiesta di risarcimento danni:</strong> Parallelamente o successivamente al percorso penale, il titolare della struttura può avanzare una <strong>richiesta di risarcimento danni</strong> nei confronti dei responsabili. Questa può concretizzarsi in una causa civile per ottenere il ristoro economico di tutte le perdite subite. Ad esempio, se a causa di un falso annuncio la struttura ha avuto disdette di massa o ha dovuto rimborsare clienti arrabbiati, potrà quantificare questi danni (mancato guadagno, spese extra, danno all’immagine) e chiedere che il truffatore (<strong>o altri soggetti responsabili</strong>) li risarcisca. In alcuni casi, se il processo penale individua il colpevole, il giudice penale potrà contestualmente condannarlo a rifondere le parti civili costituite. Altrimenti, si può intraprendere un autonomo giudizio civile. È importante inviare <strong>lettere di messa in mora</strong> ai responsabili in tempi brevi, intimando la restituzione delle somme indebitamente percepite e annunciando l’azione legale in difetto. Questo costituisce formalmente il debitore in mora e prepara il terreno all’eventuale giudizio. <strong>Anche Booking.com</strong>, seppur generalmente estranea alla responsabilità diretta, <strong>potrebbe essere chiamata in causa civile</strong> <strong>in via risarcitoria</strong> qualora si dimostri che non abbia adottato misure dovute per prevenire o bloccare le truffe (per esempio, omessa vigilanza su inserzioni manifestamente false). </li>



<li><strong>Azione per concorrenza sleale:</strong> Se emergesse che dietro la truffa c’è un <em>concorrente</em> (ad esempio un altro albergo o un host che cerca di deviare clienti usando il vostro nome/foto, oppure che pubblica false recensioni negative per danneggiarvi), è possibile intentare un’<strong>azione per concorrenza sleale</strong> ex art. 2598 c.c. Davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, potrete chiedere un provvedimento urgente inibitorio per far cessare immediatamente l’atto di concorrenza sleale (rimozione di contenuti ingannevoli, cessazione di pratiche denigratorie, ecc.) e il risarcimento dei danni correlati. Ad esempio, l’uso del nome della vostra struttura da parte di un soggetto concorrente in annunci Google o su Booking senza autorizzazione, allo scopo di intercettare prenotazioni, può essere considerato atto confusorio e illecito. Anche la pubblicazione di <em>“fake news”</em> sul vostro hotel (foto alterate, descrizioni non veritiere per screditarvi) rientra nella concorrenza sleale <strong>per denigrazione</strong>. Tali azioni hanno il vantaggio di poter ottenere risultati rapidi (inibitoria urgente) a tutela della reputazione commerciale, e possono essere cumulabili con le altre azioni descritte (penale e civile).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nota:</strong> Spesso sarà opportuna una <strong>strategia integrata</strong>. Ad esempio, in caso di <em>truffa Booking</em> in atto: inviare subito una diffida segnalando l’evento a Booking.com e all’AGCM, poi sporgere denuncia penale e preparare la richiesta danni. Ogni strumento ha tempi e obiettivi diversi, ma insieme contribuiscono a interrompere la condotta illecita e a porre le basi per il ristoro del danno. Vista la complessità, farsi assistere da uno studio legale esperto in diritto informatico è la scelta migliore per valutare caso per caso le mosse più efficaci. </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ogni situazione è unica. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi</a> per una consulenza su misura.</strong></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Misure preventive e consigli per tutelare l’identità digitale della struttura</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La miglior difesa contro le truffe online è la <strong>prevenzione</strong>. I titolari di hotel e strutture ricettive possono mettere in atto una serie di accorgimenti pratici per proteggere la propria identità digitale e ridurre al minimo i rischi di <em>truffa Booking</em>. Ecco alcuni consigli chiave:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Protezione degli account e dei dati:</strong> <em>Metti in sicurezza i tuoi profili online.</em> In particolare, <strong>proteggi l’account</strong> con password robuste e attiva l’autenticazione a due fattori ove disponibile. Come avvertito dagli esperti, gli hacker, per inviare messaggi fraudolenti a nome dell’hotel, devono prima compromettere il profilo della struttura. Non trascurare dunque la <em>cybersecurity</em>: aggiorna regolarmente le password, limita gli accessi al tuo staff di fiducia e monitora l’attività sull’account (prenotazioni o messaggi insoliti). Le piattaforme forniscono linee guida sulla sicurezza online per i partner – ad esempio imparare a riconoscere email di phishing e comunicazioni sospette. Ricorda che <strong>Booking.com non chiede mai</strong> di inserire credenziali o dati di carta di credito via email/WhatsApp; diffida da qualsiasi richiesta del genere. In caso di qualunque anomalia (es. ricezione di email che sembrano provenire da Booking o dalla tua struttura ma strane, oppure accessi non autorizzati al profilo), <strong>contatta immediatamente l’assistenza</strong> di Booking e, se del caso, informa la Polizia Postale. Agire subito può evitare danni maggiori.</li>



<li><strong>Monitoraggio dell’identità online:</strong> <em>Sorveglia regolarmente il web alla ricerca di usi impropri del tuo nome o dei tuoi contenuti.</em> È buona prassi effettuare periodicamente delle ricerche su Google e sulle piattaforme di prenotazione con il nome della tua struttura, per verificare che non esistano <strong>annunci duplicati o sospetti</strong>. Anche una ricerca inversa per immagini (usando servizi come Google Immagini) ti permette di scoprire se le foto del tuo hotel sono state pubblicate su siti non autorizzati. Imposta degli <em>alert</em> (ad esempio con Google Alerts) sul nome della tua struttura: se compare online in un nuovo contesto, verrai avvisato via email. Queste attività di monitoraggio aiutano a individuare tempestivamente eventuali truffe in cui il tuo brand è coinvolto, così da poter intervenire (diffidare e segnalare) prima che il danno si amplifichi.</li>



<li><strong>Gestione della reputazione e presenza ufficiale:</strong> Cura attentamente la <strong>presenza digitale ufficiale</strong> della tua struttura, in modo da rendere più difficile ai truffatori creare confusione. Ciò significa avere un sito web aggiornato e ben posizionato sui motori di ricerca (con informazioni di contatto chiare), profili verificati sui social network e sulle principali piattaforme di recensioni/OTA, e incoraggiare i clienti a prenotare attraverso canali ufficiali. Più il pubblico trova facilmente i tuoi riferimenti autentici, meno probabilità ci sono che cada in siti fake. Specifica sul tuo sito e sui tuoi profili quali sono i <em>canali autorizzati</em> di prenotazione e pagamento per la tua struttura, avvisando ad esempio che <strong>non vengono mai richiesti pagamenti completi su siti esterni non collegati</strong>. Mantenere alta la <strong>fiducia degli ospiti</strong> è un’arma preventiva: un cliente informato potrebbe diffidare di un’offerta “troppo bella per essere vera” che appare altrove e magari segnalartela.</li>



<li><strong>Tutela del nome e del marchio:</strong> Valuta di <strong>registrare come marchio</strong> il nome della tua struttura ricettiva (se ha carattere distintivo). La registrazione del marchio presso l’UIBM ti conferisce un diritto di esclusiva sull’uso commerciale di quel nome. Ciò significa che, in caso qualcuno utilizzi indebitamente il tuo <strong>nome commerciale</strong> online, potrai più facilmente diffidarlo e agire legalmente per violazione del marchio oltre che per concorrenza sleale. Pur non eliminando alla radice il rischio di <em>brandjacking</em>, avere un marchio registrato rafforza la tua posizione legale. Allo stesso modo, tutela i tuoi contenuti originali (foto professionali, descrizioni testuali): ad esempio, puoi apporre watermark sulle immagini, o comunque rivendicarne la proprietà nei termini d’uso del tuo sito, così da poter agire contro chi le ripubblica senza consenso.</li>



<li><strong>Formazione e consapevolezza:</strong> Infine, investi nella <strong>formazione tua e del tuo staff</strong> su queste tematiche. Organizza briefing interni su come riconoscere email di phishing, come verificare l’autenticità di comunicazioni Booking (ad esempio controllando sempre il dominio email mittente, l’URL del link, ecc.), e su come comportarsi se un cliente segnala qualcosa di anomalo. I tuoi collaboratori (soprattutto chi gestisce le prenotazioni online) devono essere pronti e allertati: la prevenzione passa anche dalla <em>cultura della sicurezza</em>. Inoltre, mantieniti aggiornato tramite fonti affidabili (blog di settore, comunicazioni ufficiali di Booking.com, newsletter della Polizia Postale) sulle <strong>nuove truffe emergenti</strong> – ad esempio, Booking ha segnalato la  “truffa della prenotazione annullata” invitando gli host a prestare attenzione a messaggi che chiedono pagamenti extra. Sapere in anticipo quali schemi stanno circolando ti aiuterà a non cadere dalle nuvole se dovessi riconoscerne i segnali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Adottando queste misure preventive, puoi ridurre drasticamente le probabilità di subire una <em>truffa Booking</em> ai danni della tua struttura. La combinazione di <strong>tecnologia (sicurezza informatica)</strong>, <strong>monitoraggio attivo</strong> e <strong>consapevolezza</strong> è la chiave per tutelare la tua identità digitale nel settore turistico.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni: reagire prontamente con una mirata assistenza legale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le <em>truffe Booking</em> rappresentano una minaccia concreta nell’era delle prenotazioni online, ma con le giuste contromisure è possibile difendersi efficacemente. Abbiamo visto cosa sono queste frodi, quali responsabilità giuridiche comportano e gli strumenti a disposizione dei titolari per far valere i propri diritti. In caso di sospetta truffa, l’importante è <strong>reagire prontamente</strong>: segnalare immediatamente l’illecito, raccogliere le prove e attivare i canali legali opportuni (diffide, autorità, ecc.). Parallelamente, investire in prevenzione e tutela dell’identità digitale del proprio hotel è un dovere professionale che ripaga, prevenendo danni ben più gravi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se pensi di essere vittima di una <em>truffa Booking</em> o vuoi semplicemente adottare le migliori strategie legali per proteggere la tua struttura, <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"><strong>contattami qui</strong>.</a> Sono a disposizione per una consulenza personalizzata: valuteremo insieme il tuo caso, ti aiuterò a <strong>bloccare sul nascere</strong> eventuali attività fraudolente e ti guiderò passo dopo passo nelle azioni legali più efficaci per ottenere giustizia e salvaguardare la tua attività. Affidarsi a una consulenza legale su misura, pur comportando un impegno economico, rappresenta la via più efficace per trasformare una truffa subita in un’opportunità di tutela, recuperare ciò che ti è dovuto e proteggere concretamente il futuro della tua attività.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/07/24/truffa-booking-guida-per-gli-albergatori/">Truffa Booking: Guida per gli albergatori</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
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		<item>
		<title>Pirateria digitale: perché difendere la creatività significa tutelare il lavoro, l&#8217;economia e la legalità</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/14/pirateria-digitale-perche-difendere-la-creativita-significa-tutelare-il-lavoro-leconomia-e-la-legalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 09:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni amministrative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La creatività come fondamento della nostra civiltà L’industria creativa sopravvive solo se artisti e creatori ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Pirateria digitale: perché difendere la creatività significa tutelare il lavoro, l&#8217;economia e la legalità" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/14/pirateria-digitale-perche-difendere-la-creativita-significa-tutelare-il-lavoro-leconomia-e-la-legalita/#more-4618" aria-label="Per saperne di più su Pirateria digitale: perché difendere la creatività significa tutelare il lavoro, l&#8217;economia e la legalità">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/14/pirateria-digitale-perche-difendere-la-creativita-significa-tutelare-il-lavoro-leconomia-e-la-legalita/">Pirateria digitale: perché difendere la creatività significa tutelare il lavoro, l&#8217;economia e la legalità</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La creatività come fondamento della nostra civiltà</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’industria creativa sopravvive solo se artisti e creatori ricevono una giusta remunerazione per il proprio lavoro. Questo principio, fondamentale per il progresso culturale, è oggi minacciato dalla diffusione della pirateria digitale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Immaginiamo un mondo senza creatività: senza libri, musica, cinema, teatro, giochi, design, moda, documentari. Un mondo senza autori, registi, musicisti, illustratori, sceneggiatori, grafici. Un mondo senza storie, senza emozioni condivise, senza riflessioni culturali e senza bellezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pirateria digitale non è un fenomeno neutro: è un attacco sistemico alla cultura, alla diversità dell’offerta creativa, al lavoro di migliaia di professionisti, spesso invisibili, che rendono possibile la produzione di contenuti.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">I numeri del danno economico e occupazionale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo i dati dell&#8217;indagine presentata il 24 giugno 2024 nel corso degli Stati Generali della Lotta alla Pirateria, circa&nbsp;<strong>4 italiani su 10</strong>&nbsp;hanno fruito in modo illecito di contenuti audiovisivi almeno una volta nel 2023. Questo ha prodotto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>319 milioni di atti di pirateria</strong>;</li>



<li><strong>2 miliardi di euro di perdite stimate</strong>;</li>



<li><strong>Una contrazione del PIL pari a 821 milioni</strong>;</li>



<li><strong>Oltre 11.000 posti di lavoro a rischio</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questi numeri non rappresentano solo dati statistici, ma storie di vita reale: tecnici, attori, editori, fonici, animatori, scenografi e artigiani digitali che rischiano di vedere vanificato il proprio impegno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il fenomeno, inoltre, ha una portata sovranazionale. Secondo il&nbsp;<strong>Report 2024 dell’EUIPO</strong>, la pirateria via&nbsp;<strong>IPTV</strong>&nbsp;– ossia la trasmissione illegale via internet di contenuti audiovisivi – ha coinvolto&nbsp;<strong>oltre 4 milioni di cittadini europei</strong>, causando un impatto drammatico sui modelli di business legittimi. Si tratta di una forma di pirateria sofisticata, difficile da tracciare, ma altamente dannosa.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Il quadro giuridico: cosa prevede la legge italiana</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Da avvocato esperto in diritto delle tecnologie e proprietà intellettuale, ritengo essenziale diffondere la conoscenza del quadro normativo vigente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<strong>Legge n. 633/1941</strong>&nbsp;sul diritto d&#8217;autore – più volte aggiornata – prevede sanzioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Per chi mette a disposizione contenuti pirata</strong>;</li>



<li><strong>Per chi ne fruisce consapevolmente</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Esempio concreto: l&#8217;uso di un&nbsp;<strong>abbonamento IPTV pirata</strong>&nbsp;o la&nbsp;<strong>visione di contenuti protetti tramite siti illeciti</strong>&nbsp;possono comportare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sanzioni amministrative</strong> fino a 5.000 euro;</li>



<li><strong>Confisca dei dispositivi</strong>;</li>



<li><strong>Sanzioni penali</strong>, nei casi più gravi.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Un caso emblematico è quello di un utente condannato a&nbsp;<strong>4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa</strong>&nbsp;per aver installato un decoder modificato per accedere ai canali Sky senza abbonamento, in violazione dell&#8217;art. 171-octies. Anche l&#8217;acquisto di un abbonamento pirata può essere perseguito ai sensi dell&#8217;<strong>art. 712 c.p.</strong>&nbsp;(acquisto di cose di sospetta provenienza).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, con la&nbsp;<strong>Legge 93/2023</strong>, è stato potenziato il sistema di&nbsp;<strong>responsabilità degli enti</strong>&nbsp;ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le imprese coinvolte nella produzione e distribuzione di contenuti devono adeguare i propri&nbsp;<strong>modelli organizzativi e sistemi di controllo</strong>, per evitare sanzioni anche molto gravi. Ma anche in questo ambito si registrano difficoltà applicative e margini di incertezza interpretativa.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">A proposito di cogenza e applicazione delle norme, è bene notare che nella maggior parte dei casi, soprattutto per gli utenti finali, le sanzioni applicate sono di tipo <strong>amministrativo</strong> e <strong>lieve</strong> (154 euro), e solo in presenza di <strong>reiterazione o condotte gravi</strong> si giunge a cifre più significative. Questo ha un effetto dissuasivo piuttosto modesto e contribuisce alla percezione diffusa di <strong>impunità</strong>.</p>
</blockquote>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Perché la pirateria non è un reato minore</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La pirateria non riguarda solo i grandi hacker internazionali. Riguarda anche i comportamenti quotidiani di molti utenti comuni, che magari in buona fede o con leggerezza, fruiscono di contenuti pirata sottovalutandone le conseguenze.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre dunque un profondo&nbsp;<strong>cambiamento culturale</strong>: riconoscere che&nbsp;<strong>piratare è un reato</strong>, che&nbsp;<strong>danneggia l&#8217;intera collettività</strong>, priva il Paese di cultura e creatività, e&nbsp;<strong>mina l’economia legale</strong>. Se le sanzioni attualmente previste si rivelano, in molti casi, inefficaci, serve agire anche a monte, sul piano dell&#8217;educazione digitale, della responsabilità individuale e del rispetto del lavoro altrui.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La pirateria digitale non è un gesto furbo o senza conseguenze: è un comportamento illecito che ha ripercussioni reali. Difendere la creatività e il diritto d&#8217;autore significa proteggere la dignità del lavoro, il futuro dell&#8217;industria culturale e la ricchezza del nostro patrimonio immateriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E proprio alla luce delle difficoltà di perseguire efficacemente questi reati e della scarsa percezione del rischio da parte degli utenti, risulta evidente quanto sia urgente un&nbsp;<strong>cambiamento culturale profondo</strong>, che riporti al centro il valore della legalità, del merito e della cultura.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph">Se sei un <strong>professionista danneggiato dalla pirateria</strong> o un <strong>utente che ha commesso un errore</strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"> <strong>contattami </strong></a><strong>per una consulenza legale mirata e riservata</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutelare la tua creatività è possibile. Serve consapevolezza, preparazione e azione. Io sono a tua disposizione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/14/pirateria-digitale-perche-difendere-la-creativita-significa-tutelare-il-lavoro-leconomia-e-la-legalita/">Pirateria digitale: perché difendere la creatività significa tutelare il lavoro, l&#8217;economia e la legalità</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Matched Betting con Multi Account: Rischi Penali reali per chi usa identità altrui</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/11/matched-betting-con-multi-account-rischi-penali-reali-per-chi-usa-identita-altrui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 19:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela identità e reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davidebiondiniavvocato.it/?p=4595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il&#160;matched betting&#160;con&#160;multi account&#160;– ossia aprire account multipli sui siti di scommesse utilizzando l’identità altrui (documenti ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Matched Betting con Multi Account: Rischi Penali reali per chi usa identità altrui" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/11/matched-betting-con-multi-account-rischi-penali-reali-per-chi-usa-identita-altrui/#more-4595" aria-label="Per saperne di più su Matched Betting con Multi Account: Rischi Penali reali per chi usa identità altrui">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/11/matched-betting-con-multi-account-rischi-penali-reali-per-chi-usa-identita-altrui/">Matched Betting con Multi Account: Rischi Penali reali per chi usa identità altrui</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il&nbsp;<strong>matched betting</strong>&nbsp;con&nbsp;<strong>multi account</strong>&nbsp;– ossia aprire account multipli sui siti di scommesse utilizzando l’<strong>identità altrui</strong> (documenti di amici o parenti) – è una pratica sempre più diffusa tra gli scommettitori che vogliono massimizzare i bonus. Tuttavia, nasconde&nbsp;<strong>rischi penali</strong>&nbsp;molto seri e&nbsp;<strong>reali</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo articolo analizziamo in dettaglio i reati che possono configurarsi (sostituzione di persona, truffa contrattuale aggravata, riciclaggio/autoriciclaggio, frode fiscale), con esempi pratici e riferimenti a giurisprudenza pertinente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In chiusura, indicheremo soluzioni concrete che, in base alle modalità di utilizzo, potrebbero evitare, mitigare o addirittura aumentare tali rischi. Non senza tralasciare gli aspetti più tecnici legati alle metodologie utilizzate dalle autorità di controllo per effettuare indagini informatiche.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Sostituzione di persona (art. 494 c.p.): usare un’identità altrui è reato</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo e più immediato rischio penale del&nbsp;<em>matched betting</em>&nbsp;con account intestati a terzi è la&nbsp;<strong>sostituzione di persona</strong>&nbsp;ex&nbsp;<strong>art. 494 c.p.</strong>&nbsp;In base alla legge italiana e alla giurisprudenza,&nbsp;<strong>creare o utilizzare un account online con i dati di un’altra persona integra il reato di sostituzione di persona</strong>. Ciò vale anche se la persona “prestatrice” dei documenti è consenziente: infatti, non è necessario che l’intestatario subisca un danno o sporga querela. Nel caso del multi-accounting, chi si registra su un sito di scommesse con l’identità di un amico o parente sta di fatto&nbsp;<strong>fingendo di essere un altro soggetto</strong>&nbsp;agli occhi del bookmaker, inducendoli in errore sulla propria identità. Questa condotta rientra pienamente nella fattispecie penale descritta dall’art. 494 c.p.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Esempio pratico:</em>&nbsp;Tizio ha già sfruttato i bonus di benvenuto con il proprio account e decide di chiedere a Caio (amico/parente) i documenti per aprire un nuovo account a nome di Caio. Tizio poi effettua le scommesse usando quell’account, fingendo di essere Caio. Anche se Caio è consenziente e magari riceve una parte dei profitti, Tizio sta&nbsp;<strong>usando un’identità non sua</strong>&nbsp;e commette sostituzione di persona. Diversi interventi hanno confermato &#8211; seppur non per questa specifica pratica del&nbsp;<em>multiaccount</em>&nbsp;nel matched betting &#8211; che fattispecie analoghe&nbsp;<strong>hanno integrato diversi illeciti penali.</strong> </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Il fatto che non siano attualmente  riscontrabili, in Italia, <strong>sentenze di condanna</strong>&nbsp;relative ai casi di multi-account betting, non significa che non siano stati avviati procedimenti e/o processi penali nei confronti di alcuni soggetti. È invece altamente probabile che esistano pronunce di condanna in fasi preliminari al dibattimento non pubblicate perché celebrati con particolari  riti alternativi  disciplinati dal codice di procedura penale. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi qui</a> per una consulenza personalizzata </p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Va sottolineato che&nbsp;<strong>il consenso dell’interessato non esclude il reato</strong>. La Cassazione ha ritenuto punibile chi crea account con dati altrui persino nei casi in cui la “vittima” non subisce un immediato pregiudizio personale. Nel matched betting multi-account, la finalità è ottenere vantaggi economici (bonus) sfruttando identità diverse: ciò basta a configurare l’elemento del&nbsp;<strong>“procacciamento di un vantaggio indebito”</strong>&nbsp;tramite falsa identità. La giurisprudenza in più sentenze ha ribadito che,&nbsp;<strong>anche con il consenso dell’amico, si commette reato</strong>, perché si ottiene un guadagno indebito arrecando un danno al bookmaker, il quale eroga un bonus a cui l’autore, con la propria vera identità, non avrebbe diritto. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Dunque l’eventuale accordo con l’intestatario non scrimina la condotta: il rischio penale di sostituzione di persona rimane concreto. Finché l’amico è consenziente &#8211; e qui correo nella realizzazione del fatto di reato &#8211; sicuramente non vi sarà querela da parte sua, ma&nbsp;<strong>se il bookmaker scoprisse l’inganno potrebbe agire penalmente</strong>. In ogni caso si rimane passibili di indagine penale d’ufficio qualora emergano profili di <strong>truffa aggravata</strong> o <strong>altri reati connessi</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Truffa contrattuale (art. 640 c.p.) ai danni dei bookmaker</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre alla falsa identità in sé, il meccanismo del multiaccount nel matched betting configura potenzialmente una&nbsp;<strong>truffa contrattuale</strong>&nbsp;ai sensi dell’<strong>art. 640 c.p.</strong>. Si parla di&nbsp;<em>truffa</em>&nbsp;ogniqualvolta qualcuno, con artifizi o raggiri, induce un soggetto in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. Nel nostro contesto, l’artificio consiste proprio nell’utilizzare identità diverse (e spesso documenti falsi o altrui) per&nbsp;<strong>ingannare il bookmaker</strong>&nbsp;sul fatto che si tratti di nuovi clienti distinti, così da ottenere più bonus. Il bookmaker viene&nbsp;<strong>indotto in errore</strong>&nbsp;sulle generalità dell’utente e sulla legittimità dell’offerta bonus, erogando incentivi che non avrebbe concesso se avesse conosciuto la vera identità (ad esempio, scoprendo che è la stessa persona già beneficiaria su un altro account). In tal modo l’autore del multiaccount&nbsp;<strong>ottiene un profitto ingiusto</strong>&nbsp;(bonus e vincite correlate) e cagiona un&nbsp;<strong>danno patrimoniale al bookmaker</strong>&nbsp;(che eroga bonus non dovuti). Questo schema rientra perfettamente nella definizione di truffa contrattuale, poiché il&nbsp;<em>raggiro</em>&nbsp;avviene al momento della conclusione del “contratto” di gioco (l’apertura del conto scommesse) ed è finalizzato a conseguire un vantaggio economico illecito a spese dell’operatore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pratica del multi-accounting è unanimemente considerata&nbsp;<strong>un comportamento fraudolento nel settore del gioco online</strong>, al pari del&nbsp;<em>bonus abuse</em>. Una fonte editoriale di settore &#8211; in commento ad una sentenza di condanna a 5 anni nei confronti di uno scommettitore anglosassone &#8211; correttamente evidenziava che. potrebbero integrarsi, oltre ai presupposti dell<em>a truffa</em> e  delle sostituzione di persona, anche quelli di altri<strong> gravi reati come riciclaggio di denaro e la frode fiscale</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Dunque, già a livello descrittivo, chi fa matched betting con account multipli sta perpetrando&nbsp;<strong>un inganno ai danni del bookmaker</strong>, che può assumere rilevanza penale. In Italia le società di scommesse, di fronte a tali condotte, tendono perlopiù a limitarsi a sanzioni contrattuali (ban degli account e blocco dei fondi) e raramente sporgono querela, ma ciò non significa che la truffa non sussista.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La truffa multi-accounting è un tipico illecito dell&#8217; &#8220;online&#8221;</strong>&nbsp;che, come tutti i crimini informatici, fatica ad essere perseguito. Va però ricordato che le tecnologie, come le normative a supporto, si stanno evolvendo, anche a favore delle autorità inquirenti che hanno più mezzi e basi giuridiche per esercitare l&#8217;azione penale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Va tuttavia sottolineato che la recentissima novella legislativa (L. 80 del 9 giugno 2025) ha modificato, oltre che la cornice edittale, anche il regime di perseguibilità rendendo perseguibili a querela, non solo le fattispecie aggravate dall&#8217;uso di &nbsp;&#8220;strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione&#8221; (art 640 2ter) ma anche nell&#8217;ipotesi della &#8220;minorata difesa&#8221; (art.61 cp. n. 5 richiamato dall&#8217;art. 640 comma 3°): <em> &#8220;Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal&nbsp; secondo comma, a eccezione di&nbsp; quella&nbsp; di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma</em>&#8220;. Quindi, da oggi, in applicazione del principio del favor rei, nemmeno &#8220;l&#8217;avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all&#8217;età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa&#8221; potrà essere considerata una condotta perseguibile d&#8217;ufficio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Esempio pratico:</em>&nbsp;Sempronio crea 5 account su un sito di scommesse usando i documenti di altrettanti amici/parenti, depositando e sbloccando i bonus di benvenuto da 100€ ciascuno. Ottiene così 500€ in bonus che, tramite le scommesse abbinate, trasforma in denaro prelevabile con profitto garantito. Il bookmaker subisce un danno economico (500€ di bonus elargiti illegittimamente) e Sempronio realizza un profitto ingiusto. Questo scenario concreta gli elementi della&nbsp;<strong>truffa</strong>: il&nbsp;<em>raggiro</em>&nbsp;sta nell’aver presentato ogni volta un’identità fittizia per sfruttare il bonus,&nbsp;<strong>traendo in inganno</strong>&nbsp;la società di betting. Tuttavia, salva la commissione di altri più gravi reati perseguibili d&#8217;ufficio (si veda infra), il procedimento penale nei conforti di Sempronio sarà azionato solo qualora il Boomaker presenti denuncia querela.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) dei profitti illeciti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un ulteriore profilo di&nbsp;<strong>rischio penale</strong>&nbsp;riguarda la fase successiva, ovvero la&nbsp;<strong>gestione dei proventi</strong>&nbsp;ottenuti con il matched betting multiaccount. Se i guadagni derivano da attività illecite (nel nostro caso, da sostituzione di persona e truffa contrattuale), essi sono da considerarsi&nbsp;<em>provento di reato</em>. Di conseguenza, qualunque operazione tesa a&nbsp;<strong>ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita</strong>&nbsp;può integrare il reato di&nbsp;<strong>riciclaggio</strong>&nbsp;(se compiuta da soggetti diversi dall’autore del reato presupposto) o di&nbsp;<strong>autoriciclaggio</strong>&nbsp;(se compiuta dallo stesso autore del reato, reinvestendo o occultando i propri profitti illeciti).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel contesto del multiaccount, è prassi comune che il denaro delle vincite finisca su conti intestati ai prestanome (amici e parenti) per poi essere girato, in contanti o con bonifici, al vero organizzatore per <strong>effettuare altre operazioni fraudolente.</strong> Questi passaggi finalizzati al reimpiego di somme potrebbero sembrare “normali”  ma costituiscono un tentativo di&nbsp;<strong>ripulire il denaro</strong> celandone l’origine fraudolenta, e reimpiegarlo in un&#8217;attività strutturata (ad esempio quella mascherata in una finta attività consulenziale). </p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Ad esempio</em>: se un amico incassa sul proprio conto bancario le vincite dal conto di gioco intestato a lui, e poi gira tali somme al soggetto che ha effettivamente fatto le scommesse al fine di effettuare altre scommesse,&nbsp;<strong>entrambi potrebbero essere accusati di autoriciclaggio</strong> in quanto il trasferimento di denaro avviene nella consapevolezza&nbsp;e con l&#8217;intento di occultarne la provenienza e reinvestirlo. Il caso più eclatante è quello di crea un&#8217;attività fittizia dove un soggetto offre finte consulenze ma di fatto gestisce gli account dei clienti (verso i quali fa fattura) al fine di recuperare le somme vinte.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non</strong> <strong>vi è</strong> invece <strong>autoriciclaggio </strong>se i proventi del reato vengono <strong>&#8220;consumati&#8221;</strong> per proprie <strong>esigenze/bisogni personali</strong> in quanto <strong>manca</strong> l’elemento di&nbsp;<strong>&#8220;reimpiego&#8221; strutturato</strong>  in attività economiche, finanziarie o speculative richiesto dalla norma e poiché <strong>la finalità</strong> non è&nbsp;ostacolare la provenienza, ma&nbsp;<strong>usufruire direttamente</strong>&nbsp;del provento illecito.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Ad esempio: </em>Se un soggetto &#8220;vince&#8221;  20.000 euro mediante &#8220;truffa multiaccount&#8221; e spende 5.000 euro per una vacanza&nbsp;<strong>non è autoriciclaggio</strong>. Se le spese&nbsp;<strong>apparentemente personali</strong>&nbsp;sono fatte con&nbsp;<strong>modalità elusive</strong>&nbsp;(es. tramite intestazioni fittizie, conti esteri, criptovalute, prestanome, finte attività consulenziali), allora può&nbsp;<strong>integrare autoriciclaggio</strong>&nbsp;perché mirano a&nbsp;<strong>nascondere la provenienza</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da segnalare che il&nbsp;<strong>riciclaggio/autoriciclaggio sono reati molto gravi</strong>, puniti con pene detentive elevate (fino a 12 anni per il riciclaggio e 8 per l’autoriciclaggio, aumentabili in presenza di aggravanti). Non è affatto remoto che un’operazione di&nbsp;<em>matched betting</em>&nbsp;multiaccount di dimensioni consistenti attiri sospetti di questa natura. Basti pensare al volume di denaro che può transitare su più conti intestati a terzi e poi confluire verso un unico soggetto: a tutti gli effetti, sembra lo schema di una tipica attività di&nbsp;<strong>money laundering</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"> È significativo che in un caso inglese citato in precedenza, relativo a multi-account nel poker online, un familiare dell’autore fu incriminato specificamente per&nbsp;<strong>riciclaggio di circa 230.000 sterline</strong>&nbsp;provenienti dalle frodi commesse dal figlio. Anche le autorità italiane sono molto attente a questi flussi: ricordiamo che le normative antiriciclaggio obbligano gli operatori finanziari a segnalare movimenti sospetti di denaro, specie se transitano su conti intestati a soggetti diversi da chi ha generato i fondi. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Dunque,&nbsp;<strong>il rischio concreto</strong>&nbsp;è che i guadagni da matched betting multiaccount, se movimentati in modo opaco tramite conti di comodo, facciano scattare&nbsp;<strong>indagini per riciclaggio</strong>. In sintesi,&nbsp;<em>non basta preoccuparsi di ottenere il bonus</em>: occorre chiedersi come giustificare in modo lecito quei proventi che spesso vengono riutilizzati per effettuare altre operazioni illecite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se si tenta, ad esempio, di&nbsp;<strong>“nascondere” l’origine del denaro</strong> &#8211; magari creando attività fittizie (Si veda intra) &#8211; si entra nel campo del riciclaggio/autoriciclaggio, con conseguenze penali ben peggiori del semplice ban di un account.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Partita IVA fittizia</strong>&nbsp;per simulare consulenza: reati tributari per prestazioni inesistenti?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un escamotage che alcuni&nbsp;<em>matched bettor</em>&nbsp;utilizzano per cercare di legittimare l’attività multiaccount è quello di&nbsp;<strong>aprirsi una Partita IVA</strong>&nbsp;dichiarando di <strong>operare come “consulente” o tipster per le scommesse altrui.</strong> In pratica, provano a mascherare l’operazione: invece di ammettere che stanno gestendo in prima persona account con identità altrui (il che è reato, come visto), fingono che i titolari degli account siano clienti che ricevono una consulenza in ambito di scommesse.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Attenzione:</strong>&nbsp;questo stratagemma, lungi dal mettere al riparo da problemi, può&nbsp;<strong>aggravare la posizione</strong>&nbsp;di chi lo adotta. Vediamo perché.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Innanzi tutto, se la&nbsp;<em>Partita IVA</em>&nbsp;viene aperta&nbsp;<strong>solo fittiziamente</strong>, senza un’effettiva attività di consulenza distinta dal multiaccount, si configura un abuso. L’Amministrazione finanziaria e l’autorità giudiziaria potrebbero interpretarla come un&nbsp;<strong>tentativo di creare una copertura formale per proventi illeciti</strong>, cioè una specie di&nbsp;<em>cartiera</em>&nbsp;volta a generare fatture false o gonfiate. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Emettere <strong>fatture per operazioni inesistenti</strong>  (ad esempio fatturare consulenze a amici/parenti che in realtà servono solo a giustificare i trasferimenti di denaro derivanti dalle vincite) potrebbe costituire reato tributario (uso di fatture per prestazioni inesistenti, D.Lgs. 74/2000) e in ogni caso, quand&#8217;anche non inquadrabile in questa fattispecie, diventa una prova ulteriore dell’intento di <strong>occultare la reale natura dei guadagni</strong>. In sostanza, si rischierebbe di aggiungere ai reati già visti (494, 640 c.p., 648ter 1 cp) <strong>ulteriori imputazioni</strong> come <em>frode fiscale</em>, aggravando notevolmente il quadro accusatorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va poi considerato che presentarsi come consulente non elimina affatto il reato di sostituzione di persona, se in concreto siete voi a usare le credenziali del cliente per scommettere. Un contratto di consulenza non autorizza certo a&nbsp;<strong>spacciarsi per il cliente online</strong>: quella rimane una condotta illecita comunque. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Al più, impostare un rapporto contrattuale vero con gli amici/parenti&nbsp;<strong>potrebbe essere una soluzione lecita solo se cambiate il modus operandi</strong>, ovvero:&nbsp;<em>il cliente si registra e scommette personalmente</em>&nbsp;(con i propri dati reali), seguendo i consigli tecnici del consulente, ma&nbsp;<strong>senza cedere a quest’ultimo l’uso dell’account</strong>. In tal caso, infatti, non vi sarebbe sostituzione di persona (nessuna falsa identità presentata al bookmaker). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, se il consulente percepisce compensi significativi, occorre gestirli in modo regolare. La legge italiana prevede che oltre una certa soglia di introiti annui da attività di questo tipo (circa&nbsp;<strong>5.000 € l’anno</strong>), non si possa più operare come “prestazione occasionale” ma si debba&nbsp;<strong>aprire Partita IVA e dichiarare i redditi</strong>. Ciò significa che&nbsp;<em>anche volendo operare in modo lecito come consulente</em>, bisogna farlo seriamente: aprire una posizione fiscale&nbsp;<strong>reale</strong> (non fittizia), emettere fatture veritiere per prestazioni di consulenza effettivamente svolte, pagare le imposte dovute e rispettare la normativa di settore (che nel caso di consulenze sul gioco potrebbe anche richiedere particolari attenzioni, data la delicatezza della materia).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Insomma,&nbsp;<strong>aprire una Partita IVA fittizia pensando di “coprire” il multiaccount è un grave errore</strong>. Si passa dalla “padella alla brace”: oltre ai reati iniziali (sostituzione, truffa, <strong>autoriciclaggio rafforzato dall&#8217;intesto di &#8220;pulire&#8221; le somme</strong>) si rischierebbe di incorrere in reati fiscali. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Se invece si vuole operare in trasparenza, la Partita IVA deve essere accompagnata da un vero cambio di approccio (consulenza pura, senza violare regole e con tracciabilità totale). In assenza di ciò, resta elevato il&nbsp;pericolo di aggravamento&nbsp;della posizione giuridica: un’attività illecita&nbsp;<strong>mascherata da attività lecita</strong>&nbsp;può far apparire l’autore come ancor più intenzionato a&nbsp;<em>ingannare le autorità</em>, precludendo soluzioni indulgenti. Le procure, in caso di indagine, valuteranno questi accorgimenti fittizi come&nbsp;<strong>indice di premeditazione e sistematicità</strong>, elementi che tipicamente portano a contestare le aggravanti del caso e a respingere eventuali attenuanti.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Qual misure ti sono state consigliate?<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"> Contattami </a>per ottenere una consulenza sul tuo caso.</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Come evitare o mitigare i rischi: soluzioni concrete e consigli legali</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Chi ha praticato o sta praticando matched betting con multi account deve rendersi conto della&nbsp;<strong>portata dei rischi penali</strong> descritti. È fondamentale agire subito per&nbsp;<strong>evitare guai maggiori</strong>. Ecco alcune soluzioni concrete che ti suggerisco per&nbsp;<strong>mitigare i rischi</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Cessare immediatamente le pratiche illecite:</strong>&nbsp;sembrerà banale ma la soluzione più sicura è&nbsp;<strong>interrompere il multiaccounting</strong>. Continuare a usare identità altrui per scommettere espone a conseguenze penali pesanti e, se l’attività prosegue nel tempo, aumenta la probabilità di essere scoperti (ad esempio tramite controlli incrociati dei bookmaker su IP, device, movimenti di denaro, ecc.). Fermarsi ora limita il periodo di eventuale responsabilità e dimostra pentimento in caso di successive contestazioni. Meglio rinunciare a qualche bonus che rischiare un procedimento penale e sporcarsi la fedina penale.</li>



<li><strong>Optare per&nbsp;veri contratti di consulenza&nbsp;al posto del multiaccount:</strong>&nbsp;come accennato, esiste un modo lecito di collaborare con amici e parenti nel matched betting, ossia trasformarsi in&nbsp;<strong>consulente di scommesse</strong>&nbsp;senza sostituirsi a loro. In pratica,&nbsp;<strong>il titolare dell’account deve operare in prima persona</strong>, mentre voi vi limitate a fornire istruzioni, strategie e supporto tecnico. Formalizzate questa collaborazione con un&nbsp;<strong>contratto di consulenza scritto</strong>, in cui vengono definiti il servizio (es. consulenza su puntate abbinate, scelta dei bookmaker, gestione del bankroll) e il compenso (ad esempio una percentuale sulle vincite effettive). Così facendo,&nbsp;<em>tutti gli account rimangono intestati ai rispettivi proprietari reali</em>&nbsp;(niente false identità), ed eviterete il reato di sostituzione di persona. </li>



<li><strong>Attenzione:</strong> questo modello funziona solo se <strong>rispettate rigorosamente i ruoli </strong>– il consulente <strong>non deve mai loggarsi personalmente</strong> negli account altrui né operare al posto del cliente. Se tenete separate le cose, i bookmaker al massimo potranno bandire l’account se sospettano una violazione dei T&amp;C, ma difficilmente ci saranno estremi di reato, perché ogni conto è usato legittimamente dal suo intestatario. Naturalmente, come detto, se l’attività di consulenza diventa abituale e retribuita, dovrete <strong>inquadrarla contabilmente </strong>(P. IVA, fatture, ecc.) per non incorrere in irregolarità fiscali o illeciti penali.</li>



<li><strong>Garantire massima&nbsp;tracciabilità documentale:</strong>&nbsp;un consiglio prudente è quello di&nbsp;<strong>documentare tutto</strong>. Conservate copie dei documenti d’identità e dei consensi scritti delle persone coinvolte (se siete ancora nelle fasi iniziali, fatevi rilasciare almeno una dichiarazione in cui l’intestatario del conto conferma di avervi autorizzato all’uso dei suoi dati – pur sapendo che ciò non elimina il reato, può tornare utile per dimostrare l’assenza di intenti malevoli verso di lui, riducendo il rischio di querele da parte dei &#8220;correi&#8221;). Se formalizzate il reale rapporto di consulenza, mettete tutto nero su bianco con contratti dettagliati. Tenete traccia dei flussi di denaro: ogni trasferimento di vincite dai vostri “clienti” a voi dovrebbe avvenire con modalità tracciabili (bonifico con causale chiara, ad esempio “corrispettivo consulenza su scommesse”) e risultare da un accordo contrattuale. La documentazione completa servirà sia in chiave preventiva (per scoraggiare accuse infondate, mostrando che non c’è volontà di truffare i singoli né di creare circuiti occulti di denaro) sia in caso di contenzioso, per costruire una linea difensiva.&nbsp;<strong>Trasparenza e tracciabilità</strong>&nbsp;sono nemiche dell&#8217;autoriciclaggio: se ogni euro ha una reale giustificazione, sarà più difficile contestarvi operazioni sospette.</li>



<li><strong>Avvalersi di&nbsp;assistenza legale preventiva:</strong>&nbsp;consultare fin da subito un&nbsp;<strong>avvocato penalista</strong>&nbsp;esperto in reati informatici e diritto delle scommesse è una mossa saggia. Un professionista potrà analizzare nel dettaglio la vostra situazione specifica e segnalarvi i comportamenti da interrompere immediatamente, nonché suggerirvi come rimediare ad eventuali violazioni già commesse. Inoltre, l’avvocato potrà assistervi nel caso in cui abbiate già ricevuto contestazioni da parte di bookmaker (es. chiusura account e congelamento fondi) o peggio, notifiche dalle autorità.&nbsp;<em>L’assistenza legale preventiva</em>&nbsp;vi aiuta a&nbsp;<strong>navigare la transizione verso la legalità</strong>&nbsp;riducendo il rischio di autodenunce involontarie: ad esempio, gestendo correttamente la comunicazione con i bookmaker per riottenere fondi bloccati senza ammettere responsabilità penali, oppure consigliandovi su come regolarizzare i proventi fiscali nel modo meno esposto possibile. Ricordate che&nbsp;<strong>il diritto penale premia chi dimostra di essersi ravveduto</strong>: muoversi con il supporto di un legale per sanare la propria posizione può fare la differenza tra una potenziale indagine archiviata e un processo penale. </li>



<li>Se siete incerti sui passi da compiere, non improvvisate:&nbsp;<strong>rivolgetevi a un avvocato penalista di fiducia</strong>&nbsp;prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, così da avere una strategia legale chiara e tutelante. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami </a>per ottenere una consulenza personalizzata.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Controlli informatici da parte della Procura della Repubblica e ruolo di SOGEI e ADM: cosa rischia chi usa VPN o altri strumenti di mascheramento</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel matched betting con multi account, l’utilizzo di identità altrui lascia tracce digitali che possono essere intercettate non solo dai bookmaker, ma anche da soggetti pubblici come&nbsp;<strong>SOGEI</strong>&nbsp;(Società Generale d’Informatica, partner tecnologico del MEF) e l’<strong>ADM</strong>&nbsp;(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ente regolatore del gioco legale in Italia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attraverso l’interconnessione tra i sistemi dei concessionari di gioco e il circuito SOGEI, ogni accesso, operazione e vincita è&nbsp;<strong>registrato e monitorato in tempo reale</strong>. L’ADM, in quanto autorità di vigilanza, effettua controlli incrociati su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>frequenza delle registrazioni da un singolo dispositivo/IP;</li>



<li>intestazioni multiple di conti con identità sospette;</li>



<li>anomalie nei flussi di vincita/prelievo;</li>



<li>eventuale elusione dei limiti previsti dalla normativa (es. autoesclusione, limiti settimanali di gioco, requisiti KYC).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di comportamenti anomali o sospetti,&nbsp;<strong>SOGEI segnala automaticamente l’irregolarità all’ADM</strong>, che può attivare verifiche approfondite e, nei casi più gravi,&nbsp;<strong>inoltrare il dossier alla Guardia di Finanza</strong>&nbsp;o alla&nbsp;<strong>Polizia Postale</strong>. Le indagini possono portare al sequestro dei dispositivi usati, all’analisi forense dei log e dei browser, al tracciamento dei flussi di denaro e all’identificazione dell’effettivo gestore dei conti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le tecnologie di&nbsp;<strong>fingerprinting, analisi IP, tracciamento SIM e video KYC</strong>, combinate con i sistemi di&nbsp;<strong>monitoraggio centralizzato SOGEI</strong>, rendono estremamente difficile nascondere l’identità reale dell’utente, anche con l’uso di VPN, dispositivi dedicati o browser isolati. Inoltre, paradossalmente, proprio l’adozione di tali misure può insospettire i sistemi antifrode, aggravando la posizione in caso di indagine. È sempre preferibile affidarsi a dei consulenti informatici per non commettere passi falsi e comprendere la reale portata delle proprie condotte. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In sintesi</strong>: chi utilizza identità altrui per registrare più account non solo rischia reati come la sostituzione di persona o la truffa contrattuale, ma si espone a&nbsp;<strong>controlli tecnici e incroci istituzionali sempre più accurati</strong> &#8211; anche grazie al coordinamento tra operatori privati e infrastrutture pubbliche come&nbsp;<strong>SOGEI</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>ADM</strong> &#8211; che potrebbero portare ad indagini su altri reati più gravi e perseguibili d&#8217;ufficio. Un sistema così integrato rende il rischio concreto e tutt’altro che remoto.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Hai adottato delle specifiche precauzioni tecniche informatiche?<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"> Contattami </a>per comprenderne i rischi</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Concorso di persone: responsabilità anche per chi presta l’identità (art. 110 c.p.)</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Quando amici o parenti cedono documenti, SIM o telefono a chi pratica&nbsp;<strong>matched betting con multi account</strong>, non rimangono meri spettatori: possono essere&nbsp;<strong>coinvolti penalmente</strong>&nbsp;in concorso nel reato. È quanto prevede l’<strong>art. 110 c.p.</strong>, che sanziona chiunque – con un apporto materiale o psicologico –&nbsp;<strong>facilita la realizzazione del reato da parte di altri</strong>, rendendo più agevole o certo l’esito illecito.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cosa significa responsabilità in concorso?</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Concorso materiale</strong>: chi presti attivamente SIM, documenti o smartphone consapevole del loro utilizzo illecito, fornisce un contributo materiale all’attività delittuosa.</li>



<li><strong>Concorso morale</strong>: anche forme di supporto più sottili – come fornire documenti senza un contratto, offrire copertura o garantire riserbo – possono integrare un contributo penalmente rilevante, se rafforzano la volontà dell’autore principale&nbsp;.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Conseguenze pratiche</strong>?</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Anche fornire documenti con il mero&nbsp;<strong>intento di aiutare l&#8217;amico o il parente</strong>&nbsp;può bastare per configurare responsabilità.</li>



<li>Non è necessario un accordo formale:è sufficiente un’intesa implicita o un comportamento reiterato che renda più agevole l’attività illecita.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Perché è un gesto lontano dall’essere nobile</strong>?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Chi presta i propri dati – convinto di fare un favore – può ritrovarsi&nbsp;<strong>imputato per concorso in truffa </strong> con pene equivalenti a chi ha orchestrato l’intera operazione. Il sistema penale mira a sanzionare proprio queste&nbsp;<strong>parti attive o passive ma collaboranti</strong>, anche se motivate da fiducia o altruismo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, il&nbsp;<em>matched betting</em>&nbsp;realizzato tramite&nbsp;<strong>multi account</strong>&nbsp;intestati a&nbsp;<strong>identità altrui</strong>&nbsp;presenta&nbsp;<strong>rischi penali concreti</strong>  (anche per parenti e amici!!!): si va dal reato di&nbsp;<strong>sostituzione di persona</strong>&nbsp;(art. 494 c.p.) – configurabile anche con il consenso dell’interessato – alla&nbsp;<strong>truffa contrattuale</strong> <strong>aggravata</strong>&nbsp;ai danni dei bookmaker (art. 640 c.p.), fino a possibili ipotesi di&nbsp;<strong>autoriciclaggio</strong>&nbsp;per la gestione occulta dei profitti illeciti. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’ulteriore tentativo di&nbsp;<strong>mascherare l’attività aprendo una partita IVA “fittizia”</strong> come copertura di consulenza può aggravare la situazione, dando evidenza rispetto all&#8217;intenzione di &#8220;pulire i proventi&#8221; facendo potenzialmente emergere reati aggiuntivi e mostrando un livello di preordinazione che inasprisce l’atteggiamento degli inquirenti. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il messaggio da portare a casa è chiaro:&nbsp;<em>questa pratica, per quanto diffusa e allettante nei guadagni, non è un gioco innocuo ma un percorso minato legalmente</em>. Chi l’ha intrapresa farebbe bene a fermarsi e a&nbsp;<strong>valutare alternative legali</strong>, mettendosi eventualmente nelle mani di professionisti (commercialisti e avvocati) per regolarizzare ciò che è regolarizzabile e prevenire conseguenze peggiori. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il matched betting&nbsp;<strong>“tradizionale” con i propri account</strong>&nbsp;rimane un’attività lecita (e fiscalmente neutra, in quanto le vincite sono tassate alla fonte), ma&nbsp;<strong>oltrepassare quel confine</strong>&nbsp;usando account multipli e dati di terzi significa entrare nel territorio del&nbsp;<strong>penalmente rilevante</strong>. La&nbsp;<strong>legge italiana punisce severamente questi abusi</strong>, come confermato da pronunce giurisprudenziali e dalle normative più recenti in materia di cyber-reati. Pertanto, il mio consiglio è di non sottovalutare i rischi:&nbsp;<strong>meglio rinunciare a facili profitti illegali, piuttosto che affrontare un procedimento penale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ogni caso, se vi trovate coinvolti in situazioni del genere,&nbsp;<strong>non attendete che sia troppo tardi</strong>: attivatevi subito per porvi rimedio e fatevi assistere da un avvocato penalista per tutelare al meglio i vostri diritti e, se possibile, costruire un percorso di uscita dall’illegalità con il minore impatto possibile. Le&nbsp;<em>lacrime amare</em>&nbsp;di chi viene scoperto – come ammonisce chi ha già visto molti casi – non valgono quei pochi soldi guadagnati con l’inganno. Meglio scegliere la via della legalità e dormire sonni tranquilli, piuttosto che rischiare condanne penali per qualche bonus in più.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/11/matched-betting-con-multi-account-rischi-penali-reali-per-chi-usa-identita-altrui/">Matched Betting con Multi Account: Rischi Penali reali per chi usa identità altrui</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
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		<title>Come recuperare soldi &#8220;truffati con bonifico&#8221;</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/10/20/responsabilita-della-banca-e-delloperatore-telefonico-nelle-frodi-di-pagamento-online-profili-giuridici-e-giurisprudenziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 18:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’ambito delle operazioni di pagamento a distanza, come i bonifici effettuati tramite servizi di home ... </p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nell’ambito delle operazioni di pagamento a distanza, come i bonifici effettuati tramite servizi di home banking, il tema della responsabilità delle istituzioni finanziarie e degli operatori di telecomunicazioni è sempre più centrale. Questo articolo esamina un caso riguardante BPER Banca SpA e TIM SpA, con particolare attenzione alle problematiche legate alla sicurezza delle transazioni online e alla tutela dei consumatori in caso di frodi digitali. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La mancata adozione, da parte della banca o del gestore di telefonia, di misure sufficienti a prevenire la truffa, genera una responsabilità in capo agli stessi e permette ai correntisti di recuperare i soldi truffati mediante bonifici non autorizzati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Truffa bancaria: responsabilità della banca</h1>



<p class="wp-block-paragraph">Le operazioni di pagamento non autorizzate sono regolate in Italia dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato dal d.lgs. n. 218/2017, che ha recepito la direttiva europea 2015/2366/EU (PSD2). Queste norme impongono agli istituti di credito e ai fornitori di servizi di pagamento di adottare <strong>misure di sicurezza idonee</strong> per proteggere i dispositivi di autenticazione e le credenziali personalizzate degli utenti. In difetto, i soldi &#8220;truffati con bonifico&#8221; non autorizzato da parte dell<strong>&#8216;effettivo titolare </strong>del conto corrente, possono essere richiesti alla Banca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche la Cassazione, in diverse pronunce (es. Cass. n. 10638/2016, Cass. n. 2950/2017, Cass. n. 16417/2022), ha stabilito che le banche sono responsabili per eventuali accessi abusivi ai conti correnti online, a meno che non dimostrino di aver adottato tutte le misure di sicurezza tecnologiche idonee a prevenire tali accessi non autorizzati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Il caso specifico: la frode del &#8220;SIM swap&#8221;</h1>



<p class="wp-block-paragraph">In questo scenario, la vicenda in esame coinvolge una truffa di tipo <strong>SIM swap</strong>, in cui i truffatori, attraverso tecniche di phishing, ottengono le credenziali d’accesso ai conti bancari della vittima e successivamente richiedono alla <strong>compagnia telefonica</strong> un <strong>duplicato della SIM card.</strong> Questo consente loro di ricevere i codici OTP necessari per completare operazioni fraudolente, come bonifici online, a nome del cliente legittimo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa vigente impone che il prestatore di servizi di pagamento adotti sistemi di autenticazione &#8220;forte&#8221; per garantire la sicurezza delle operazioni. Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza (Cass. n. 26916/2020), l’utilizzo di tali strumenti di sicurezza non esclude automaticamente la responsabilità dell’istituto di credito nel caso di operazioni fraudolente. La banca deve, infatti, provare che l’utilizzo fraudolento delle credenziali non sia attribuibile a proprie negligenze e che l’evento dannoso derivi da dolo o colpa grave del cliente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso esaminato, BPER Banca SpA ha implementato un sistema di <strong>autenticazione forte</strong>, ma ciò è stato <strong>considerato come il minimo livello di sicurezza</strong> richiesto dalla legge. Nonostante la presenza di tale sistema, la banca non ha dimostrato che l’operazione contestata fosse frutto di <strong>dolo o colpa grave del cliente</strong>. In particolare, la truffa è avvenuta senza che la vittima ne fosse a conoscenza, poiché, a seguito della disattivazione della SIM, non ha ricevuto gli avvisi di sicurezza né i codici OTP necessari per autorizzare i bonifici.</p>



<h1 class="wp-block-heading">La responsabilità dell&#8217;operatore telefonico </h1>



<p class="wp-block-paragraph">Il gestore telefonico dal canto suo, ha una responsabilità diretta nell’ambito della gestione delle SIM card e, in particolare, nella corretta identificazione dei soggetti che richiedono la sostituzione o duplicazione delle SIM. Nel caso di frodi di tipo SIM swap, la giurisprudenza attribuisce all’operatore telefonico una specifica responsabilità in base al d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), che impone al titolare del trattamento dei dati di adottare misure adeguate per <strong>garantire la sicurezza e la corretta identificazione degli utenti</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso in esame, TIM SpA non ha fornito una difesa convincente sulla legittimità delle procedure di rilascio del duplicato della SIM, lasciando presumere che non siano stati effettuati controlli adeguati sull’identità del richiedente. Questo comportamento rappresenta una violazione delle normative sulla protezione dei dati personali e delle regole sulla sicurezza delle comunicazioni elettroniche.</p>



<h1 class="wp-block-heading">Cosa fare in caso di truffa bancaria</h1>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda in esame evidenzia come, in caso di frodi digitali, la <strong>responsabilità</strong> ricada principalmente sugli <strong>istituti di credito</strong> e sulle <strong>compagnie telefoniche.</strong> Le banche devono dimostrare di aver adottato le migliori tecnologie disponibili per prevenire le truffe, ma ciò non le esonera dalla responsabilità se le credenziali del cliente vengono abusivamente utilizzate da terzi. Allo stesso modo il gestore telefonico ha l’obbligo di adottare misure di controllo rigorose per prevenire abusi nella gestione delle SIM, pena il coinvolgimento nella responsabilità per i danni subiti dai clienti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, la responsabilità della banca e della compagnia telefonica nell&#8217;ipotesi di soldi &#8220;truffati con bonifico&#8221; non effettivamente autorizzato, è pressoché certa se le misure adottate si sono rivelate insufficienti per prevenire la truffa. Questo tipo di frode richiede una risposta più proattiva da parte degli operatori, che devono migliorare costantemente i propri sistemi di sicurezza per proteggere i consumatori in un contesto di minacce digitali sempre più sofisticate.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami</a> sei hai ricevuto addebiti bancari non autorizzati e vuoi agire per la tutela dei tuoi diritti </p>
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		<title>Quando c&#8217;è diffamazione su Facebook ?</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2022/02/18/quando-ce-diffamazione-su-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela reputazione on line]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;offesa su Facebook può integrare il reato di diffamazione aggravata. La vittima può ottenere la ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Quando c&#8217;è diffamazione su Facebook ?" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2022/02/18/quando-ce-diffamazione-su-facebook/#more-3940" aria-label="Per saperne di più su Quando c&#8217;è diffamazione su Facebook ?">Leggi tutto</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;offesa su Facebook può integrare il reato di diffamazione aggravata. La vittima può ottenere la rimozione del post offensivo, il risarcimento dei danni e chiedere la punizione del colpevole. </p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-9e679509 gb-headline-text">Quando sussiste il reato di diffamazione?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Si ha diffamazione quando un soggetto,&nbsp;<strong>comunicando con altri&nbsp;</strong>offende la<strong>&nbsp;reputazione</strong>&nbsp;di una persona non presente alla conversazione. L&#8217;<strong>assenza della vittima</strong>, intesa quale impossibilità per la stessa di percepire l&#8217;offesa nel momento in cui viene comunicata, è un requisito proprio del delitto di diffamazione e la distingue dall&#8217;ingiuria.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;<strong>ingiuria</strong>, oggi non più reato ma semplice illecito civile e amministrativo, si ha infatti quando si offende l&#8217;onore e il decoro di una&nbsp;<strong>persona presente</strong>&nbsp;alla conversazione. La condotta è ritenuta meno grave poiché le persone presenti alla conversazione sono in grado di difendersi e di dare una versione diversa dei fatti. Ecco perché si ritiene venga offeso solo l&#8217;onore ma non anche la reputazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di diffamazione può essere punito, nei casi più gravi, quali ad esempio la&nbsp;<strong>diffamazione aggravata</strong>&nbsp;su Facebook, con la&nbsp;<strong>reclusione fino a tre anni</strong>&nbsp;e con il&nbsp;<strong>risarcimento&nbsp;</strong>di&nbsp;<strong>danni</strong>&nbsp;patrimoniali, morali e esistenziali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Riassumendo, affinché ci sia diffamazione, è necessaria:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>la presenza di&nbsp;<strong>almeno due persone</strong>&nbsp;(oltre al diffamatore),</li>



<li>l&#8217;<strong>assenza dell&#8217;offeso</strong></li>



<li>la&nbsp;<strong>lesione della reputazione</strong>&nbsp;intesa come&nbsp;“stima” di cui gode un individuo all’interno del proprio contesto sociale e professionale.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza considera la persona presente quando l&#8217;offesa giunge a&nbsp;<strong>conoscenza della vittima e degli spettatori nello stesso luogo (anche virtuale) e nello stesso momento&nbsp;&nbsp;</strong>(Cassazione penale n. 34484/2018 e n. 13252/2021).</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="has-text-align-center has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Messaggi offensivi su Facebook integrano sempre la diffamazione?</strong></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non sempre!</strong> Le funzionalità di Facebook sono svariate e la configurabilità del reato dipenderà dalle modalità con le quali l&#8217;offesa verrà resa pubblica. Parlare di&nbsp;diffamazione su Facebook&nbsp;è quindi inutile se non si indicano le <strong>caratteristiche</strong> precise dello <strong>strumento utilizzato</strong> nel caso concreto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il requisito della presenza della vittima ossia della “contestualità del recepimento delle offese da parte di tutti i soggetti presenti”<strong>&nbsp;</strong>ci permette di capire se messaggi offensivi comunicati per iscritto o in videocall (ad esempio tramite Messenger)  possono configurare il reato di&nbsp;diffamazione.</p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-27745088 gb-headline-text"><strong>Diffamazione su Facebook:&nbsp;post pubblicato in bacheca con la funzione&nbsp;</strong>“<strong>a cosa stai pensando?”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Quando il contenuto offensivo viene diffuso attraverso il profilo personale, con la funzione “<em>a cosa stai pensando</em>” c&#8217;è&nbsp;<strong>diffamazione aggravata</strong>. Il&nbsp;“post” lasciato in bacheca,&nbsp;infatti, può raggiungere, in momenti diversi, un numero indeterminato di persone. Da qui la&nbsp;circostanza aggravante&nbsp;che determina una&nbsp;<strong>pena maggiore&nbsp;</strong>(art. 595 comma 2 codice penale).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Poco importa che il post sia stato&nbsp;<strong>immediatamente cancellato</strong>&nbsp;e abbia raggiunto solo poche persone. Chi avrà pubblicato il contenuto diffamatorio potrà essere condannato alla reclusione e sarà tenuto a risarcire i danni alla vittima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La maggiore o minor diffusione dell&#8217;offesa, spesso legata ad&nbsp;<strong>impostazioni di privacy</strong>&nbsp;dell&#8217;account (dunque al&nbsp;<strong>carattere più o meno pubblico del profilo social</strong>) potrà semmai incidere sull&#8217;<strong>entità della pena</strong>&nbsp;e del risarcimento del danno ma&nbsp;<strong>non</strong>&nbsp;anche sull&#8217;<strong>accertamento del reato</strong>.</p>



<p class="has-base-background-color has-background wp-block-paragraph"><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"><em>Clicca qui</em>&nbsp;</a>per un&#8217;analisi del tuo caso</p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-38a63101 gb-headline-text">Diffamazione su <strong>gruppo segreto Facebook</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">I gruppi Facebook sono&nbsp;<strong>community composte </strong>da&nbsp;persone interessate a condividere interessi comuni.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In quelli&nbsp;“<strong>aperti”&nbsp;</strong>chiunque può vedere i contenuti ma solo i membri possono postare qualcosa. Nei gruppi “<strong>chiusi”&nbsp;</strong>solo i componenti accettati dagli amministratori possono vedere i contenuti condivisi. Infine, in quelli&nbsp;<strong>segreti, nessuno può vedere gruppo e contenuti e, per partecipare, occorre essere invitati da chi ne ha la facoltà.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebbene parte della giurisprudenza ha ritenuto non sussistere il reato di&nbsp;diffamazione su Facebook&nbsp;nei casi di gruppi chiusi o segreti (di cui la vittima faceva parte) si ritiene che ci sia diffamazione, anche nella sua forma aggravata.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, poiché il gruppo Facebook, per le proprie caratteristiche tecniche, al pari della bacheca pubblica, può essere utilizzato dagli utenti in ogni tempo e luogo, non può mai ritenersi contestuale il momento in cui tutti recepiscono il messaggio offensivo che resta, peraltro, memorizzato in bacheca.</p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-943a3f51 gb-headline-text"><strong>Diffamazione su Facebook con Messenger</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Messenger è un&#8217;applicazione di messaggistica istantanea o videochat messa a disposizione della piattaforma Facebook con la quale gli utenti possono inviare messaggi e scambiare file, reagire ai messaggi di altri utenti e creare chat o videochat fra più persone.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l&#8217;offesa viene comunicata attraverso una videochat Messenger, nella quale sono <strong>presenti diverse persone</strong>, <strong>oltre alla vittima</strong>, al fine di accertare il reato di&nbsp;diffamazione per mezzo Facebook&nbsp;occorrerà ricostruire l&#8217;accaduto e verificare se le offese siano state&nbsp;<strong>percepite contestualmente o in momenti diversi</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se tutte le persone, compresa la persona offesa, erano presenti all&#8217;offesa, seppur virtualmente, non si integrerà il reato di diffamazione bensì la semplice ingiuria, oggi depenalizzata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando l&#8217;offesa viene invece comunicata per iscritto tramite la chat di Messenger non può presumersi che sussista il reato di diffamazione. L&#8217;invio di un messaggio elettronico recapitato individualmente ai device dei singoli destinatari potrebbe infatti escludere la <strong>volontà di diffondere il messaggio a più persone</strong>. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/10/20/diffamazione-su-facebook-conversazioni-private/">Clicca qui </a>per approfondire </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, anche qualora fosse integrato il reato, poiché la&nbsp;diffamazione Facebook su chat privata&nbsp;<strong>non ha i requisiti della pubblicità</strong>, non si applicherà la circostanza aggravante (ex art 595 comma 2°) e il diffamatore sarà punito la reclusione fino a un anno oltre al risarcimento dei danni</p>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;diffamazione su Facebook&nbsp;può avere ripercussioni sociali e psicologiche molto pericolose.&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"><em>Contattami &nbsp;</em></a>per scoprire come ottenere la punizione<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"> </a>del colpevole ed il risarcimento dei danni.</p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-7d610c11 gb-headline-text"><strong>Diffamazione Facebook senza nome&nbsp;</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Spesso gli utenti, pensando di farla franca, scrivono su Facebook contenuti diffamatori&nbsp;<strong>senza indicare&nbsp;</strong>specificamente<strong>&nbsp;il nome della persona offesa.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la giurisprudenza l&#8217;<strong>individuazione della persona</strong>&nbsp;può avvenire anche attraverso altri indici ricavabili dalla situazione concreta. È infatti possibile offendere una persona specifica, senza farne il nome, semplicemente menzionando fatti o circostanze che, all&#8217;interno di un ambiente sociale, riconducono inequivocabilmente a quella persona.</p>



<p class="has-base-background-color has-background wp-block-paragraph">Ciò significa che, se qualcuno ti ha diffamato su Facebook senza mettere il tuo nome, ma altri ti hanno identificato, potresti avere diritto al risarcimento dei danni.&nbsp;&nbsp;<em><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Clicca qui&nbsp;</a></em>per avere una consulenza specifica sul tuo caso.</p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-197593a9 gb-headline-text"><strong>Quando non c&#8217;è&nbsp;diffamazione su Facebook?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre alle ipotesi già analizzate la legge prevede altri&nbsp;<strong>casi in cui la&nbsp;</strong><strong>diffamazione su Facebook non è reato.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Non c&#8217;è&nbsp;diffamazione&nbsp;su Facebook&nbsp;quando, pur offendendo&nbsp;la reputazione altrui,&nbsp;<strong>esercito un diritto</strong>&nbsp;(art 51 codice penale) come quello di&nbsp;<strong>critica, di cronaca e di satira.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi situazioni il&nbsp;<strong>diritto alla reputazione</strong>&nbsp;viene bilanciato con il diritto alla&nbsp;<strong>libera manifestazione del pensiero</strong>&nbsp;(art. 21 della Costituzione).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre però prestare attenzione! La libertà di manifestazione del pensiero&nbsp;<strong>non</strong>&nbsp;viene riconosciuta in modo&nbsp;<strong>illimitato</strong>&nbsp;ma viene subordinata&nbsp;ad alcune condizioni quali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l<strong>a verità del fatto narrato</strong></li>



<li>l&#8217;<strong>oggettivo interesse per l&#8217;opinione pubblica</strong>&nbsp;(es i fatti di cronaca giudiziaria)&nbsp;</li>



<li>la&nbsp;<strong>correttezza</strong>&nbsp;con la quale il fatto viene riferito (cd continenza verbale).&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò significa che anche in presenza di una notizia vera e di per sé idonea a generare un interesse sociale sarà ritenuta diffamatoria quella<strong>&nbsp;</strong>comunicata in modo&nbsp;<strong>eccessivamente aggressivo</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>lesivo</strong>&nbsp;della&nbsp;<strong>moralità della persona (</strong>Es: non posso dare del “ladro” ad una persona che ha commesso un furto).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni situazione ha le proprie peculiarità e l&#8217;accertamento del reato di&nbsp;diffamazione su Facebook&nbsp;dovrebbe richiedere, oltre ad un&#8217;attenta analisi della forma e del contenuto del messaggio diffamatorio, anche uno studio delle eventuali ragioni in virtù della quali la legge nega l&#8217;integrazione del reato e quindi il conseguente risarcimento dei danni sofferti dall&#8217;offeso.</p>



<p class="has-base-background-color has-background wp-block-paragraph"><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"><em>Clicca qui</em>&nbsp;</a>per sottopormi il tuo caso, conoscere i tuoi diritti e quantificare il risarcimento dei danni patiti.</p>
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