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	<title>Tutela identità digitale Archivi - Davide Biondini Avvocato</title>
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	<title>Tutela identità digitale Archivi - Davide Biondini Avvocato</title>
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	<item>
		<title>Facebook mi ha disabilitato l&#8217;account dopo un attacco hacker: caso risolto e profilo riattivato</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2026/06/06/facebook-mi-ha-disabilitato-laccount-dopo-un-attacco-hacker-caso-risolto-e-profilo-riattivato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 13:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prova digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela identità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela profilo Social]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come ho ottenuto la riattivazione di un profilo Facebook compromesso da un accesso abusivo e ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Facebook mi ha disabilitato l&#8217;account dopo un attacco hacker: caso risolto e profilo riattivato" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2026/06/06/facebook-mi-ha-disabilitato-laccount-dopo-un-attacco-hacker-caso-risolto-e-profilo-riattivato/#more-4869" aria-label="Per saperne di più su Facebook mi ha disabilitato l&#8217;account dopo un attacco hacker: caso risolto e profilo riattivato">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Come ho ottenuto la riattivazione di un profilo Facebook compromesso da un accesso abusivo e successivamente disabilitato dalla piattaforma</h2>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Mi hanno hackerato Facebook e ora il mio account risulta disabilitato. Non riesco più ad accedere e Facebook continua a dirmi che ho violato le regole della piattaforma.&#8221;</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Questa è una delle richieste di assistenza che ricevo più frequentemente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molti utenti ritengono che il problema principale sia l&#8217;accesso abusivo all&#8217;account. In realtà, nella maggior parte dei casi, il danno più grave arriva dopo: il sistema automatico di Meta rileva attività sospette o contenuti apparentemente in violazione delle proprie policy e procede alla sospensione o alla disabilitazione del profilo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il risultato è paradossale: la vittima dell&#8217;attacco informatico viene trattata come se fosse l&#8217;autore delle violazioni.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Recentemente ho assistito un cliente che si trovava in una situazione analoga a quella di molti altri utenti vittime di compromissione dell&#8217;account, ma con una significativa particolarità che rendeva il caso molto più complesso. Nonostante gli elementi raccolti facessero emergere numerose anomalie compatibili con un accesso abusivo, i tecnici della piattaforma continuavano a sostenere che non vi fosse alcuna evidenza di compromissione e che le attività contestate fossero state direttamente poste in essere dal titolare dell&#8217;account. La posizione assunta da Meta rendeva quindi insufficiente una semplice contestazione giuridica della disabilitazione. Si è reso necessario svolgere un&#8217;approfondita attività di analisi tecnico-forense finalizzata a ricostruire gli eventi che avevano interessato il profilo, individuare le incongruenze presenti nei dati disponibili e dimostrare l&#8217;incompatibilità tra le condotte contestate e il normale utilizzo dell&#8217;account da parte del cliente. Soltanto grazie all&#8217;integrazione tra analisi giuridica e informatica forense è stato possibile smontare le conclusioni inizialmente formulate dalla piattaforma, dimostrare che le violazioni erano riconducibili a soggetti terzi e ottenere infine la revisione della decisione e la riattivazione dell&#8217;account.</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Come si è verificato l&#8217;attacco</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il cliente aveva improvvisamente perso l&#8217;accesso al proprio profilo Facebook.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel giro di poche ore erano state modificate l&#8217;email associata all&#8217;account, le credenziali di accesso, le impostazioni di sicurezza e alcuni dati identificativi del profilo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;utente aveva tentato immediatamente di utilizzare le procedure automatiche di recupero messe a disposizione da Facebook, senza però riuscire a riottenere il controllo dell&#8217;account.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Poco dopo è arrivata la comunicazione che molti utenti temono di ricevere: il profilo risultava disabilitato per presunte violazioni degli Standard della Community.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché Facebook disabilita gli account hackerati</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Molti non sanno che i sistemi di moderazione delle piattaforme operano prevalentemente attraverso procedure automatizzate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando un soggetto terzo prende il controllo di un account può pubblicare contenuti vietati, inviare messaggi spam, effettuare attività fraudolente, modificare le impostazioni dell&#8217;account o utilizzare il profilo per campagne pubblicitarie abusive.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I sistemi automatici rilevano tali comportamenti e, senza distinguere immediatamente tra titolare e hacker, possono procedere alla sospensione o alla disabilitazione dell&#8217;account.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, la piattaforma rileva una violazione ma non sempre verifica adeguatamente se la condotta sia realmente imputabile al titolare del profilo oppure a un soggetto terzo che abbia ottenuto abusivamente l&#8217;accesso all&#8217;account.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Hai perso l&#8217;accesso al tuo account Facebook o Instagram?</strong><br>Ogni caso presenta caratteristiche diverse e richiede una valutazione specifica. Se ritieni di essere stato vittima di un accesso abusivo, una tempestiva analisi della documentazione può fare la differenza tra il recupero dell&#8217;account e la sua perdita definitiva. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi</a> per ottenere una consulenza </p>



<h2 class="wp-block-heading">L&#8217;analisi del caso</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa è stato necessario ricostruire con precisione quanto accaduto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo raccolto le email ricevute da Facebook, le notifiche di modifica delle credenziali, gli screenshot delle schermate di errore, la documentazione attestante la titolarità dell&#8217;account, la cronologia degli eventi e ulteriori elementi utili a dimostrare l&#8217;accesso abusivo: fra questi i file di <em>log</em> che presentavano attività anomala e non riconducibile ai dispostivi normalmente utilizzati dall&#8217;utente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa fase è fondamentale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molti utenti si limitano a segnalare genericamente di essere stati hackerati, ma nelle interlocuzioni con la piattaforma è spesso necessario fornire elementi concreti e verificabili che consentano di distinguere l&#8217;attività dell&#8217;hacker da quella del legittimo titolare. Non sempre è facile, sopratutto se i metadati sono incompleti o chiari nel definire accessi inusuali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni caso è diverso. Se il tuo non rientra in quello trattato consulta l&#8217;articolo <em><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/02/25/come-recuperare-account-social-disabiltato/">&#8220;Come recuperare account Facebook, Instagram, TikTok: La guida definitiva&#8221;</a></em></p>



<h2 class="wp-block-heading">La diffida a Meta: DSA, GDPR e illegittimità della disabilitazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una volta completata la raccolta della documentazione, è stata predisposta una formale diffida nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;attività non si è limitata a contestare l&#8217;errore materiale commesso dalla piattaforma, ma ha comportato una più ampia analisi delle disposizioni europee applicabili al caso concreto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In primo luogo è stato evidenziato come la disabilitazione fosse stata adottata sulla base di una valutazione che non aveva adeguatamente considerato gli elementi dimostrativi dell&#8217;accesso abusivo subito dall&#8217;utente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sotto il profilo del Digital Services Act (DSA), è stato contestato il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e delle garanzie procedurali che devono accompagnare le decisioni di moderazione dei contenuti e di limitazione degli account, soprattutto quando tali decisioni incidono in modo significativo sulla presenza digitale dell&#8217;utente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È stato inoltre evidenziato come il sistema automatizzato avesse apparentemente attribuito al titolare dell&#8217;account comportamenti in realtà posti in essere da soggetti terzi, senza che fosse stata effettuata un&#8217;effettiva verifica delle circostanze rappresentate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sotto il profilo del GDPR, è stata contestata la violazione dei principi di esattezza, correttezza e liceità del trattamento dei dati personali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attribuire a un interessato comportamenti che non ha mai posto in essere e utilizzare tale errata attribuzione quale presupposto per adottare una misura gravemente pregiudizievole come la disabilitazione dell&#8217;account può infatti integrare un trattamento inesatto dei dati personali suscettibile di arrecare un danno significativo all&#8217;interessato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella diffida è stato inoltre evidenziato come il profilo rappresentasse per il cliente non soltanto uno strumento di comunicazione privata, ma anche un importante mezzo di relazione sociale e professionale, la cui indisponibilità stava producendo conseguenze concrete e documentabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È stata pertanto richiesta una revisione umana della decisione, l&#8217;annullamento della disabilitazione e il ripristino integrale dell&#8217;account.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La tua richiesta di revisione è stata respinta o ignorata?</strong><br>In molti casi non è sufficiente utilizzare i moduli automatici messi a disposizione dalla piattaforma. Una valutazione giuridica fondata sul DSA, sul GDPR e sulla documentazione tecnica disponibile può consentire di riaprire il caso e ottenere una nuova verifica. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami</a> per ottenere assistenza qualificata.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il risultato: account riattivato, ma solo dopo aver superato le resistenze della piattaforma</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La riattivazione dell&#8217;account non è stata immediata né scontata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante la documentazione raccolta evidenziasse numerosi elementi compatibili con una compromissione del profilo, nel corso dell&#8217;istruttoria la piattaforma ha inizialmente sostenuto che non vi fossero prove sufficienti per affermare l&#8217;esistenza di un accesso abusivo e che le attività contestate dovessero essere attribuite direttamente al titolare dell&#8217;account.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si trattava di una posizione particolarmente problematica, poiché le violazioni che avevano determinato la disabilitazione erano numerose e particolarmente gravi. In assenza di un&#8217;adeguata ricostruzione tecnica degli eventi, il rischio concreto era che l&#8217;utente venisse definitivamente considerato responsabile di condotte che in realtà erano state poste in essere da soggetti terzi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo motivo non è stato sufficiente limitarsi ad una contestazione giuridica della decisione adottata da Meta. Si è reso necessario svolgere un&#8217;approfondita attività di analisi tecnico-forense finalizzata a ricostruire la cronologia degli eventi, individuare le anomalie presenti nei dati disponibili e dimostrare l&#8217;incompatibilità tra le attività contestate e il normale utilizzo dell&#8217;account da parte del cliente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;integrazione tra competenze giuridiche e informatiche ha consentito di evidenziare una serie di elementi che non erano stati adeguatamente considerati nelle precedenti valutazioni e che risultavano incompatibili con la tesi sostenuta dalla piattaforma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Solo dopo ulteriori interlocuzioni, approfondimenti e verifiche interne, Meta ha infine riesaminato la vicenda riconoscendo la fondatezza delle contestazioni formulate e disponendo la riattivazione dell&#8217;account.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una volta completato il ripristino sono state adottate ulteriori misure di sicurezza, tra cui la sostituzione delle credenziali compromesse, la modifica dell&#8217;indirizzo email associato al profilo, l&#8217;attivazione dell&#8217;autenticazione a due fattori e la verifica delle sessioni attive.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il cliente ha così potuto recuperare integralmente il proprio account e tornare ad utilizzarlo, ottenendo il riconoscimento di una realtà che, sin dall&#8217;inizio, era stata erroneamente esclusa: le violazioni contestate non erano state commesse dall&#8217;utente, ma costituivano la diretta conseguenza di una compromissione del profilo ad opera di soggetti terzi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quanto tempo occorre per ottenere la riattivazione dell&#8217;account?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle domande che mi viene rivolta più frequentemente riguarda le tempistiche necessarie per ottenere la riattivazione di un account Facebook o Instagram hackerato e successivamente disabilitato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È importante chiarire sin da subito che, salvo il caso in cui si decida di promuovere un&#8217;azione giudiziale, il percorso stragiudiziale richiede normalmente pazienza e costanza. Molti utenti immaginano che l&#8217;invio di una diffida possa produrre effetti nel giro di pochi giorni. Nella pratica, invece, il procedimento è articolato e coinvolge diversi soggetti all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione di Meta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La diffida deve innanzitutto essere ricevuta ed esaminata da Meta Platforms Ireland Limited, la società irlandese che gestisce i rapporti contrattuali con gli utenti europei. Una volta acquisita la documentazione trasmessa dal legale dell&#8217;utente, la società procede ad una prima valutazione preliminare del caso e, qualora emergano elementi meritevoli di approfondimento, conferisce incarico ai propri legali esterni affinché svolgano un&#8217;analisi giuridica della vicenda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questa fase i professionisti incaricati esaminano la documentazione fornita, valutano le contestazioni formulate nella diffida e verificano la sussistenza dei presupposti giuridici per una revisione della decisione adottata dalla piattaforma. Contestualmente, essi avviano interlocuzioni con i reparti tecnici interni di Meta per ottenere chiarimenti sulle ragioni della disabilitazione e sugli eventi che hanno interessato l&#8217;account.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando dall&#8217;analisi emerge che la disabilitazione è stata adottata erroneamente o che le condotte contestate sono riconducibili a un accesso abusivo, i legali di Meta comunicano la disponibilità della società a procedere alla riattivazione dell&#8217;account e trasmettono le necessarie indicazioni ai reparti tecnici affinché venga eseguito il ripristino.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è proprio in questo momento che, molto spesso, iniziano le maggiori difficoltà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, la comunicazione con cui Meta conferma la futura riattivazione dell&#8217;account non coincide necessariamente con la conclusione della vicenda. L&#8217;esperienza maturata nella gestione di centinaia di casi dimostra che tra la decisione giuridica e la concreta esecuzione tecnica possono intercorrere ulteriori settimane di lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Accade frequentemente che i link inviati all&#8217;utente per recuperare l&#8217;accesso non funzionino correttamente, che il sistema continui a mostrare schermate di account ancora disabilitato oppure che il ripristino riguardi soltanto il profilo personale lasciando ancora bloccate pagine Facebook, account pubblicitari, Business Manager o altre risorse professionali collegate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In molti casi il reparto tecnico deve essere guidato attraverso la documentazione fornita dall&#8217;utente e dal suo legale. È spesso necessario inviare ulteriori screenshot, segnalare gli errori residui, spiegare quali funzionalità risultino ancora inutilizzabili e dimostrare che il problema non è stato effettivamente risolto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Proprio per questo motivo il successo dell&#8217;intervento non dipende esclusivamente dalla predisposizione di una diffida tecnicamente corretta o dalla fondatezza delle argomentazioni giuridiche sviluppate. È altrettanto importante la capacità di seguire costantemente la pratica, mantenere aperto il dialogo con la controparte, comprendere il linguaggio tecnico utilizzato dalla piattaforma e insistere fino alla completa eliminazione di ogni limitazione residua.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La mia esperienza professionale mi ha insegnato che il recupero di un account hackerato e disabilitato raramente si esaurisce con l&#8217;invio di una lettera o con una singola risposta da parte della piattaforma. Molto spesso il risultato viene raggiunto grazie ad un&#8217;attività continua di monitoraggio, sollecito e interlocuzione con i diversi soggetti coinvolti nel procedimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio questa combinazione di competenza giuridica, conoscenza delle dinamiche interne delle piattaforme digitali e costanza nell&#8217;assistenza al cliente che consente, nella maggior parte dei casi, di trasformare una semplice promessa di riattivazione in un effettivo e completo recupero dell&#8217;account e di tutte le risorse ad esso collegate.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non scoraggiarti se la procedura richiede tempo.</strong><br>Le interlocuzioni con Meta possono protrarsi per settimane o mesi. Un&#8217;assistenza specializzata consente di monitorare la pratica, rispondere alle richieste della piattaforma e intervenire quando il procedimento sembra bloccarsi.<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"> Scrivimi</a> per ottenere una valutazione realistica sul tuo caso</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa fare se il tuo account Facebook è stato hackerato e disabilitato</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Se ti trovi in una situazione analoga, è importante agire tempestivamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Conserva tutte le email ricevute da Facebook, effettua screenshot delle schermate di errore e delle notifiche, verifica eventuali modifiche a email, numero di telefono e password, raccogli la documentazione che dimostri la titolarità dell&#8217;account, scarica le informazioni personali solitamente disponibili sulla &#8220;schermata di disabilitazione&#8221;  e, in caso di addebito di somme sulla carta di credito associata all&#8217;account pubblicitario, valuta la presentazione di una denuncia per accesso abusivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni caso presenta caratteristiche differenti e richiede una valutazione specifica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, quando la disabilitazione è la conseguenza diretta di un attacco informatico, esistono strumenti giuridici che possono consentire di ottenere la revisione della decisione e il ripristino dell&#8217;account nelle sue piene funzionalità.</p>



<p class="has-text-align-left wp-block-paragraph">Se hai perso l&#8217;accesso al tuo profilo Facebook, Instagram, Business Manager o alle tue pagine aziendali, è possibile analizzare il caso concreto, verificare la documentazione disponibile e valutare le azioni più efficaci per ottenere il recupero dell&#8217;account e delle risorse collegate. <strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Richiedi</a> una consulenza preliminare </strong>per valutare la tua situazione e individuare la strategia più adatta al tuo caso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Assistenza legale per account Facebook hackerati e disabilitati</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Da anni assisto utenti, professionisti, aziende, influencer e organizzazioni che hanno subito la compromissione, l&#8217;hackeraggio o la disabilitazione illegittima dei propri account Facebook, Instagram e Business Manager.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;esperienza maturata in centinaia di casi mi consente di individuare rapidamente i profili tecnici e giuridici rilevanti, predisporre la documentazione necessaria e interloquire efficacemente con le piattaforme digitali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il tuo account Facebook è stato hackerato e successivamente disabilitato, è possibile valutare il caso concreto e verificare le azioni più efficaci per ottenere il recupero dell&#8217;accesso, il ripristino delle risorse collegate e la piena tutela dei tuoi diritti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I dati personali sono davvero una proprietà?</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2026/03/11/dati-personali-sono-una-proprieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Protection]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela identità digitale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come stanno cambiando le regole sull’uso dei dati nell’economia digitale Ogni giorno imprese digitali, piattaforme ... </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Come stanno cambiando le regole sull’uso dei dati nell’economia digitale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni giorno imprese digitali, piattaforme online e fornitori di servizi tecnologici raccolgono enormi quantità di dati personali: dati di navigazione, registrazioni a piattaforme, preferenze degli utenti, informazioni di acquisto e interazioni con applicazioni e servizi online.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi dati vengono utilizzati per molte finalità: migliorare i servizi digitali, personalizzare contenuti e pubblicità, sviluppare nuovi prodotti o addestrare sistemi di intelligenza artificiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto è sempre più diffusa l’idea che i dati personali rappresentino una sorta di nuova forma di proprietà, una risorsa economica che può essere raccolta, utilizzata e scambiata nel mercato digitale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista giuridico, però, la questione è più complessa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel diritto europeo i dati personali non sono semplicemente “beni” assimilabili agli oggetti materiali. La loro circolazione è regolata da un sistema di norme che combina tutela dei diritti fondamentali, regole contrattuali e limiti all’utilizzo economico delle informazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le imprese che operano nell’economia digitale, comprendere questa trasformazione è sempre più importante. La raccolta e l’utilizzo dei dati rappresentano infatti una componente essenziale di molti modelli di business.</p>



<h2 class="wp-block-heading">L’economia digitale si basa sui dati</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La cosiddetta <em>data economy</em> si fonda sulla raccolta e sull’utilizzo di informazioni generate dagli utenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oggi quasi ogni servizio digitale utilizza dati personali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>piattaforme di e-commerce</li>



<li>applicazioni mobile</li>



<li>servizi cloud</li>



<li>strumenti di marketing digitale</li>



<li>piattaforme social</li>



<li>sistemi di intelligenza artificiale</li>



<li>dispositivi dell’Internet of Things, come smartwatch, assistenti vocali, elettrodomestici connessi o sistemi di domotica</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto i dati diventano una risorsa economica centrale, spesso più importante dei beni materiali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A differenza di un oggetto fisico, però, i dati hanno caratteristiche particolari:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>possono essere copiati all’infinito</li>



<li>possono essere utilizzati contemporaneamente da più soggetti</li>



<li>non si consumano con l’uso</li>



<li>possono essere combinati con altri dati generando nuove informazioni</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Queste caratteristiche rendono difficile applicare ai dati le categorie giuridiche tradizionali del diritto di proprietà.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I dati personali e il superamento della logica proprietaria</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel diritto privato tradizionale i beni sono normalmente oggetti materiali che possono essere posseduti e trasferiti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I dati personali, invece, sono beni immateriali digitali che difficilmente possono essere trattati come una proprietà nel senso tradizionale del termine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel diritto europeo sta emergendo un approccio diverso. Più che stabilire chi possiede i dati, diventa centrale definire:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>chi può accedervi</li>



<li>chi può utilizzarli</li>



<li>per quali finalità</li>



<li>per quanto tempo</li>



<li>con quali limiti e garanzie</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questo orientamento è visibile anche nella normativa europea sui servizi digitali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali</strong> riconosce infatti che, in alcuni casi, il consumatore può ottenere un servizio digitale fornendo dati personali invece di pagare un prezzo in denaro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La direttiva non trasforma i dati personali in una vera e propria merce, ma prende atto del loro ruolo economico nei modelli di business digitali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le riflessioni sviluppate dalla dottrina sulla natura dei beni digitali trovano oggi un riscontro sempre più evidente anche nella giurisprudenza europea.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi anni, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito diversi aspetti relativi alla definizione di dato personale e ai criteri utilizzati per valutare quando una persona possa essere considerata identificabile.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando un’informazione diventa un dato personale?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ma quando un’informazione può davvero essere considerata un dato personale?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto di partenza è la definizione contenuta nell’<strong>articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)</strong>, secondo cui costituisce dato personale:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di una definizione volutamente ampia. Non riguarda solo informazioni oggettive, ma anche valutazioni, opinioni o altri dati che possono essere collegati a un individuo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Giustizia ha più volte ribadito questa interpretazione estensiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella sentenza <strong>Nowak (C-434/16, 20 dicembre 2017)</strong> la Corte ha affermato che anche commenti o valutazioni relativi a una persona possono costituire dati personali quando sono collegati a un individuo identificato o identificabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro elemento centrale riguarda la possibilità di identificare la persona interessata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella sentenza <strong>Breyer (C-582/14, 19 ottobre 2016)</strong> la Corte ha chiarito che un’informazione può essere considerata dato personale quando esistono mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare l’interessato, anche se alcune delle informazioni necessarie sono detenute da terzi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Più recentemente, nella decisione <strong>OC / Commissione (C-479/22 P, 7 marzo 2024)</strong>, la Corte ha ribadito che la valutazione dell’identificabilità deve essere effettuata tenendo conto del contesto concreto del trattamento e dei mezzi effettivamente disponibili per identificare la persona.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La pseudonimizzazione nel diritto europeo</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un tema particolarmente rilevante nell’economia digitale riguarda la <strong>pseudonimizzazione dei dati</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il GDPR definisce la pseudonimizzazione nell’<strong>articolo 4, paragrafo 5</strong>, come il trattamento dei dati personali in modo tale che essi non possano essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa tecnica rappresenta una misura di sicurezza che può ridurre i rischi per gli interessati, ma non rende automaticamente i dati anonimi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La questione è stata affrontata in modo approfondito dalla Corte di Giustizia nella sentenza <strong>4 settembre 2025, C-413/23 P</strong>, relativa alla trasmissione di osservazioni pseudonimizzate a una società terza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In quella decisione la Corte ha chiarito che i dati pseudonimizzati non devono essere considerati automaticamente dati personali per chiunque li utilizzi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La loro qualificazione dipende dalle circostanze concrete del trattamento e, in particolare, dalla possibilità effettiva per il soggetto che utilizza i dati di identificare l’interessato.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa cambia per le imprese che utilizzano dati personali?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questi sviluppi giuridici hanno implicazioni molto concrete per le imprese che operano nell’economia digitale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molte aziende utilizzano tecniche di pseudonimizzazione per attività di analisi dei dati, sviluppo di nuovi servizi o ricerca tecnologica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza europea chiarisce però che non è sufficiente dichiarare che un dataset è pseudonimizzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre valutare concretamente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>chi può re-identificare i dati</li>



<li>quali informazioni aggiuntive esistono</li>



<li>quali soggetti hanno accesso a tali informazioni</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Diventa quindi sempre più importante analizzare i flussi di dati all’interno dell’organizzazione e nei rapporti con soggetti esterni, come fornitori tecnologici, partner commerciali o piattaforme digitali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molti progetti digitali, soprattutto nel campo dell’analisi dei dati e dell’intelligenza artificiale, coinvolgono infatti una pluralità di soggetti che partecipano al trattamento delle informazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi la corretta qualificazione giuridica dei dati e la gestione dei rapporti tra i diversi operatori diventano elementi centrali per ridurre il rischio legale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il ruolo dei contratti nella circolazione dei dati</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel contesto dei servizi digitali i rapporti giuridici che connotano il trasferimento dei dati tra utenti e imprese raramente assumono la forma di una vera e propria “vendita” dei dati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molto più spesso il modello giuridico è quello di una <strong>autorizzazione all’uso dei dati</strong>, inserita in servizi che agli utenti appaiono gratuiti ma che in realtà si basano proprio sull’utilizzo delle loro informazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, gli utenti concedono al fornitore del servizio la possibilità di utilizzare i loro dati entro limiti specifici e per determinate finalità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo rende particolarmente importanti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le condizioni d’uso dei servizi digitali</li>



<li>le informative privacy</li>



<li>gli accordi con fornitori cloud e piattaforme tecnologiche</li>



<li>i contratti con partner commerciali</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Quando i dati vengono condivisi tra più soggetti, ad esempio tra piattaforme, provider tecnologici e società di analisi dati, diventa essenziale definire con chiarezza ruoli e responsabilità dei diversi operatori.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Trasparenza e obblighi informativi nel GDPR</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa europea richiede inoltre che gli interessati siano informati in modo chiaro sulle modalità di trattamento dei loro dati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>articolo 13 del GDPR</strong> stabilisce che il titolare del trattamento debba comunicare agli interessati una serie di informazioni fondamentali, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le finalità del trattamento</li>



<li>la base giuridica</li>



<li>gli eventuali destinatari dei dati personali</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questo obbligo di trasparenza assume particolare rilevanza quando i dati vengono condivisi con soggetti terzi o utilizzati per finalità ulteriori rispetto a quelle originarie.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni: i dati come risorsa strategica nell’economia digitale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La crescente centralità dei dati nell’economia digitale sta cambiando profondamente il modo in cui il diritto affronta il tema dei beni immateriali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sempre più spesso i dati personali non vengono trattati come una semplice proprietà, ma come una risorsa che può essere utilizzata solo entro un quadro giuridico complesso fatto di diritti fondamentali, regole di trasparenza e limiti contrattuali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le recenti decisioni della Corte di Giustizia mostrano chiaramente come la qualificazione dei dati dipenda dal contesto concreto in cui vengono trattati e dalle effettive possibilità di identificazione degli interessati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le imprese che operano online, comprendere queste dinamiche è essenziale per sviluppare servizi innovativi senza esporsi a rischi legali significativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una revisione periodica dei flussi di dati, delle informative privacy e della struttura contrattuale dei servizi digitali può rappresentare un passo importante per garantire che l’utilizzo dei dati sia coerente con il quadro normativo europeo e con le più recenti evoluzioni della giurisprudenza.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Utilizzi dati personali nella tua attività digitale?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese che operano nell’economia digitale si trovano sempre più spesso a gestire grandi quantità di dati personali nell’ambito dei propri servizi, delle attività di marketing o nello sviluppo di soluzioni basate su analisi dei dati e intelligenza artificiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi è importante verificare che la raccolta, l’utilizzo e la condivisione dei dati siano coerenti con il quadro normativo europeo e con gli orientamenti più recenti della giurisprudenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la tua azienda utilizza dati personali per sviluppare servizi digitali, attività di marketing o progetti basati sui dati, può essere utile effettuare una <strong>valutazione della conformità al GDPR e della struttura contrattuale dei trattamenti</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per approfondire questi aspetti o per una valutazione della situazione concreta della tua impresa, <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>puoi contattarci</strong>.</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono i rischi di un trattamento illecito dei dati personali?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per le imprese che operano nell’economia digitale, il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali non è solo una questione formale. Un trattamento illecito dei dati può infatti comportare conseguenze giuridiche rilevanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)</strong> prevede un sistema articolato di responsabilità e sanzioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In primo luogo, gli <strong>articoli 83–86 del GDPR</strong> disciplinano il regime delle <strong>sanzioni amministrative</strong> applicabili dalle autorità di controllo nazionali. In caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati, le imprese possono essere soggette a sanzioni pecuniarie che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a <strong>20 milioni di euro oppure al 4% del fatturato annuo mondiale</strong>, se superiore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Accanto alle sanzioni amministrative, il GDPR riconosce anche il diritto al <strong>risarcimento del danno</strong> per le persone i cui dati siano stati trattati in violazione della normativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>articolo 82 del GDPR</strong> stabilisce infatti che chiunque subisca un <strong>danno materiale o immateriale</strong> a causa di una violazione del regolamento ha diritto a ottenere il risarcimento dal titolare o dal responsabile del trattamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema del risarcimento per violazioni della privacy è particolarmente rilevante nel contesto digitale, dove i trattamenti illeciti possono avvenire anche attraverso forme di raccolta occulta o di monitoraggio online. Su questo punto è possibile approfondire anche nel contributo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/12/10/come-posso-ottenere-risarcimento-per-sorveglianza-invisibile-online/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Come posso ottenere un risarcimento per sorveglianza invisibile online?</strong></a>, dedicato proprio alle modalità con cui gli utenti possono far valere il diritto al risarcimento dei danni derivanti da trattamenti illeciti dei dati personali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo motivo le imprese che trattano dati personali devono prestare particolare attenzione alla conformità dei propri processi al GDPR. La corretta gestione dei flussi di dati, delle informative privacy e dei rapporti contrattuali con fornitori e partner tecnologici rappresenta oggi un elemento essenziale per ridurre il rischio di contenziosi e sanzioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2026/03/11/dati-personali-sono-una-proprieta/">I dati personali sono davvero una proprietà?</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
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		<title>Diffamazione e risarcimento: quanto puoi chiedere per un’offesa sui social?</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/08/01/diffamazione-online-e-risarcimento-quanto-puoi-chiedere-per-unoffesa-sui-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 16:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela identità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela reputazione on line]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La domanda che molti si pongono dopo aver subito&#160;diffamazione sui social&#160;è:&#160;“Quanto posso chiedere di risarcimento?”. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Diffamazione e risarcimento: quanto puoi chiedere per un’offesa sui social?" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/08/01/diffamazione-online-e-risarcimento-quanto-puoi-chiedere-per-unoffesa-sui-social/#more-4649" aria-label="Per saperne di più su Diffamazione e risarcimento: quanto puoi chiedere per un’offesa sui social?">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/08/01/diffamazione-online-e-risarcimento-quanto-puoi-chiedere-per-unoffesa-sui-social/">Diffamazione e risarcimento: quanto puoi chiedere per un’offesa sui social?</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La domanda che molti si pongono dopo aver subito&nbsp;<strong>diffamazione sui social</strong>&nbsp;è:&nbsp;<em>“Quanto posso chiedere di risarcimento?”</em>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta dipende dalla gravità della diffamazione e dalle sue conseguenze. In questo articolo spieghiamo&nbsp;<strong>quando si configura la diffamazione online</strong>, come incide sul danno la&nbsp;condotta<strong> aggravata</strong> <strong>dal mezzo utilizzato</strong>, quali sono i&nbsp;<strong>criteri per determinare il risarcimento</strong>&nbsp;secondo le&nbsp;tabelle 2024 del Tribunale di Milano, e&nbsp;<strong>come agire concretamente </strong>contro l&#8217;autore della condotta illecita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo è aiutarti a capire&nbsp;<strong>quanto potresti ottenere come risarcimento</strong>.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami</a> per una valutazione personalizzata della tua situazione e scopri come tutelare la tua reputazione online!</strong></em></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Quando una critica diventa diffamazione sui social</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Non ogni critica o opinione negativa costituisce reato: la&nbsp;<strong>diffamazione</strong>&nbsp;(art. 595 Codice Penale) si configura quando&nbsp;<strong>qualcuno offende la reputazione altrui comunicando l’offesa a più persone, in assenza dell’offeso</strong>. In pratica, devono concorrere tre elementi: </p>



<p class="wp-block-paragraph">1) la persona &#8220;bersaglio&#8221; (<strong>vittima </strong>del reato)<strong> non è presente</strong>, quindi non può difendersi;</p>



<p class="wp-block-paragraph">2) l’offesa viene comunicata ad&nbsp;<strong>almeno due persone</strong>;</p>



<p class="wp-block-paragraph">3) c’è una <strong>reale</strong>&nbsp;<strong>lesione della reputazione</strong>&nbsp;della vittima nella società.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se mancano questi presupposti (ad esempio un’offesa detta&nbsp;<strong>in privato</strong>&nbsp;solo al diretto interessato), non c’è reato.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Se hai dubbi sul contenuto che hai ricevuto,&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">scrivimi</a> per capire se si tratta di diffamazione e come puoi reagire!</strong></em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Sui social network &#8211; vedi anche l&#8217;articolo &#8220;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/10/20/diffamazione-su-facebook-conversazioni-private/#more-4401"><strong>diffamazione su Facebook</strong></a>&#8221; &#8211; , data la platea potenzialmente ampia, si integra quasi sempre la&nbsp;<strong>diffamazione aggravata</strong>&nbsp;prevista dall’art. 595 co.3 c.p. (offesa recata&nbsp;<em>“con il mezzo della pubblicità”</em>). Infatti i&nbsp;<strong>mezzi di comunicazione online amplificano la diffusione dell’offesa</strong>, e la legge prevede in questi casi &#8211; non solo pene più severe ma anche &#8211; <strong>risarcimenti </strong>potenzialmente più <strong>consistenti</strong>. Come vedremo meglio a breve l&#8217;ampiezza della diffusione, così come la risonanza mediatica dell&#8217;offesa, sono parametri che incidono sulla quantificazione del danno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>diffamazione “semplice”</strong> è punita con la reclusione fino a 1 anno e la multa fino a 1.032€, mentre&nbsp;<strong>quella aggravata (es. su Facebook)</strong>&nbsp;comporta la reclusione&nbsp;<strong>fino a 3 anni</strong>&nbsp;e la multa di <strong>almeno 516€</strong>. Rileva il&nbsp;mezzo&nbsp;usato: un post in bacheca o in un gruppo WhatsApp (molto numeroso) può integrare  la fattispecie aggravata prevista dalla norma.&nbsp; </p>



<p class="wp-block-paragraph">È bene specificare che la &#8220;multa&#8221; è una sanzione penale pecuniaria che non coincide con il risarcimento del danno patito dalla vittima. Per ottenere il ristoro del danno è quindi <strong>necessario esercitare un&#8217;apposita azione civile</strong> all&#8217;interno del procedimento penale o nella sua sede &#8220;naturale&#8221; (Giudice di Pace o Tribunale civile). </p>



<p class="wp-block-paragraph">La scelta del &#8220;rito&#8221; dipenderà da diversi fattori che andremo ad analizzare nei prossimi punti. Ciò che si vuole per il momento chiarire è che <strong>l&#8217;offesa alla reputazione costituisce sia un illecito civile che penale</strong> e, al fine di ottenere il risarcimento del danno, non è necessario fare accertare il reato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"> Il fatto illecito consistente nell&#8217;<strong>offesa alla reputazione</strong> costituisce di per sé ed indipendentemente da un accertamento in sede penale <strong>fonte di obbligazione risarcitoria</strong> a favore di chi ha subito il danno. Ciò può rilevare qualora si voglia seguire una strada conciliativa (richiesta danni in sede stragiudiziale) anche oltre i termini per proporre denuncia-querela (3 mesi dalla pubblicazione de post diffamatorio).</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Hai subito attacchi reputazionali sulla tua pagina social o in un gruppo online?&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami subito</a> per capire se tali comportamenti costituiscono un illecito risarcibile.</strong></em></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">A<strong> quanto ammonta il risarcimento per la diffamazione online?</strong>&nbsp;</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La domanda cruciale –&nbsp;<em>“Quanto posso ottenere di risarcimento?”</em>&nbsp;–&nbsp;<strong>dipende dalla gravità del caso</strong>. L’<strong>Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano</strong>&nbsp;ha elaborato (da ultimo nel&nbsp;2024)&nbsp;dei criteri orientativi con&nbsp;<strong>cinque fasce</strong>&nbsp;di risarcimento per diffamazione (anche via social).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste fasce tengono conto di vari parametri quali: la&nbsp;<strong>notorietà del diffamante</strong>, la&nbsp;<strong>gravità dell’offesa</strong>, l’<strong>ampiezza della diffusione</strong>&nbsp;(es. locale o nazionale), la&nbsp;<strong>risonanza mediatica</strong>, il&nbsp;<strong>numero di episodi</strong> diffamatori e il&nbsp;<strong>pregiudizio</strong>&nbsp;subito dalla vittima a livello personale/professionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di seguito riepiloghiamo le&nbsp;<strong>5 categorie di gravità</strong>&nbsp;e l’importo orientativo del risarcimento in ciascuna:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Diffamazione di tenue gravità:</strong>&nbsp;risarcimento&nbsp;<strong>da 1.175€ a 11.750€</strong>. Casi di offese lievi con&nbsp;autore diffamante <strong>poco noto</strong>,&nbsp;<strong>portata molto limitata</strong>&nbsp;(post visto da poche persone) e&nbsp;<strong>nessun eco mediatico</strong>. La lesione all’onore è minima e magari il responsabile ha anche&nbsp;<strong>rimosso il post </strong>e chiesto scusa, riducendo la violenza lesiva.&nbsp;</li>



<li><strong>Diffamazione di modesta gravità:</strong>&nbsp;risarcimento&nbsp;<strong>da 11.750€ a 23.498€</strong>. Offese di entità un po’ maggiore ma comunque&nbsp;<strong>limitate</strong>, con diffamante di&nbsp;<strong>notorietà limitata</strong>,&nbsp;<strong>diffusione modesta</strong>&nbsp;del contenuto e&nbsp;<strong>risonanza mediatica scarsa</strong>&nbsp;o nulla. In genere il post diffamatorio ha avuto un&nbsp;<strong>impatto circoscritto</strong>, pur essendo offensivo.&nbsp;</li>



<li><strong>Diffamazione di elevata gravità:</strong>&nbsp;risarcimento&nbsp;<strong>da 35.247€ a 58.745€</strong>. Casi molto seri, con&nbsp;<strong>offese gravi</strong> (es. false accuse di reato), autore con&nbsp;<strong>elevata notorietà</strong>&nbsp;o seguito ampio, e&nbsp;<strong>massima diffusione</strong>&nbsp;del contenuto diffamatorio. La diffamazione genera un danno&nbsp;<strong>molto pesante</strong>&nbsp;per la vittima, sia a livello morale sia nella vita professionale. Spesso sono episodi che hanno avuto&nbsp;<strong>risonanza mediatica</strong>&nbsp;rilevante (ad es. articoli di giornale, viralità online).&nbsp;</li>



<li><strong>Diffamazione di eccezionale gravità:</strong>&nbsp;risarcimento&nbsp;<strong>oltre 58.745€</strong>. Sono i casi più&nbsp;<strong>estremi e distruttivi</strong>. Si tratta di diffamazioni con&nbsp;<strong>virulenza eccezionale</strong>, spesso perpetrate da persone con <strong>grandissima notorietà</strong>&nbsp;o che hanno avuto una&nbsp;<strong>diffusione virale</strong>&nbsp;straordinaria. Il danno all’immagine della vittima è&nbsp;<strong>gravissimo ed eccezionale</strong>, tale da giustificare un risarcimento&nbsp;maggiore&nbsp;rispetto agli standard. Pensiamo, ad esempio, a una campagna diffamatoria massiva contro un personaggio pubblico o contro un professionista il cui nome viene infangato a livello nazionale con conseguenze devastanti sulla carriera.&nbsp;</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;<em>Se la tua reputazione professionale è stata intaccata online,&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">scrivimi qui </a> e insieme valuteremo l’entità del danno e il risarcimento concretamente ottenibile.</em></strong></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Come si vede,&nbsp;<strong>l’importo del risarcimento aumenta con la gravità e la diffusione della diffamazione</strong>. Queste cifre non sono fisse: il giudice le determina&nbsp;<strong>equitativamente</strong>&nbsp;caso per caso, ma le tabelle di Milano 2024 servono da riferimento concreto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È opportuno qui anticipare che la liquidazione &#8220;equitativa&#8221; non elimina la <strong>necessità della prova del danno </strong>ma solo &#8220;semplifica&#8221;  la quantificazione una volta provata la sua esistenza.Ciò significa che la vittima deve sempre fornire elementi concreti da cui desumere il pregiudizio, pur potendo il giudice determinarne l’entità attraverso questi elementi presuntivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non basta quindi, ad esempio, dimostrare che in un commento su Instagram un utente mi ha dato della t***a, ma è necessario identificare e documentare gli elementi che provano la <strong>reale</strong> <strong>diffusione dell’offesa</strong> (numero di visualizzazioni, interazioni, condivisioni, durata online, rilanci su altri profili) e gli <strong>effetti concreti del danno</strong> (pregiudizio psicologico, ripercussioni patrimoniali o professionali, perdita di reputazione), così da consentire al giudice una <strong>corretta liquidazione equitativa</strong> del risarcimento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Fattori che incidono sull’ammontare del risarcimento</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dunque, ogni caso di diffamazione ha le sue particolarità ma, come abbiamo poc&#8217;anzi visto,&nbsp;<strong>ci sono fattori chiave che influenzano l’importo del risarcimento</strong>&nbsp;riconosciuto al diffamato. Riepilogando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Notorietà del diffamatore:</strong>&nbsp;se chi offende ha un grande seguito (es. un influencer, un personaggio pubblico) o autorevolezza, le sue parole hanno più peso e l’offesa causa maggior danno. Viceversa, un soggetto poco conosciuto o con pochi follower può arrecare un danno più contenuto.</li>



<li><strong>Ampiezza della diffusione:</strong>&nbsp;un post pubblicato su Facebook e condiviso migliaia di volte, o un tweet virale, avrà un impatto ben maggiore di un commento letto da 10 persone. Più vasta è la&nbsp;platea&nbsp;che ha visto l’offesa, maggiore il potenziale danno all’onore.</li>



<li><strong>Risonanza mediatica:</strong>&nbsp;se la diffamazione viene ripresa da blog, testate giornalistiche o diventa oggetto di discussione pubblica, si&nbsp;amplifica il pregiudizio. Un’offesa rimasta confinata in ambito privato ha effetti limitati, mentre una vicenda finita sui giornali può ledere gravemente la reputazione.</li>



<li><strong>Numero e continuità degli episodi:</strong>&nbsp;un singolo post denigratorio è diverso da una&nbsp;<strong>campagna diffamatoria</strong>&nbsp;con più post/commenti ripetuti nel tempo. Offese reiterate indicano un accanimento e incrementano il danno (ogni nuovo episodio può essere valutato come aggravante e può far&nbsp;aumentare il risarcimento&nbsp;totale).</li>



<li><strong>Gravità del contenuto offensivo:</strong>&nbsp;contano i termini e le accuse usate. Dare dell’“incapace” a qualcuno sul lavoro è grave, ma accusarlo falsamente di un reato è&nbsp;molto più grave&nbsp;e comporta risarcimenti ben maggiori. Offese a sfondo razziale o sessista, o lesive della professione della vittima, sono valutate con severità.</li>



<li><strong>Danno concreto alla vittima:</strong>&nbsp;bisogna considerare gli&nbsp;effetti subiti. Ad esempio, la vittima ha avuto ripercussioni lavorative (perdita di clienti, sospensione dall’incarico)? Ha sofferto stress, ansia o depressione a causa della gogna mediatica? Questi elementi possono essere documentati (anche tramite testimonianze o certificati) e portare il giudice a riconoscere un risarcimento maggiore.</li>



<li><strong>Condotta post-offesa del diffamatore:</strong>&nbsp;se l’autore, una volta contestato,&nbsp;<strong>rimuove subito il post e porge le sue scuse pubbliche</strong>, il danno potrebbe essere minore. Al contrario, se il contenuto offensivo resta online a lungo o il diffamatore persiste nel negare o rilanciare le accuse, l&#8217;entità del risarcimento potrebbe essere maggiore.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti questi aspetti pesano nella determinazione dell’indennizzo dovuto.&nbsp;Un avvocato esperto saprà evidenziarli al meglio in sede giudiziale per massimizzare la tutela della tua reputazione.&nbsp;Ovviamente il processo non è l&#8217;unica freccia nell&#8217;arco della vittima di un reato. Se il ristoro del danno è la priorità (perché la condotta è cessata, l&#8217;autore del reato ha ammesso le proprie colpe, etc) un&#8217;<strong>azione stragiudiziale correttamente impostata potrebbe essere sufficiente e risolutiva</strong> .</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi </a>per una consulenza:</strong>&nbsp;<strong>valuteremo insieme tutti i fattori del tuo caso e ti indicherò&nbsp;quanto puoi realisticamente chiedere&nbsp;come risarcimento.</strong></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Come e quando richiedere il risarcimento per diffamazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo ora&nbsp;<strong>cosa fare in concreto</strong>&nbsp;se sei vittima di diffamazione online e vuoi ottenere giustizia. È anzitutto fondamentale muoversi per tempo e nella maniera corretta, sia sul&nbsp;<strong>piano penale</strong>&nbsp;(denunciando il reato) sia su quello&nbsp;<strong>civile</strong>&nbsp;(richiedendo i danni). Ecco alcune indicazioni pratiche:</p>



<h3 class="gb-headline gb-headline-c2ef9d1d gb-headline-text"><strong>Presenta denuncia-querela (azione penale)</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">La diffamazione è un reato perseguibile a querela di parte: ciò significa che <strong>devi sporgere querela entro 3 mesi</strong>&nbsp;dall’offesa (o da quando ne sei venuto a conoscenza). La querela va presentata presso le autorità (Polizia, Carabinieri o Procura) descrivendo dettagliatamente i fatti e allegando le prove disponibili. L’azione penale mira a far condannare il colpevole (es. con la multa e/o la reclusione) e può affiancarsi alla richiesta di risarcimento.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Non aspettare:&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">contattami&nbsp;</a>subito se vuoi sporgere querela per diffamazione, ti aiuterò a prepararla correttamente.</strong></em></p>
</blockquote>



<h3 class="gb-headline gb-headline-786d0791 gb-headline-text"><strong>Raccogli e conserva le prove digitali</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Agisci tempestivamente per&nbsp;<strong>salvare screenshot, link, post e commenti</strong> offensivi prima che vengano cancellati. Le prove digitali (<strong>meglio se autenticate con data</strong>) sono essenziali sia in sede penale che civile. Se il contenuto è già stato rimosso, cerca&nbsp;<strong>testimoni</strong>&nbsp;che confermino cosa hanno visto online. Puoi anche rivolgerti a un tecnico per cristallizzare ufficialmente il materiale web.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Ogni minuto conta:&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">scrivimi</a>&nbsp;e ti guiderò su come raccogliere prove valide per difenderti efficacemente.</strong></em></p>
</blockquote>



<h3 class="gb-headline gb-headline-18b9ab72 gb-headline-text"><strong>Esamina il corretto percorso</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Hai due strade per ottenere i&nbsp;<strong>danni</strong>:&nbsp;<strong>costituirti parte civile</strong> nel processo penale oppure avviare una&nbsp;<strong>causa civile</strong>&nbsp;separata. Nel primo caso, una volta avviato il procedimento penale (dopo la querela e il rinvio a giudizio), potrai chiedere al giudice penale di liquidare anche il risarcimento del danno. Questo evita un secondo giudizio, ma può essere subordinato ai tempi e all’esito del procedimento penale. In alternativa,&nbsp;<strong>puoi agire direttamente in sede civile</strong>&nbsp;con una causa<em> ad hoc</em>, senza attendere l&#8217;esito delle indagini e del processo penale e, quindi, anche se il fatto non è perseguito penalmente. Come anticipato l’azione civile può infatti essere intrapresa&nbsp;<strong>anche se il procedimento penale viene archiviato o si conclude senza condanne</strong>. La scelta dipende dal caso concreto: un avvocato saprà consigliarti se conviene &#8220;agganciarsi&#8221; al procedimento penale (risparmiando tempo e costi) o procedere in autonoma sede civile.&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Hai dubbi sulla strada migliore per te?<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">&nbsp;Contattami,</a> insieme decideremo la strategia più efficace per farti ottenere il risarcimento</em> dei danni subiti.</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="gb-headline gb-headline-bb14d645 gb-headline-text"><strong> Rispetta i termini, non solo quelli prescrizionali</strong><em><strong> (Sic!)</strong></em> </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per la richiesta <strong>civile di risarcimento danni</strong>, il termine prescrizionale è stabilito in <strong>5 anni</strong> dal fatto diffamatorio. La diffamazione sui social di solito è considerata un <strong>illecito istantaneo</strong>, quindi questi 5 anni <strong>decorrono dalla data di pubblicazione</strong> del post/commento offensivo. In casi particolari, ad esempio se la vittima non poteva venirne a conoscenza subito, la decorrenza può posticiparsi, ma sono situazioni eccezionali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Attenzione!</strong> La prescrizione civile del diritto a chiedere il risarcimento nel caso di diffamazione è quindi considerevole atteso che, normalmente, la vittima non aspetta 5 anni per ottenere giustizia. Questo non deve tuttavia far pensare che ci sia sempre tempo per agire. La raccolta delle prove finalizzate a dimostrare il danno richiede al contrario tempestività e competenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Agire subito è cruciale:</strong>&nbsp;se si raccolgono correttamente le prove (acquisizioni con tecniche di digital forensics, dati di visualizzazione, testimonianze) e non si lascia trascorrere tempo prezioso – soprattutto per la proposizione della querela – è <strong>possibile ottenere risultati concreti già in via stragiudiziale</strong>. Dimostrare al diffamatore che le prove del danno sono state preservate e che vi è ancora piena possibilità di procedere penalmente aumenta notevolmente le probabilità di raggiungere un accordo rapido e favorevole, evitando un lungo e oneroso contenzioso giudiziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi, appena subisci una diffamazione online devi: </p>



<ol class="wp-block-list">
<li>attivarti subito per raccogliere prove </li>



<li>valutare velocemente se presentare querela (3 mesi)</li>



<li>inviare immediatamente una richiesta danni opportunamente documentata.  </li>
</ol>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Muoversi tempestivamente e con un’assistenza legale esperta può fare la differenza nell’ottenere giustizia. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi </a>per ottenere una consulenza</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">Valuta <strong>l’azione stragiudiziale e l&#8217;importanza di dimostrare il danno anche se richiesto in via &#8220;equitativa&#8221;</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">In molti casi di diffamazione online è consigliabile tentare una <strong>risoluzione stragiudiziale</strong>, evitando di arrivare in giudizio. Questa strategia prevede l’invio di una <strong>diffida formale</strong>, redatta da un avvocato, nella quale si contestano gli atti diffamatori, si allegano le <strong>prove del danno</strong>, si richiede la <strong>rimozione immediata dei contenuti lesivi</strong> e si formula una <strong>richiesta di risarcimento</strong>. Far comprendere al diffamatore che la vittima dispone di <strong>documentazione probatoria solida</strong> e che i termini per procedere penalmente e civilmente sono ancora &#8220;aperti&#8221; può facilitare una <strong>trattativa rapida</strong> e un <strong>accordo vantaggioso</strong>, evitando i tempi e i costi di un processo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Perché fornire subito le prove del danno è importante?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato la liquidazione <strong>equitativa</strong> del danno per diffamazione, <strong>non esonera la parte che agisce dal fornire la prova dell&#8217;entità</strong> dello stesso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Onere della prova</strong> – Chi chiede il risarcimento deve dimostrare:</li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’<strong>illecito</strong> (condotta diffamatoria);</li>



<li>Il <strong>nesso di causalità</strong> tra la diffamazione e il pregiudizio;</li>



<li>L’<strong>esistenza del danno</strong> (anche solo in via presuntiva).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">2.  <strong>Liquidazione equitativa</strong> – È uno strumento utilizzato dal giudice:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Quando non è possibile determinare con precisione l’ammontare del danno (quantum);</li>



<li>Ciò non sostituisce la <strong>prova dell’an debeatur</strong> (esistenza del danno), che <strong>deve comunque essere fornita.</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">3.  <strong>Presunzioni e danno all’immagine</strong> – La prova può essere indiretta o presuntiva:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La diffamazione, soprattutto se effettuata tramite i Social Network, può far presumere l’esistenza di un danno non patrimoniale alla reputazione, consentendo al giudice di ricorrere alla liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.);</li>



<li>Tuttavia, non si tratta di un “danno in re ipsa”: <strong>la vittima deve allegare e provare </strong>almeno <strong>fatti sintomatici</strong> del pregiudizio (es. perdita di clientela, sofferenza morale, necessità di difese legali).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In sintesi:</strong> </p>



<ol class="wp-block-list">
<li>l’azione stragiudiziale, sostenuta da una raccolta accurata e tempestiva delle prove, può portare a un risarcimento senza necessità di giudizio, infatti..</li>



<li>anche se il danno potrà essere liquidato equitativamente dal giudice, è indispensabile fornire elementi concreti della sua esistenza per rendere la pretesa credibile e giuridicamente fondata. Quindi&#8230;</li>



<li>Se l&#8217;avvocato del diffamante dovesse ricevere mandato per valutare una richiesta danni che risulta incompleta, non accurata e potenzialmente non &#8220;azionabile&#8221; in sede giudiziale, potrebbe tendere a sfavorire una risoluzione stragiudiziale o proporre una liquidazione irrisoria.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Non intentare una causa senza prove: Può determinare il rigetto della domanda e la condanna alle spese</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un esempio significativo è la <strong>sentenza del Tribunale di Crotone (2022)</strong>: un uomo aveva chiesto il risarcimento dei danni per frasi diffamatorie pronunciate in una diretta Facebook. Il giudice ha rigettato la domanda perché l’attore <strong>non aveva fornito alcuna prova concreta della diffusione del contenuto</strong> (nessun tag, like o altre interazioni) né elementi oggettivi per dimostrare come la sua reputazione o la sua vita personale e lavorativa fossero state compromesse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tribunale ha ribadito che <strong>il danno da diffamazione non è mai “in re ipsa”</strong>: anche in presenza di un fatto potenzialmente diffamatorio, serve dimostrare il danno-conseguenza e la sua entità. Non basta chiedere una liquidazione equitativa senza allegare elementi che rendano evidente il pregiudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Esito:</strong> domanda rigettata e attore condannato a rifondere alla controparte <strong>3.972 € di spese legali</strong>.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Sono a tua disposizione:&nbsp;<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">contattami&nbsp;</a>per pianificare subito le azioni da intraprendere nel tuo caso specifico.</strong></em></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Esempi concreti: quando e quanto hanno risarcito in alcune sentenze</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per rendere più concreto quanto sopra descritto, vediamo&nbsp;<strong>alcuni esempi reali</strong>&nbsp;di come la giurisprudenza ha affrontato casi di diffamazione sui social e, per alcune fattispecie, i risarcimenti concessi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Caso “Facebook e insulti ai vigili urbani” (Tribunale di Vicenza, sentenza 15 ottobre 2020, n. 1673):</strong> un utente aveva pubblicato su Facebook un post gravemente diffamatorio contro due agenti di polizia locale, con offese pesanti e augurando la morte ai loro familiari. Si trattava chiaramente di <strong>diffamazione aggravata su social</strong> (offesa a pubblico ufficiale con ampia diffusione). Il tribunale l’ha condannato a pagare <strong>15.000 €</strong> di risarcimento del danno morale, oltre alle spese legali. Questo importo rientra nella fascia di <em>media-elevata gravità</em>, proporzionato alla gravità estrema delle offese e alla notevole diffusione del post.</li>



<li><strong>Caso “Malato di mente su Facebook” (Tribunale di Avellino, 2017)</strong>&nbsp;– Un utente aveva pubblicato sulla bacheca di un’altra persona un messaggio offensivo, definendola “malata di mente” e diffondendo l’idea che l’intera comunità la considerasse tale. Il Tribunale ha ritenuto le espressioni gravemente lesive dell’onore e della reputazione, aggravate dalla pubblicazione su un social network con ampia visibilità. Il danno morale è stato liquidato&nbsp;<strong>equitativamente in 10.000 €</strong>, considerando la natura discriminatoria delle parole e il contesto di ampia diffusione del messaggio.</li>



<li><strong>Caso “Medico accusato ingiustamente” (Corte d’Appello di Milano, 2025)</strong>&nbsp;– Un microbiologo era stato falsamente associato, su Facebook, a un gruppo di chirurghi coinvolti in un’inchiesta sulle protesi difettose, con tanto di foto pubblicata senza consenso. Nonostante il primo grado avesse rigettato la domanda, la Corte d’Appello ha riconosciuto la falsità delle accuse e la loro potenzialità lesiva, aggravata dall’ampia visibilità (oltre 700 follower e numerose interazioni). Il danno è stato valutato in&nbsp;<strong>40.000 €</strong>, somma proporzionata alla gravità dell’accusa, alla diffusione e all’impatto sulla credibilità professionale del medico.</li>



<li><strong>Caso “Articoli denigratori contro osservatorio e presidente” (Tribunale di Firenze, 2023)</strong>&nbsp;– Una serie di articoli su quotidiani e siti web aveva insinuato che il presidente di un osservatorio e il suo progetto contro le fake news fossero ingannevoli, dipingendolo come un truffatore e ridicolizzandone la carriera. Il Tribunale ha riconosciuto un’azione diffamatoria concertata e particolarmente invasiva, che aveva colpito sia la reputazione personale del presidente sia l’immagine dell’ente. La gravità delle insinuazioni, la loro reiterazione su più canali e l’enorme risonanza mediatica hanno portato a un risarcimento complessivo di&nbsp;<strong>600.000 €</strong>&nbsp;(300.000 € ciascuno), oltre all’obbligo di pubblicare la sentenza di condanna.</li>



<li><strong>Caso </strong>&#8220;<strong>Diffamazione senza nome esplicito&#8221; (Cassazione penale n. 2598/2021):</strong>&nbsp;la Corte di Cassazione ha stabilito che&nbsp;<strong>anche senza nominare direttamente la vittima</strong>, un post può costituire diffamazione se dal contesto la persona offesa è&nbsp;<strong>identificabile</strong>&nbsp;da un gruppo di lettori. Nel caso esaminato, l’autore aveva alluso a una persona con riferimenti chiari (circostanze, dettagli personali: &#8220;nana&#8221; e &#8220;spazzina&#8221;) pur senza farne il nome. La Cassazione ha confermato la condanna, a riprova che&nbsp;non basta omettere il nome per sfuggire alla responsabilità: conta l’effetto che le parole hanno sulla reputazione altrui. In termini di risarcimento la Suprema Corte non si è espressa ma ha chiarito che un&#8217;<strong>offesa</strong> rivolta in modo&nbsp;<strong>allusivo ma riconoscibile</strong> integra l&#8217;illecito e dà diritto al risarcimento dei&nbsp;<strong>danni</strong> che possono variare in base alla lesione concretamente subita.
<ul class="wp-block-list">
<li>ALTRI CASI : </li>
</ul>
</li>



<li>Non solo l’autore del post originale, ma&nbsp;<strong>anche chi commenta con frasi diffamatorie</strong>&nbsp;sotto quel post può essere imputato per diffamazione aggravata. Allo stesso modo,&nbsp;<strong>condividere un post offensivo</strong>&nbsp;manifestando approvazione (es. aggiungendo emoticon a supporto) può renderci responsabili della diffamazione sui social. </li>



<li>Persino pubblicare l’offesa su un profilo “privato”&nbsp;<strong>non esclude il reato</strong>: basta una piccola cerchia di contatti, se l’offesa è evidente, per integrare la comunicazione con più persone.&nbsp;Va da sé che, in queste ipotesi il risarcimento sarà verosimilmente minore ed ipoteticamente inquadrabile nella fascia più bassa ricompresa tra <strong>1.175€ a 11.750€</strong></li>



<li>In linea con i criteri visti offese &#8220;minori&#8221; sui social (frasi come &#8220;cagna!&#8221; ad un post di una micro-influencer ritratta in abiti succinti), non aggravate da altre elementi (letto da pochi utenti e subito cancellato) hanno portato a&nbsp;<strong>risarcimenti contenuti</strong>, nell’ordine di<strong> 600€</strong>, tuttavia concertati in via stragiudiziale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In conclusione, se sei vittima di diffamazione sui social, non lasciare che l’offesa passi impunita.</strong>&nbsp;Hai il diritto di&nbsp;<strong>proteggere il tuo nome</strong>&nbsp;e di ottenere un equo&nbsp;<strong>risarcimento per il danno</strong>&nbsp;che hai subìto.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">La legge è dalla tua parte, ma devi agire con decisione e nei tempi giusti.&nbsp;<em>Non aspettare oltre:&nbsp;<strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">contattami </a></strong>oggi stesso&nbsp;per una consulenza riservata. Insieme <strong>valuteremo la gravità della diffamazione</strong>, l&#8217;<strong>ammontare del danno </strong>e avvieremo tutte le azioni legali necessarie per&nbsp;<strong>difendere la tua reputazione</strong>.</em></p>
</blockquote>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/08/01/diffamazione-online-e-risarcimento-quanto-puoi-chiedere-per-unoffesa-sui-social/">Diffamazione e risarcimento: quanto puoi chiedere per un’offesa sui social?</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diritto all’oblio: Guida alla deindicizzazione su Google e rimozione di contenuti personali online</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/03/diritto-alloblio-guida-alla-deindicizzazione-su-google-e-rimozione-di-contenuti-personali-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 17:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela identità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela identità e riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela reputazione on line]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davidebiondiniavvocato.it/?p=4587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduzione al diritto all’oblio e base normativa Nel mondo digitale, ogni informazione pubblicata online può ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Diritto all’oblio: Guida alla deindicizzazione su Google e rimozione di contenuti personali online" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/03/diritto-alloblio-guida-alla-deindicizzazione-su-google-e-rimozione-di-contenuti-personali-online/#more-4587" aria-label="Per saperne di più su Diritto all’oblio: Guida alla deindicizzazione su Google e rimozione di contenuti personali online">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/03/diritto-alloblio-guida-alla-deindicizzazione-su-google-e-rimozione-di-contenuti-personali-online/">Diritto all’oblio: Guida alla deindicizzazione su Google e rimozione di contenuti personali online</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Introduzione al diritto all’oblio e base normativa</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel mondo digitale, ogni informazione pubblicata online può rimanere accessibile a tempo indefinito, incidendo sulla reputazione e la privacy delle persone. Il&nbsp;<strong>diritto all’oblio</strong>&nbsp;è il diritto a non restare esposti per sempre a vecchie informazioni sul proprio conto, specialmente se queste sono obsolete o fuori contesto. In altre parole, consente a individui (cittadini privati e professionisti) di richiedere che determinati risultati associati al proprio nome vengano&nbsp;<strong>deindicizzati</strong> dai motori di ricerca come Google, affinché quelle pagine web non compaiano più nelle ricerche del pubblico. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo diritto trova fondamento normativo nell’<strong>Articolo 17 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)</strong>, che prevede il “diritto alla cancellazione” dei dati personali in determinate circostanze, e nelle corrispondenti norme italiane (il Codice Privacy, D.lgs. 196/2003, adeguato al GDPR). La sua origine giuridica risale a una storica sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014 (caso&nbsp;<em>Google Spain</em>), che per prima ha riconosciuto agli individui il diritto di chiedere ai motori di ricerca la rimozione di risultati legati al proprio nome. In quella decisione, si stabilì che i motori di ricerca devono valutare se le informazioni sono&nbsp;<em>“inesatte, inadeguate, irrilevanti o eccessive”</em>&nbsp;e se persiste un interesse pubblico a renderle facilmente disponibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In Italia, il diritto all’oblio è considerato parte del diritto alla privacy e alla dignità personale, tutelato dalla Costituzione (art. 2) e dalle leggi in materia di protezione dei dati.&nbsp;<strong>GDPR e Codice Privacy</strong>&nbsp;offrono la base legale: un interessato può chiedere la cancellazione o deindicizzazione di dati personali che&nbsp;<strong>non sono (più) necessari o pertinenti</strong>&nbsp;rispetto alle finalità della loro pubblicazione. Va chiarito che deindicizzare una pagina da Google&nbsp;<strong>non significa cancellarla dal web</strong>: l’informazione rimane disponibile sul sito originale (ad esempio nell’archivio di un giornale), ma non sarà più facilmente reperibile cercando il nome della persona su un motore di ricerca. Si tratta dunque di un bilanciamento tra il diritto dell’individuo alla riservatezza/reputazione e il diritto della collettività di essere informata. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Di seguito analizziamo&nbsp;<strong>quando</strong>&nbsp;si può esercitare il diritto all’oblio,&nbsp;<strong>come</strong>&nbsp;procedere praticamente per la deindicizzazione (in particolare su Google), i riferimenti giurisprudenziali rilevanti in Italia, esempi concreti di casi accolti o respinti e gli&nbsp;<strong>strumenti alternativi</strong>&nbsp;disponibili, senza dimenticare le considerazioni etiche e i limiti di questo diritto in rapporto al diritto di cronaca e all’interesse pubblico.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"><em>S</em>crivimi qui</a> per scoprire come i motori di ricerca possono deindicizzare articoli di giornale online per tutelare la privacy, senza eliminare le notizie dagli archivi storici.</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Quando si può chiedere la deindicizzazione (diritto all’oblio)</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Non ogni informazione negativa o indesiderata può essere rimossa: il diritto all’oblio si applica in&nbsp;<strong>casi specifici</strong>, valutati attentamente. In generale, è possibile richiedere la deindicizzazione di risultati di ricerca riguardanti la propria persona quando questi contengono dati&nbsp;<em>non più rilevanti</em>,&nbsp;<em>inaccurati</em>&nbsp;o&nbsp;<em>lesivi</em>&nbsp;dei propri diritti. Vediamo nel dettaglio le&nbsp;<strong>principali ipotesi</strong>&nbsp;in cui è lecito far valere questo diritto:</p>



<h3 class="wp-block-heading">Informazioni obsolete o non più attuali</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle situazioni tipiche è quella delle&nbsp;<strong>notizie datate</strong>, che si riferiscono a eventi del passato ormai superati. Informazioni un tempo di pubblico interesse possono, col trascorrere degli anni, perdere attualità e diventare&nbsp;<em>obsolete</em>&nbsp;o fuorvianti rispetto alla situazione attuale della persona. Ad esempio, un articolo di cronaca su un fatto accaduto molti anni fa – come una vecchia vicenda professionale o personale – potrebbe non rispecchiare più la realtà odierna e il profilo attuale dell’individuo interessato. Continuare a essere costantemente associati online a quella “biografia telematica” passata può risultare ingiusto e pregiudizievole. In questi casi, se non vi è più un interesse pubblico concreto verso quella notizia, si può chiedere ai motori di ricerca di rimuovere il risultato relativo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto legittimo deindicizzare un articolo di cronaca giudiziaria ormai&nbsp;<strong>“costituente oggetto di notizie ormai superate”</strong>, per evitare che una persona non famosa resti indefinitamente collegata a fatti non più attuali che ne danneggiano la reputazione. È importante sottolineare che&nbsp;<strong>non esiste un periodo temporale fisso</strong>&nbsp;oltre il quale una notizia diventa automaticamente deindicizzabile – spesso si fa riferimento orientativo a un paio d’anni per le notizie di cronaca minore – ma molto dipende dal&nbsp;<em>contesto</em>&nbsp;e dall’evoluzione della vicenda. Il diritto all’oblio infatti&nbsp;<strong>non scatta in automatico</strong>&nbsp;dopo un certo tempo: va sempre valutato caso per caso in base alla perdita di attualità e all’assenza di interesse pubblico concreto.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">🔍&nbsp;<strong>Il tuo nome è legato a contenuti ormai superati o lesivi? Potrebbero essere deindicizzabili.</strong><br><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami</a> per una valutazione professionale e riservata.</p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">Informazioni inesatte o diffamatorie</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un’altra ipotesi rilevante è quella delle informazioni&nbsp;<strong>false, inesatte o ingannevoli</strong>&nbsp;riguardanti la persona. Se nei risultati di ricerca compare una pagina web che riporta dati personali errati, accuse infondate o contenuti potenzialmente diffamatori, l’interessato ha diritto di richiederne la rimozione. La presenza online di dati non veritieri può arrecare un grave pregiudizio alla reputazione; per questo sia il GDPR che la giurisprudenza tutelano il diritto dell’individuo a non essere associato a informazioni inaccurate. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In tali casi, la&nbsp;<em>deindicizzazione</em>&nbsp;funge da rimedio per impedire che notizie false o non aggiornate continuino a circolare ai primi posti delle ricerche sul proprio nome. Google stesso specifica che, non avendo il ruolo di un tribunale,&nbsp;<strong>non può determinare autonomamente la veridicità di accuse o informazioni</strong>, ma terrà conto di eventuali prove fornite dall’utente: ad esempio, se una sentenza giudiziaria ha stabilito che certe affermazioni sul conto della persona erano infondate, ciò costituirà un elemento decisivo per la rimozione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In pratica, chi chiede l’oblio per contenuti diffamatori dovrà idealmente fornire documentazione (come provvedimenti giudiziari di rettifica, assoluzione, smentite ufficiali) che dimostri il carattere inesatto o calunnioso di quelle informazioni.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><div>Quando un contenuto è palesemente illecito – ad esempio un post denigratorio o un dato personale pubblicato in violazione di legge – oltre alla deindicizzazione si può agire per ottenerne <strong>la rimozione diretta alla fonte</strong> (si pensi a un video diffamatorio: andrebbe rimosso dalla piattaforma originale oltre che dai risultati di ricerca). Tuttavia, anche in mancanza di un pronunciamento legale sulla falsità, si può richiedere la deindicizzazione motivando l’inesattezza o l’obsolescenza del contenuto, lasciando ai valutatori del motore di ricerca (o eventualmente al Garante Privacy) il bilanciamento degli interessi in gioco.</div></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">⚖️&nbsp;<strong>Se online circolano informazioni false o diffamatorie sul tuo conto, non restare in silenzio.</strong><br>Hai il diritto di chiedere la&nbsp;<strong>deindicizzazione</strong>&nbsp;dei contenuti errati o lesivi che danneggiano la tua reputazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">📄 Anche senza una sentenza, puoi far valere le tue ragioni: ti posso aiutare a raccogliere la documentazione e a presentare una richiesta fondata.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Difendi la verità sulla tua identità.<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/"> Contattami</a> per una valutazione riservata e professionale.</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">Notizie su reati estinti, procedimenti archiviati o assoluzioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un capitolo delicato del diritto all’oblio riguarda le&nbsp;<strong>notizie di cronaca giudiziaria</strong>, ossia articoli e pagine web che riportano indagini, arresti, processi o condanne penali a carico di una persona. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Qui il diritto all’oblio si intreccia col diritto di cronaca e con il principio della&nbsp;<strong>presunzione d’innocenza</strong>. In generale, se una persona è stata coinvolta in un procedimento penale che si è poi concluso&nbsp;<em>senza colpevolezza</em>&nbsp;(ad esempio con l’archiviazione delle indagini, un proscioglimento o un’assoluzione in giudizio), le notizie online relative alla fase iniziale (quando magari era indagata o imputata) possono risultare fuorvianti e dannose se continuano a emergere nelle ricerche sul suo nome. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Pensiamo al caso – frequente – di articoli che titolavano su un arresto clamoroso, ma che poi non vengono aggiornati quando quella persona viene dichiarata innocente: in tali situazioni si può chiedere la deindicizzazione, perché l’informazione è&nbsp;<strong>incompleta e supera il limite temporale ragionevole</strong>&nbsp;di interesse pubblico, soprattutto una volta che la giustizia ha fatto il suo corso. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Come indicato dalle linee guida, una notizia su un “imminente processo penale” diventa rapidamente obsoleta se il processo si conclude senza condanna o con l’annullamento della condanna in appello. Analogamente, articoli che riferiscono di accuse poi archiviate o cadute dovrebbero essere resi meno visibili per non perpetuare un pregiudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche nel caso di&nbsp;<strong>condanne penali effettivamente subite</strong>, entra in gioco il diritto all’oblio dopo che la pena è stata scontata e il reato risulta&nbsp;<em>estinto</em>&nbsp;o lontano nel tempo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nostro ordinamento prevede strumenti di riabilitazione e di estinzione del reato dopo un certo periodo, proprio per favorire il reinserimento sociale del condannato. Coerentemente, il Garante Privacy e i tribunali tendono a riconoscere che, trascorso un congruo lasso di tempo e soddisfatte le condizioni di legge (ad es. fine pena, buona condotta, riabilitazione), una persona&nbsp;<strong>ha diritto a non essere per sempre marchiata online</strong>&nbsp;dal proprio reato, specialmente se parliamo di vicende minori o remote. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di rimuovere informazioni su condanne, si considera però anche la gravità e la rilevanza pubblica del crimine: per reati molto gravi o fatti storici di grande interesse, l’<strong>interesse del pubblico</strong>&nbsp;a conoscere può rimanere prevalente. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In linea di principio comunque, Google afferma di tenere conto delle normative locali sulla&nbsp;<strong>cancellazione dei precedenti penali</strong>&nbsp;e su quando un condannato possa “lasciarsi il reato alle spalle” ufficialmente. Ciò significa che, se secondo la legge italiana un certo reato non deve più comparire nei carichi pendenti o è stato dichiarato estinto, questo elemento giocherà a favore della deindicizzazione delle notizie relative. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad esempio, in un caso recente il Garante Privacy ha accolto il reclamo di una donna condannata anni prima, che aveva già scontato la pena, ordinando la deindicizzazione degli articoli sul suo caso poiché&nbsp;<em>“non sussistono ragioni di interesse pubblico che giustifichino una perdurante reperibilità dell’articolo”</em>&nbsp;a suo nome. L’articolo, relativo a una condanna del 2009 ormai conclusa, doveva restare accessibile solo nell’archivio del quotidiano, ma non più tra i risultati di Google, proprio per tutelare il percorso di riabilitazione personale della donna. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo esempio illustra bene il bilanciamento tra il&nbsp;<strong>diritto alla riabilitazione individuale</strong>&nbsp;e l’interesse della società a conservare una memoria storica degli eventi (interesse quest’ultimo soddisfatto lasciando l’articolo nell’archivio, però non immediatamente rintracciabile via motore di ricerca).</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">📌&nbsp;<strong>Se la giustizia ti ha assolto, non lasciare che il web continui a condannarti.</strong><br>Notizie di cronaca giudiziaria non aggiornate o riferite a procedimenti archiviati possono danneggiare profondamente la tua reputazione, anche anni dopo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hai il diritto di chiedere che quelle informazioni&nbsp;<strong>non siano più associate al tuo nome nei motori di ricerca</strong>, soprattutto se il reato è estinto, la pena è stata scontata o sei stato assolto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">🎯&nbsp;<strong>Proteggi la tua identità digitale, tutelando il tuo percorso di riabilitazione.</strong><br><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami </a>per una consulenza riservata: valuteremo insieme se ricorrono le condizioni per ottenere la&nbsp;<strong>deindicizzazione degli articoli</strong>&nbsp;e riprendere in mano la tua immagine pubblica.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non rimanere prigioniero del passato. Agisci oggi.</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">Dati personali sensibili e altre situazioni particolari</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre ai casi sopra elencati, esistono ulteriori circostanze in cui si può invocare il diritto all’oblio, spesso legate alla natura&nbsp;<em>particolarmente privata o delicata</em>&nbsp;delle informazioni coinvolte. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad esempio, se tra i risultati di ricerca compaiono dati personali&nbsp;<strong>sensibili</strong>&nbsp;– come dettagli sulla salute, sull’orientamento sessuale, sulle convinzioni religiose o sull’origine etnica di una persona – divulgati senza adeguato motivo o consenso, la richiesta di deindicizzazione avrà buone probabilità di successo. Si tratta di informazioni intime la cui pubblicazione online può costituire una grave violazione della riservatezza; infatti Google dichiara di essere&nbsp;<strong>molto più propenso a rimuovere contenuti che contengono dati sensibili</strong>, specie se l’interessato non ne aveva autorizzato la diffusione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Un esempio può essere il caso di notizie che rivelino lo stato di salute di qualcuno o la sua appartenenza a categorie protette: tali elementi, se non giustificati da un interesse pubblico preminente, dovrebbero essere eliminati dalle ricerche per proteggere la dignità della persona.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’altra situazione peculiare riguarda le informazioni personali pubblicate&nbsp;<strong>direttamente dall’individuo</strong>&nbsp;in passato (ad esempio sui social network, su blog personali, forum, ecc.) di cui poi ci si pente o che diventano fonte di imbarazzo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In molti casi, la prima linea d’azione è rimuovere o rendere private quelle informazioni alla fonte – ad esempio cancellando il post o restringendo le impostazioni di privacy sul social network – così che non siano più indicizzabili da Google. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, se contenuti ormai rimossi continuano ad apparire nella cache o negli snippet del motore di ricerca, o se siti terzi hanno ripubblicato quelle informazioni, potrebbe rendersi utile una richiesta di deindicizzazione. Pensiamo a foto personali o notizie di cronaca rosa che coinvolgevano la sfera privata: col tempo l’interessato può legittimamente chiedere che non siano più tra i primi risultati cercando il suo nome.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da ricordare anche il caso di&nbsp;<strong>minori</strong>&nbsp;o vittime di reati: le informazioni che li riguardano godono di tutele particolari. La pubblicazione dell’identità di un minore coinvolto in fatti di cronaca è generalmente vietata; se ciò accade, l’intervento per rimuovere quei dati dai risultati di ricerca è praticamente doveroso. Allo stesso modo, una vittima di reato che si ritrovi esposta online può chiedere con forza maggiore la rimozione di contenuti lesivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi, ogni volta che un risultato di ricerca associato al nome di una persona appare&nbsp;<em>ingiusto, sproporzionato o irrilevante</em>&nbsp;rispetto alla vita attuale di quella persona, si configura una potenziale applicazione del diritto all’oblio. Resta comunque fondamentale dimostrare (o almeno argomentare chiaramente) perché quel contenuto dovrebbe essere “dimenticato” dal motore di ricerca, tenendo conto dei contrapposti diritti in gioco.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">📌&nbsp;<strong>Vuoi rimuovere dal web informazioni che non ti rappresentano più?</strong><br>Se nei risultati di ricerca compare ancora qualcosa che ritieni&nbsp;<strong>ingiusto, sproporzionato o irrilevante</strong>&nbsp;rispetto a chi sei oggi,&nbsp;<strong>è il momento di far valere il tuo diritto all’oblio</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami</a> per una&nbsp;<strong>valutazione riservata e professionale</strong>: analizzeremo insieme la tua situazione e ti aiuteremo a presentare una richiesta efficace di deindicizzazione.</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Giurisprudenza italiana e pronunce del Garante Privacy</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il&nbsp;<strong>quadro giurisprudenziale</strong>&nbsp;in materia di diritto all’oblio si è andato definendo attraverso importanti decisioni sia a livello europeo che italiano, oltre agli interventi dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tali pronunce hanno delineato i criteri di applicazione dell’oblio e i limiti imposti dal diritto di cronaca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ambito europeo, la già citata sentenza&nbsp;<em>Google Spain</em>&nbsp;(Corte di Giustizia UE, 2014) ha inaugurato la tutela, stabilendo che un motore di ricerca è un&nbsp;<em>titolare del trattamento dei dati</em>&nbsp;e come tale deve considerare le richieste di cancellazione dei risultati contenenti dati personali. La Corte in quel caso diede ragione a un cittadino spagnolo che chiedeva di rimuovere dai risultati Google un vecchio annuncio di asta immobiliare legato a un suo debito ormai saldato: la notizia, risalente a molti anni prima, era ritenuta non più rilevante e lesiva della sua reputazione presente. Da allora, i motori di ricerca hanno implementato procedure dedicate per queste richieste in tutta Europa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<strong>giurisprudenza italiana</strong>&nbsp;ha pienamente recepito questi principi, arricchendoli con ulteriori precisazioni. La Corte di Cassazione, in varie sentenze negli ultimi anni, ha definito il diritto all’oblio come il diritto a&nbsp;<em>non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona</em>, quando ciò arreca pregiudizio alla reputazione e riservatezza. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, la Cassazione ha sempre evidenziato che questo diritto&nbsp;<strong>non è assoluto</strong>: va bilanciato caso per caso con l’<strong>interesse pubblico</strong>&nbsp;alla conoscenza dei fatti e con il diritto di cronaca, specie se le notizie hanno una valenza storico-sociale o documentaristica tale da giustificarne la permanenza accessibile. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto lecita la permanenza nell’archivio online di un quotidiano di articoli di cronaca risalenti nel tempo (come vicende giudiziarie poi concluse con assoluzione), a condizione che – su richiesta dell’interessato – tali articoli fossero&nbsp;<strong>deindicizzati</strong>&nbsp;sui motori di ricerca e integrati da un aggiornamento sull’esito finale del procedimento. Questo approccio “solomonicamente” distingue tra l’archiviazione storica (che tutela la memoria collettiva e non viene censurata) e l’indicizzazione nei motori di ricerca (che invece può essere limitata per proteggere la persona dall’eccessiva esposizione mediatica di fatti passati).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’importante pronuncia recente è l’<strong>ordinanza n. 3952/2022</strong>&nbsp;della Cassazione, che ha ribadito la necessità di ponderare il diritto all’oblio con il diritto di informazione “in relazione alla funzione sociale” di quest’ultimo. In tal senso, la Cassazione e la CGUE concordano sul fatto che il diritto alla protezione dei dati non prevale automaticamente sulla libertà di espressione: l’<strong>art. 17 GDPR</strong>&nbsp;stesso esclude il diritto alla cancellazione quando il trattamento dei dati è necessario per esercitare il diritto di cronaca o altri diritti fondamentali. Insomma, se una notizia è ancora di interesse pubblico (ad esempio riguarda un personaggio pubblico o un fatto di attualità rilevante), difficilmente potrà essere “dimenticata” dai motori di ricerca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal lato dell’<strong>Autorità Garante Privacy</strong>, numerosi provvedimenti hanno fatto da arbitro nei casi in cui gli interessati, insoddisfatti della risposta dei motori di ricerca, si sono rivolti al Garante. L’orientamento del Garante è in linea con quello dei giudici: proteggere la privacy individuale senza cancellare indebitamente informazioni di pubblico interesse. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In un&nbsp;<em>provvedimento del dicembre 2023</em>, ad esempio, il Garante ha respinto la richiesta di una donna che voleva cancellare del tutto dagli archivi online alcuni articoli su una sua vecchia condanna, ma ha disposto che fossero&nbsp;<strong>deindicizzati da Google</strong>. Il Garante ha motivato che&nbsp;<strong>“a tutela della libertà di informazione, gli articoli web non vanno cancellati dall’archivio online di un quotidiano, ma solo deindicizzati”</strong>, riconoscendo da un lato il valore storico-documentale dell’archivio giornalistico, e dall’altro l’assenza di un interesse pubblico attuale a trovare quei articoli tramite una semplice ricerca del nome della donna. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In un altro caso analogo del 2021, l’Autorità aveva già affermato che un articolo di cronaca, anche se legittimamente pubblicato anni addietro,&nbsp;<strong>“conserva il suo valore di documento storico”</strong>&nbsp;e pertanto deve rimanere disponibile integralmente nell’archivio del giornale (accessibile a chi voglia svolgere ricerche storiche mirate), ma può essere opportunamente escluso dagli indici generali dei motori di ricerca per non ledere il diritto all’oblio dell’interessato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Significativi sono anche i casi in cui il Garante ha negato il diritto all’oblio, confermando che l’interesse pubblico prevaleva. Ad esempio, con un provvedimento del 2016, il Garante ha dato ragione a Google nel&nbsp;<strong>negare la deindicizzazione</strong>&nbsp;richiesta da un ex terrorista coinvolto negli “Anni di piombo”: i fatti raccontati in quegli articoli riguardavano&nbsp;<em>crimini di particolare gravità</em>&nbsp;per cui l’uomo era stato condannato e che costituivano “<strong>una delle pagine più buie della storia italiana</strong>” – informazioni divenute parte della memoria collettiva. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In quel caso, l’Autorità ha ritenuto&nbsp;<strong>prevalente l’interesse del pubblico ad accedere alle notizie</strong>&nbsp;storiche in questione, dichiarando infondata la richiesta di rimozione degli URL dai risultati di ricerca. Analogamente, più di recente è stato riportato che il Garante ha giudicato infondata la richiesta di un&nbsp;<em>ex amministratore locale condannato per corruzione</em>, ritenendo che&nbsp;<strong>“prevale l’interesse pubblico a conoscere le notizie”</strong>&nbsp;relative a quell’illecito, data la natura pubblica del personaggio e la rilevanza della vicenda. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi esempi evidenziano come&nbsp;<strong>il diritto all’oblio trovi un limite naturale nei casi di cronaca giudiziaria di grande importanza</strong>, specie se concernono figure pubbliche o fatti la cui conoscenza resta utile alla collettività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi, la giurisprudenza e le pronunce dell’Autorità Privacy convergono su un punto chiave:&nbsp;<em>il diritto all’oblio va sempre contemperato con il diritto di cronaca e l’interesse pubblico</em>. Il risultato di questo bilanciamento può variare: si va dalla deindicizzazione di contenuti ormai obsoleti e privi di interesse attuale, fino al diniego della rimozione quando le notizie riguardano temi e persone di perdurante rilievo pubblico. L’obiettivo è evitare sia la “tirannia dell’eterno digitale” sulla vita delle persone comuni, sia un improprio&nbsp;<strong>revisionismo online</strong>&nbsp;che cancelli la storia recente.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">📚&nbsp;<strong>Il diritto all’oblio è un diritto riconosciuto, ma non assoluto.</strong><br>Se ritieni che un contenuto online superi i limiti della corretta informazione e non rispecchi più la tua realtà attuale,&nbsp;<strong>puoi far valere le più recenti tutele giurisprudenziali e normative.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">⚖️&nbsp;<strong>Valuteremo con precisione il tuo caso</strong>, alla luce delle sentenze italiane, europee e dei provvedimenti del Garante Privacy, per individuare se e come ottenere la&nbsp;<strong>deindicizzazione dei contenuti</strong>&nbsp;che ti danneggiano.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Affidati a chi conosce la legge e sa come applicarla. <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Contattami</a> oggi stesso.</strong></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Come richiedere la deindicizzazione a Google (procedura pratica)</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Passiamo ora agli&nbsp;<strong>aspetti pratici</strong>: come può un cittadino esercitare il diritto all’oblio e chiedere la deindicizzazione di risultati di ricerca su Google (o altri motori)? Fortunatamente, Google mette a disposizione un modulo online dedicato per questo tipo di richieste, e la procedura è abbastanza chiara. Ecco i&nbsp;<strong>passaggi principali</strong>&nbsp;per richiedere la rimozione di contenuti personali dai risultati di ricerca Google:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Raccolta degli URL pertinenti:</strong>&nbsp;Prima di tutto, identificate con precisione i link (URL) delle pagine web che contengono le informazioni che volete far rimuovere dai risultati di ricerca. È importante copiare l’indirizzo esatto della pagina incriminata. Ad esempio, se un certo articolo di giornale riporta il vostro nome in modo lesivo, copiate l’URL di quell’articolo. Potete elencare più URL nella stessa richiesta, purché riguardino tutti lo stesso nome/persona.</li>



<li><strong>Accesso al modulo di Google:</strong>&nbsp;Andate sulla pagina di Google dedicata alle richieste di rimozione per motivi di protezione dati (diritto all’oblio). Il link al modulo ufficiale è disponibile nelle&nbsp;<em>Guida di Google</em>&nbsp;sulla privacy. Il modulo è in italiano e vi guiderà passo passo nelle informazioni da fornire.</li>



<li><strong>Compilazione dei dati richiesti:</strong>&nbsp;Nel modulo, dovrete inserire:
<ul class="wp-block-list">
<li>I&nbsp;<strong>vostri dati personali</strong>&nbsp;(nome, cognome, paese di residenza, indirizzo email di contatto). Se fate la richiesta per conto di terzi (es. cliente, familiare), dovrete attestare di essere legalmente autorizzati.</li>



<li>Gli&nbsp;<strong>URL specifici</strong>&nbsp;dei risultati da deindicizzare (come detto al punto 1).</li>



<li><strong>La query di ricerca</strong>, cioè normalmente il vostro&nbsp;<strong>nome</strong>&nbsp;(o la persona che rappresentate) così come appare nei risultati. È fondamentale indicare il nome esatto o eventuali varianti (ad esempio includendo un soprannome o il cognome da nubile, se con quello compaiono i risultati).</li>



<li>Una&nbsp;<strong>spiegazione/descrizione motivata</strong>&nbsp;del perché chiedete la rimozione. In questo campo descrivete come quei risultati sono collegati a voi e per quale motivo dovrebbero essere rimossi ai sensi della normativa. Ad esempio potete spiegare che la pagina contiene informazioni obsolete, inaccurate o che violano la vostra privacy, dettagliando il più possibile (eventi accaduti, date, esiti successivi, ecc.).</li>



<li><strong>Documento di identità:</strong>&nbsp;Google richiede di allegare una copia digitale valida di un documento (carta d’identità, passaporto, patente) per verificare l’identità del richiedente. Questo per evitare abusi (chiunque potrebbe altrimenti chiedere la rimozione di contenuti altrui). Assicuratevi che i dati essenziali siano leggibili.</li>



<li>Confermate di non agire con falso nome e firmate elettronicamente la richiesta.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Invio della richiesta e attesa:</strong>&nbsp;Una volta compilato tutto, inviate il modulo. Google vi manderà una email di conferma di ricezione. A questo punto la vostra richiesta sarà esaminata dal team Google dedicato.&nbsp;<strong>Non esiste un tempo standard garantito</strong>&nbsp;per la risposta: spesso arriva nell’arco di qualche settimana, ma può variare in base alla complessità del caso e al volume di richieste. In alcuni casi Google potrebbe chiedervi&nbsp;<strong>maggiori informazioni</strong>&nbsp;per poter valutare (ad esempio ulteriore documentazione a supporto delle vostre motivazioni). Controllate quindi la casella email fornita.</li>



<li><strong>Valutazione da parte di Google:</strong>&nbsp;I revisori esamineranno la richiesta bilanciando il vostro diritto alla privacy con il diritto del pubblico a trovare quelle informazioni. Come visto, considereranno vari fattori: se siete un personaggio pubblico o privato, se la notizia è ancora attuale, la fonte e la natura dell’informazione, l’eventuale sensibilità dei dati, ecc. (vedi sezione precedente). Ad esempio, se siete una persona comune e la pagina tratta di un fatto personale vecchio e ormai irrilevante, è probabile che la rimozione venga concessa; viceversa per un politico di rilievo che chiede di rimuovere articoli su una vicenda ancora discussa, la richiesta potrebbe essere negata. Google si ispira anche a&nbsp;<em>linee guida europee ufficiali</em>&nbsp;su questi bilanciamenti (come quelle del Comitato Europeo per la Protezione Dati) e alla giurisprudenza UE. Ogni caso è a sé, e non tutti i vostri URL segnalati potrebbero avere lo stesso esito: può accadere che alcuni link vengano rimossi e altri no, se ritenuti di differente interesse.</li>



<li><strong>Esito: rimozione oppure rifiuto motivato:</strong>&nbsp;Se la vostra richiesta viene&nbsp;<strong>accolta</strong>, Google provvederà a deindicizzare i risultati indicati. In concreto, ciò significa che cercando quel nome (e query correlate)&nbsp;<strong>quei particolari link non appariranno più</strong>&nbsp;nelle pagine dei risultati di Google. Potreste ricevere una comunicazione di avvenuta rimozione. In caso di&nbsp;<strong>rifiuto</strong>, Google vi notificherà che non può soddisfare la richiesta, solitamente con una motivazione generica (ad esempio indicando che, dopo verifica, ha ritenuto le informazioni di interesse pubblico o pertinenti). Da notare che un&nbsp;<em>rifiuto iniziale</em>&nbsp;non preclude altre strade: potete valutare se integrare la richiesta con elementi nuovi e riprovare, oppure passare alle vie successive (vedi punto 7).</li>



<li><strong>Ricorso al Garante Privacy o autorità giudiziaria:</strong>&nbsp;Se Google (o altro motore di ricerca) nega la deindicizzazione e ritenete che la vostra istanza sia legittima, avete la possibilità di rivolgervi all’<strong>Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali</strong>&nbsp;presentando un reclamo. Il Garante esaminerà il caso e potrà emettere un provvedimento ordinando al motore di ricerca la rimozione, se ritiene fondata la vostra richiesta. Come visto, diversi cittadini hanno ottenuto soddisfazione in questo modo quando Google era stato inizialmente restio. L’alternativa (non mutuamente esclusiva) è adire le vie legali ordinarie citando in giudizio Google per violazione dei diritti sulla protezione dei dati personali; tuttavia il ricorso al Garante è di solito più rapido e meno costoso. In ogni caso, è consigliabile farsi assistere da un legale esperto in diritto digitale se si arriva a queste fasi, specie per preparare documentazione e argomentazioni solide.</li>



<li><strong>Estensione ad altri motori di ricerca:</strong>&nbsp;Ricordate che la richiesta a Google&nbsp;<strong>non vale automaticamente</strong>&nbsp;per gli altri motori (Bing, Yahoo, ecc.). Se i risultati problematici compaiono anche su altri search engine, dovrete inoltrare analoghe richieste su ciascuno (molti offrono moduli simili a quello di Google). Inoltre, la deindicizzazione concessa da Google in Europa normalmente si applica alle versioni europee (come google.it, google.fr, ecc.) e ai risultati visibili dagli utenti europei, ma non necessariamente al dominio google.com globale – questo in ottemperanza ad una sentenza della Corte di Giustizia del 2019 che ha ritenuto non obbligatorio per Google rimuovere globalmente i risultati, bensì solo nell’UE. Google tuttavia adotta misure per impedire l’accesso ai risultati rimossi anche da altre giurisdizioni (ad esempio mediante geoblocking), a tutela effettiva dell’interessato.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, la procedura per esercitare il diritto all’oblio su Google richiede un po’ di pazienza e precisione nel fornire le informazioni. È importante fornire quante più informazioni utili a dimostrare le proprie ragioni e tenere presente che dall’altra parte c’è una valutazione umana e giuridica che cercherà di&nbsp;<strong>equilibrare la tua privacy con il diritto all’informazione</strong>.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">⚠️&nbsp;<strong>Attenzione: ciò che scrivi nel modulo Google può fare la differenza.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Compilare correttamente il modulo per la deindicizzazione non è una formalità. Ogni parola che inserisci sarà&nbsp;<strong>valutata giuridicamente</strong>&nbsp;e potrà influenzare in modo decisivo l&#8217;esito della tua richiesta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">✍️&nbsp;<strong>Una spiegazione imprecisa o mal formulata può portare al rigetto</strong>, costringendoti a sostenere costi maggiori per adire successivamente il Garante Privacy o l’Autorità giudiziaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">🔒&nbsp;<strong>Fatti assistere da un legale esperto in diritto digitale</strong>&nbsp;già nella fase di redazione:<br>– Eviterai errori strategici<br>– Rafforzerai le tue argomentazioni<br>– Aumenterai le possibilità di successo al primo tentativo</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non lasciare che un modulo mal compilato ostacoli il tuo diritto all’oblio. </strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi qui </a>per avere maggiori informazioni sulla procedura e sui costi</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading">Esempi pratici di rimozione di url da Google: Richieste accolte e respinte</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per comprendere meglio i criteri applicati in concreto, è utile esaminare alcuni&nbsp;<strong>casi reali o esemplificativi</strong>&nbsp;di richieste di diritto all’oblio, sia quelle andate a buon fine che quelle rigettate. Di seguito presentiamo alcuni esempi pratici, che aiutano a illustrare dove passa il confine tra ciò che può essere “dimenticato” online e ciò che invece resta visibile per interesse pubblico.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Esempio 1 – Richiesta Accolta (notizia obsoleta su persona privata):</strong>&nbsp;Un cittadino comune era comparso anni fa in un articolo locale per una vicenda giudiziaria minore, poi archiviata senza colpevoli. A distanza di molto tempo, quel vecchio articolo (peraltro non aggiornato con l’esito finale) continuava ad apparire cercando il suo nome, causandogli pregiudizio nella vita privata e professionale. Egli ha inviato richiesta di deindicizzazione a Google, motivando che l’informazione era&nbsp;<strong>superata e non più di pubblico interesse</strong>. Google, valutati i fatti, ha accolto la richiesta: il contenuto è stato rimosso dai risultati per il nome dell’interessato, riconoscendo che la notizia era&nbsp;<em>“irrilevante”</em>&nbsp;rispetto alla sua situazione attuale e&nbsp;<strong>non c’era un interesse pubblico concreto</strong>&nbsp;a mantenerla facilmente accessibile. Questo caso riflette esattamente lo scopo del diritto all’oblio: tutelare una persona da un perpetuo collegamento online a eventi passati e ormai insignificanti.</li>



<li><strong>Esempio 2 – Richiesta Accolta (dati personali sensibili e non pertinenti):</strong>&nbsp;Una professionista ha scoperto che cercando il suo nome su Google compariva un vecchio articolo di cronaca mondana, in cui venivano rivelati dettagli sulla sua salute e vita privata (per esempio, menzionando una sua passata malattia) che nulla avevano a che vedere con la sua vita pubblica o lavorativa. Ritenendo quella divulgazione lesiva della propria privacy e non giustificata da alcun interesse collettivo, ha chiesto la rimozione. In casi simili, sia Google che il Garante tendono a dare ragione all’interessato: le&nbsp;<strong>informazioni sulla salute</strong>&nbsp;o altri dati sensibili, se non strettamente necessari all’interesse pubblico,&nbsp;<strong>devono essere protetti</strong>. Infatti, Google afferma di essere molto propenso a rimuovere contenuti contenenti dati sensibili non consensuali. L’esito è stato positivo: l’articolo è stato deindicizzato per le ricerche col suo nome, pur restando presente nel sito per chi volesse leggerlo senza identificarla direttamente.</li>



<li><strong>Esempio 3 – Richiesta Parzialmente Accolta (cronaca giudiziaria e riabilitazione):</strong>&nbsp;Un uomo, già condannato in passato per un reato, ha scontato la sua pena e ottenuto la riabilitazione. Sul web però erano ancora presenti numerosi articoli che raccontavano dettagli del suo arresto e processo. Egli ha chiesto di “sparire” dai motori di ricerca, sostenendo che quei fatti, pur veri, appartenevano ormai al passato e che continuare a metterli in luce ne ostacolava il reinserimento sociale. In questo scenario, l’esito può essere&nbsp;<strong>misto</strong>: alcune testate giornalistiche potrebbero autonomamente decidere di aggiornare o anonimizzare il nome nei loro archivi, e Google può rimuovere i link più dannosi, ma probabilmente&nbsp;<em>non tutti</em>. Nel caso specifico, il Garante Privacy – a cui l’uomo si è rivolto dopo la parziale reticenza di Google – ha stabilito che gli articoli dovevano&nbsp;<strong>restare negli archivi online per il loro valore storico</strong>, ma che non vi fossero più ragioni attuali per trovarli tramite Google. Ha dunque ordinato la deindicizzazione degli URL relativi a quella vicenda. L’uomo ha così ottenuto che cercando il suo nome non comparissero più riferimenti diretti al vecchio reato, pur rimanendo accessibili le informazioni a chi, per motivi di cronaca o ricerca, consultasse gli archivi dei giornali. Questo caso evidenzia la soluzione di compromesso spesso adottata:&nbsp;<strong>oblio “nei motori di ricerca” ma non nei libri di storia</strong>, per così dire.</li>



<li><strong>Esempio 4 – Richiesta Respinta (personaggio pubblico e fatto di interesse storico):</strong>&nbsp;Un ex politico locale, condannato alcuni anni fa per un caso di corruzione amministrativa, ha chiesto di rimuovere dai risultati di ricerca le notizie sulla sua vicenda, sostenendo di aver diritto all’oblio dopo aver scontato la pena. In questo caso, sia Google che il Garante hanno negato la rimozione: trattandosi di un&nbsp;<strong>ex consigliere comunale</strong>, il fatto per cui è stato condannato riguarda la gestione della cosa pubblica e conserva un rilievo per la comunità locale (anche per valutare la sua figura qualora cercasse di tornare alla vita pubblica). Come riportato,&nbsp;<em>“prevale l’interesse pubblico a conoscere le notizie”</em>&nbsp;su quell’episodio, ragion per cui la richiesta è stata giudicata infondata. Analogamente, richieste presentate da persone che sono state protagoniste di eventi di grande portata storica o sociale – ad esempio ex terroristi, figure coinvolte in scandali finanziari di primo piano, ecc. – vengono in genere respinte: il diritto all’oblio&nbsp;<strong>non può cancellare fatti che sono parte della memoria storica o che servono a mettere in guardia la collettività</strong>. Il caso dell’ex terrorista degli anni di piombo citato in precedenza rientra proprio in questa categoria: la sua istanza di deindicizzare 12 pagine web sui suoi trascorsi criminali è stata respinta, con la chiara motivazione che su crimini così gravi e significativi&nbsp;<strong>“deve ritenersi prevalente l’interesse del pubblico”</strong>&nbsp;a poterne accedere.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questi esempi aiutano a delineare il confine:&nbsp;<strong>il diritto all’oblio tutela principalmente persone comuni o vicende private non più attuali</strong>, mentre arretra di fronte a&nbsp;<strong>figure pubbliche o fatti ancora di interesse pubblico o storico</strong>. Naturalmente esistono molte sfumature intermedie, e ogni caso concreto viene valutato nei suoi specifici dettagli.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Strumenti alternativi o integrativi: rimozione dei contenuti alla fonte e anonimizzazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Richiedere la deindicizzazione ai motori di ricerca non è l’unica strada per gestire informazioni indesiderate online. In molti casi, anzi, è opportuno affiancare o precedere la richiesta di oblio con altri&nbsp;<strong>strumenti integrativi</strong>, che mirano a intervenire direttamente sul contenuto originario.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rimozione o modifica alla fonte:</strong>&nbsp;Il metodo più efficace per “far sparire” un contenuto personale da internet è agire sul sito web che lo ospita. Se avete il controllo diretto del contenuto (ad es. un vostro post social, un blog personale), eliminatelo o rendetelo privato. Se invece il contenuto è pubblicato da terzi (un articolo di giornale, un post su un forum altrui, una foto caricata da altri, ecc.), potete provare a&nbsp;<strong>contattare il webmaster o l’editore</strong>&nbsp;del sito chiedendone la rimozione o l’aggiornamento. In base al GDPR, avete il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali direttamente dal titolare del trattamento quando ne ricorrono i motivi (dati non più necessari, trattamento illecito, revoca del consenso, ecc.). Molte testate giornalistiche online, ad esempio, hanno politiche per cui – a fronte di una richiesta motivata e documentata – possono aggiornare un vecchio articolo (inserendo l’esito di un procedimento) o persino rimuovere il nome di una persona dall’archivio (anonimizzazione) se la vicenda è remota e la persona è completamente estranea alla vita pubblica attuale. Va detto che le testate non hanno un obbligo generale di aggiornare o cancellare le notizie d’archivio, ma&nbsp;<em>possono farlo volontariamente</em>&nbsp;o su specifica disposizione dell’Autorità in casi eccezionali. In ogni caso, tentare un approccio cordiale con chi gestisce il sito può risolvere il problema alla radice:&nbsp;<strong>se il contenuto viene rimosso dal web, anche Google non lo indicherà più</strong> (dopo qualche tempo dall’eliminazione, il risultato scomparirà automaticamente, oppure se ne può sollecitare la rimozione immediata dalla cache tramite gli strumenti per webmaster di Google).</li>



<li><strong>Anonimizzazione dei dati personali:</strong>&nbsp;Una soluzione intermedia, spesso utilizzata per gli archivi giornalistici, è l’anonimizzazione. Consiste nel&nbsp;<strong>rimuovere il nome della persona</strong>&nbsp;dall’articolo o dal contenuto in questione, sostituendolo magari con le iniziali o con una descrizione generica (“un uomo di 40 anni di Milano…”). In tal modo l’articolo rimane disponibile e comprensibile nel suo contesto, ma non è più direttamente riconducibile a quella persona attraverso i motori di ricerca. Questa pratica tutela la “memoria” del fatto senza continuare ad esporre l’individuo. L’anonimizzazione viene spesso applicata quando il fatto narrato ha ancora rilievo pubblico in sé, ma la menzione nominativa dell’individuo non aggiunge valore all’informazione (tipicamente perché l’individuo era una persona comune). Ad esempio, diversi quotidiani hanno iniziato ad anonimizzare i nomi dei protagonisti di cronache minori dopo alcuni anni, proprio per evitare di dover cancellare gli articoli ma al contempo rispettare il diritto all’oblio delle persone coinvolte. Se vi trovate in una situazione del genere, potete chiedere all’editore la sostituzione del vostro nome con un riferimento anonimo: una volta che ciò avviene, anche Google non assocerà più quell’articolo alle ricerche sul vostro nome (poiché il nome non vi compare più in testo).</li>



<li><strong>Dereferenziazione interna al sito:</strong>&nbsp;Un altro strumento tecnico è l’uso di metatag o istruzioni sul sito sorgente per indicare ai motori di ricerca di non indicizzare una certa pagina o immagine. I webmaster possono inserire, ad esempio, un meta tag&nbsp;<code>robots</code>&nbsp;con valore “noindex” nella pagina contestata, così che tutti i motori (Google compreso) la rimuovano dagli indici senza eliminarla. In qualche caso, il Garante Privacy stesso ha ordinato agli editori di adottare queste misure tecniche per risolvere i reclami, come visto nell’esempio della donna riabilitata: il Garante ha imposto al quotidiano di&nbsp;<em>“adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo”</em>&nbsp;nei motori di ricerca. Questa soluzione è funzionalmente simile a una deindicizzazione “forzata”, ma parte direttamente dalla fonte.</li>



<li><strong>Relegare il contenuto (downgrade):</strong>&nbsp;In alcuni casi, se la rimozione completa non è possibile, si può agire per rendere il contenuto meno visibile: ad esempio eliminando tag, categorie o link interni che lo mettono in evidenza, o spostandolo in una sezione archivio non facilmente raggiungibile. Questo ovviamente non garantisce che scompaia dai motori, ma può ridurne il ranking e quindi l’impatto.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Va sottolineato che l’approccio migliore spesso è&nbsp;<strong>combinare più strategie</strong>: chiedere la deindicizzazione ai motori&nbsp;<em>e</em>contemporaneamente cercare di far rimuovere o modificare il contenuto all’origine. Così si aumenta la tutela: anche se qualcuno dovesse imbattersi nella pagina in altro modo, il contenuto potrebbe essere stato depotenziato (es. senza nome, o aggiornato con l’esito positivo per l’interessato). Inoltre, intervenire alla fonte è l’unico modo per sanare davvero la presenza online, mentre la sola deindicizzazione riguarda solo la&nbsp;<em>visibilità tramite ricerca</em>. Ad esempio, se un forum diffonde informazioni personali lesive, l’ideale è ottenere dai moderatori la cancellazione del post; se ciò non avviene, la deindicizzazione da Google almeno riduce la reperibilità, ma il contenuto rimane lì.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, ricordiamo gli strumenti di tutela&nbsp;<strong>aggiuntivi</strong>&nbsp;previsti dalla legge in caso di contenuti illeciti: se una notizia è diffamatoria, o un video è lesivo della privacy (si pensi al&nbsp;<em>revenge porn</em>, sfortunatamente diffuso), si può ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenerne la rimozione d’urgenza e per chiedere il risarcimento dei danni. Il diritto all’oblio non sostituisce queste tutele, ma le integra: spesso è opportuno far valere sia i propri diritti in sede legale (denunciando un abuso), sia chiedere contestualmente a Google di eliminare il risultato, per arginare immediatamente la diffusione.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">🛠️&nbsp;<strong>La deindicizzazione non è l’unica strada: intervieni alla fonte per proteggere davvero la tua reputazione online.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima ancora di chiedere la rimozione dai motori di ricerca, valuta&nbsp;<strong>strumenti integrativi e più incisivi</strong>:<br>✔️&nbsp;<strong>Rimozione diretta</strong>&nbsp;dei contenuti dal sito web che li ospita<br>✔️&nbsp;<strong>Anonimizzazione</strong>&nbsp;del tuo nome da articoli o archivi<br>✔️&nbsp;<strong>Dereferenziazione tecnica</strong>&nbsp;per escludere le pagine dagli indici di Google<br>✔️&nbsp;<strong>Downgrade del contenuto</strong>&nbsp;per ridurne visibilità e impatto</p>



<p class="wp-block-paragraph">🔒&nbsp;<strong>La strategia più efficace? Agire su più fronti.</strong><br>Un intervento alla fonte rafforza la tua posizione, previene nuovi danni e accelera l’efficacia della tutela.</p>



<p class="wp-block-paragraph">📩<a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">&nbsp;<strong>Contattami </strong></a><strong>per un’analisi concreta del tuo caso e una strategia completa</strong>, combinando diritto all’oblio, rimozione e difesa legale, se necessario. <strong>Non aspettare che il danno si estenda. Agisci oggi.</strong></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">Limiti ed equilibri etici: diritto all’oblio vs. diritto di cronaca e interesse pubblico</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Come emerso più volte, il diritto all’oblio vive in&nbsp;<strong>perenne equilibrio</strong>&nbsp;con altri diritti fondamentali, primo fra tutti il&nbsp;<strong>diritto di cronaca</strong>&nbsp;(libertà di stampa e di espressione) e, più in generale, il diritto del pubblico a essere informato su fatti di interesse collettivo. Si tratta di bilanciare la&nbsp;<em>privacy individuale</em>&nbsp;e la&nbsp;<em>memoria storica</em>&nbsp;della società. Questa tensione solleva varie considerazioni etiche e giuridiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da un lato, è evidente l’<strong>importanza per l’individuo</strong>&nbsp;di poter voltare pagina e non essere perseguitato all’infinito dal proprio passato online. Il web e i motori di ricerca hanno una “memoria” potentissima: anche uno scivolone giovanile, o una notizia vera ma vecchissima, possono ricomparire continuamente e stigmatizzare una persona, influenzando opportunità di lavoro, relazioni sociali, vita familiare. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il diritto all’oblio nasce proprio dall’esigenza di&nbsp;<strong>tutelare la dignità e la reputazione</strong>&nbsp;personale di fronte a questa memoria digitale permanente. È un diritto che esprime anche un senso di&nbsp;<strong>empatia e di seconda chance</strong>: la società riconosce che le persone possono cambiare, crescere, riscattarsi, e che non sarebbe giusto ridurre un individuo per sempre ai fatti commessi (o subiti) in passato, se questi non sono più rilevanti. Si pensi a chi ha avuto una piccola condanna in gioventù e poi ha condotto una vita onesta: è eticamente condivisibile permettergli di non avere quel marchio ogni volta che qualcuno lo cerca su Google, a patto che ciò non leda interessi altrui.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dall’altro lato c’è però l’<strong>interesse pubblico e il diritto di cronaca</strong>, che garantiscono trasparenza e conoscenza dei fatti. Una democrazia sana si fonda sul principio che la stampa possa documentare eventi e persone, e che questa documentazione resti fruibile per capire il presente e il passato. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Cancellare o nascondere troppe informazioni potrebbe significare riscrivere la storia o impedire al pubblico di conoscere elementi rilevanti (ad esempio sapere se un candidato politico ha avuto trascorsi giudiziari). Per questo le norme prevedono che il diritto all’oblio&nbsp;<em>non debba mai comprimere indebitamente la libertà di informazione</em>: come dice il GDPR, non si può ottenere la cancellazione dei dati se il loro trattamento è necessario per esercitare il diritto di cronaca o a fini di archiviazione storica. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Garante Privacy stesso ha sottolineato che gli archivi online dei giornali svolgono una funzione fondamentale di documentazione storica e che&nbsp;<strong>“un articolo ha valore di documento storico e in quanto tale non può essere cancellato”</strong>. Questo richiama un valore etico: la&nbsp;<strong>memoria collettiva</strong>&nbsp;non va manipolata. Per citare un caso concreto, nel negare l’oblio all’ex terrorista, il Garante ha in pratica difeso “il diritto alla storia” – ossia il dovere di conservare la memoria di fatti che hanno segnato il Paese.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">⚖️&nbsp;<strong>Diritto all’oblio e diritto di cronaca: due valori da bilanciare, non da contrapporre.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se ti senti prigioniero di informazioni che non rispecchiano più la tua vita,&nbsp;<strong>hai diritto a essere tutelato</strong>, ma sempre nel rispetto della memoria storica e dell’informazione pubblica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">📌&nbsp;<strong>Ogni richiesta di deindicizzazione richiede equilibrio, argomentazioni solide e consapevolezza giuridica.</strong><br>Per questo è fondamentale agire con cautela, valutando ogni elemento alla luce della normativa e della giurisprudenza più recente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">🤝&nbsp;<strong>Affidati a un legale esperto per difendere la tua reputazione senza ledere il diritto alla verità.</strong><br></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi qui</a> per una consulenza su misura: tutelare la tua dignità è possibile, senza cancellare la storia.</strong></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Il confine tra i due diritti non è fisso ma va tracciato con buon senso e proporzionalità. Alcuni criteri etici emersi dalla prassi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rilevanza pubblica attuale:</strong>&nbsp;se una notizia riguarda vicende e persone ancora al centro dell’interesse pubblico, eticamente prevale la trasparenza. Se invece l’interesse è puramente morboso o gossip del passato, prevale la privacy. Ad esempio, è giusto che restino accessibili le notizie su condanne per corruzione di amministratori pubblici, mentre non è necessario tenere in prima pagina errori commessi da un privato cittadino molti anni fa.</li>



<li><strong>Gravità e impatto sociale:</strong>&nbsp;più un fatto è grave o emblematico (crimini, scandali storici), più c’è una responsabilità etica nel non censurarlo. Viceversa, per fatti minori l’oblio non danneggia nessuno in modo apprezzabile.</li>



<li><strong>Ruolo della persona:</strong>&nbsp;chi assume ruoli pubblici accetta implicitamente maggior esposizione mediatica; fa parte del patto sociale (il cosiddetto “argomento del pubblico interesse”). Per costoro il diritto all’oblio è affievolito. Diversamente, per i cittadini comuni vale il principio dell’<strong>oblio del trascorrere del tempo</strong>, in base al quale dopo un certo periodo devono poter recuperare la piena riservatezza, se lo desiderano.</li>



<li><strong>Veridicità vs falsità:</strong>&nbsp;rimuovere contenuti veri (anche se datati) è più problematico eticamente che rimuovere contenuti falsi. Su notizie false non c’è interesse di conoscenza da tutelare, quindi l’oblio coincide con la giustizia (rettificare un errore). Su notizie vere ma scomode, l’oblio va valutato con prudenza per non cadere in revisionismi.</li>



<li><strong>Contesto e proporzione:</strong>&nbsp;un concetto chiave è la&nbsp;<strong>proporzionalità</strong>. Se un singolo nome in un mare di dati pubblici non è essenziale, si può oscurare quel nome (es. anonimizzazione) lasciando intatta l’informazione di contesto. Questo spesso è un compromesso eticamente accettabile: l’evento resta noto, ma la persona viene “liberata” dal peso pubblico, specie se era marginale nella storia.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In definitiva, il diritto all’oblio va visto non come uno strumento di censura, ma come un mezzo di&nbsp;<strong>equilibrio</strong>&nbsp;tra memoria e oblio. Come ha osservato anche la Corte UE,&nbsp;<em>la protezione dei dati non è un diritto assoluto</em>, ma va considerata&nbsp;<strong>in relazione alla funzione sociale</strong>&nbsp;e bilanciata con gli altri diritti. Il suo esercizio richiede responsabilità: chi ne fa richiesta dovrebbe farlo in buona fede (per questioni veramente lesive e non per nascondere informazioni di pubblico interesse), e chi lo applica (motori di ricerca, autorità) deve soppesare con attenzione ogni elemento. L’etica del diritto all’oblio sta nel&nbsp;<strong>trovare il giusto punto di incontro</strong>: permettere alle persone di non essere prigioniere del passato, senza per questo cancellare la storia né limitare la libertà di informazione più del necessario.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">⚖️&nbsp;<strong>Il diritto all’oblio non è censura: è equilibrio tra giustizia e memoria.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni caso richiede&nbsp;<strong>buon senso, proporzionalità e competenza giuridica</strong>.<br>Non tutte le notizie vanno rimosse, ma&nbsp;<strong>non tutte meritano di restare per sempre accessibili</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">🔍 Se ritieni che il tuo nome sia associato online a contenuti&nbsp;<strong>non più giustificati</strong>, posso aiutarti a valutare:<br>– Se prevale la tua privacy<br>– Se vi sono elementi di marginalità, obsolescenza o falsità<br>– Se si può ricorrere a soluzioni proporzionate come la deindicizzazione o l’anonimizzazione</p>



<p class="wp-block-paragraph">📩&nbsp;<strong><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Richiedi</a> una consulenza legale mirata:</strong>&nbsp;ti aiuterò a far valere i tuoi diritti con responsabilità, trasparenza e rigore. <strong>Difendere la tua reputazione è possibile. Fallo nel modo giusto.</strong></p>
</blockquote>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Concludendo, il diritto all’oblio rappresenta uno strumento fondamentale per&nbsp;<strong>“rimuovere contenuti personali online”</strong>&nbsp;divenuti ingiustamente pregiudizievoli, attraverso la&nbsp;<strong>deindicizzazione su Google</strong>&nbsp;e altri motori di ricerca, nel rispetto delle leggi europee (GDPR) e nazionali. È un diritto da esercitare con consapevolezza, sapendo che ogni caso è unico e che il&nbsp;bilanciamento&nbsp;tra oblio e memoria è parte integrante del suo utilizzo. Privati cittadini e professionisti possono appellarvisi per tutelare la propria reputazione e privacy, contando su procedure ad hoc e sul supporto del Garante Privacy. Al tempo stesso, la società nel suo complesso vigila affinché questo diritto non diventi strumento di censura, ma resti una&nbsp;<strong>garanzia equilibrata</strong>&nbsp;a tutela della dignità individuale nell’era digitale.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2025/06/03/diritto-alloblio-guida-alla-deindicizzazione-su-google-e-rimozione-di-contenuti-personali-online/">Diritto all’oblio: Guida alla deindicizzazione su Google e rimozione di contenuti personali online</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostituzione di persona nel web: quando è reato?</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/05/05/sostituzione-di-persona-nel-web-quando-e-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 17:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutela identità digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.davidebiondiniavvocato.it/?p=4312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fingersi un&#8217;altra persona o millantare qualità inesistenti è un comportamento che, in certi casi, può ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Sostituzione di persona nel web: quando è reato?" class="read-more button" href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/05/05/sostituzione-di-persona-nel-web-quando-e-reato/#more-4312" aria-label="Per saperne di più su Sostituzione di persona nel web: quando è reato?">Leggi tutto</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/05/05/sostituzione-di-persona-nel-web-quando-e-reato/">Sostituzione di persona nel web: quando è reato?</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Fingersi un&#8217;altra persona o millantare qualità inesistenti è un comportamento che, in certi casi, può avere gravi conseguenze civili e penali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo articolo esploreremo il <strong>reato di sostituzione di persona</strong> &#8211; e le sue implicazioni nel mondo digitale – al fine di comprendere quali condotte potrebbero essere penalmente sanzionate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di sostituzione di persona, pensato per punire <strong>falsità personali</strong> tipiche dell&#8217;epoca analogica&nbsp;(es: mi faccio credere single per sedurre l&#8217;amante),&nbsp;trova infatti applicazione anche rispetto alle <strong>falsificazioni digitali</strong> quali il furto d&#8217;identità nei social network, la creazione di profili “falsi”, il phishing, il deepfake, etc.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In un mondo governato dall&#8217;ossessione di apparire a tutti i costi e manipolato dai “filtri” di un device che permette facilmente di rappresentarsi per quello che non si è, le ipotesi di falsificazione personale diventano sempre più frequenti, se non addirittura connaturate al nuovo modo di “essere” della società virtuale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quindi, basta apparire diversi per incorrere nel reato di sostituzione di persona? È sufficiente creare un profilo social con un&#8217;immagine falsa o con un nome diverso per essere penalmente sanzionati?&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Scopriamolo insieme&#8230;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sostituzione di persona nel codice penale</strong>: elemento oggettivo</h2>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">“<em>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, <strong>induce taluno in errore</strong>, <strong>sostituendo illegittimamente la propria all&#8217;altrui persona</strong>, o <strong>attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici</strong>, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno&#8221;</em></p>
<cite>Art. 494 c.p.</cite></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>condotta ingannatoria</strong> &#8211; che si traduce nella falsità personale finalizzata ad <strong>indurre taluno in errore </strong>&#8211; costituisce l&#8217;elemento oggettivo del reato di sostituzione di persona che, disciplinato dall&#8217;art. 494 c.p., prevede sostanzialmente <strong>due forme di inganno</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La prima condotta consiste nello <strong>“spacciarsi” per un&#8217;altra persona </strong>(anche immaginaria), la seconda nel <strong>rappresentarsi </strong>con un<strong> nome</strong> e/o uno <strong>stato</strong> e/o delle <strong>qualità </strong>&#8211; a cui la legge ricollega effetti giuridici &#8211;<strong>  diverse dalla propria</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma non specifica quali<strong> attributi sociali falsi</strong> integrino la sostituzione di persona e lascia quindi ampia discrezionalità nel considerare integrato il reato anche quando si utilizzino elementi identificativi peculiari quali il nickname o profili social distorti o tali da rappresentare qualità personali diverse da quelle realmente esistenti, purché tali da avere una rilevanza giuridica rispetto agli effetti ingannevoli che gli stessi possono avere.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò in quanto il profilo digitale riflette una specifica identità personale che permette alla persona di rappresentarsi nel mondo esterno, intessere relazioni sociali o concludere negozi giuridici. L&#8217;uso di un&#8217;identità digitale falsa o modificata può quindi confondere o ingannare gli altri utenti che sulla lealtà di quella rappresentazione hanno fatto affidamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tale motivo la falsificazione personale deve essere valutata caso per caso e ciò al fine di attribuire alla “falsità” una reale e diretta incidenza sulla sfera giuridica di un soggetto. Millantare una particolare professione potrebbe, ad esempio, avere rilevanza in alcune circostanze ma risultare del tutto ininfluente in altre ipotesi. Soprattutto se la legge non ricollega a quella qualifica professionale degli effetti giuridici tipici.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sostituzione di persona ed elemento psicologico del reato</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Da quanto premesso sembrerebbe quindi che il comportamento ingannevole di colui che crea un&#8217;identità falsa o comunque non corrispondente a quella reale, sia sufficiente ad integrare il reato di sostituzione di persona.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma però aggiunge un ulteriore elemento che incide sull&#8217;elemento psicologico del reato, ossia sulla coscienza e volontà della vittima di commettere il fatto delittuoso previsto dalla legge&nbsp;</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">“<em>Chiunque, al&nbsp;<strong>fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio&nbsp;o di recare ad altri un danno</strong>,&nbsp;induce&nbsp;taluno&nbsp;in errore, sostituendo illegittimamente la propria all&#8217;altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno&#8221;</em></p>
<cite>Art. 494 c.p.</cite></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Affinché sussista il reato di sostituzione di persona è necessario che la finalità dell&#8217;inganno sia quella di arrecare un danno alla vittima o un vantaggio per se stessi. <strong>Vantaggio</strong> che, tuttavia, può essere <strong>anche non patrimoniale.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 494 c.p. fa infatti riferimento al vantaggio e <strong>non al profitto</strong> e quindi a condotte che possono procurare qualunque “facilitazione” che potrebbe essere rappresentata da qualsiasi bene immateriale e quindi anche dalla semplice visibilità in un contesto virtuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È peraltro irrilevante che il vantaggio sia ingiusto o effettivamente raggiunto poiché è sufficiente che lo scopo perseguito attraverso l’attività ingannevole sia finalizzato al soddisfacimento di un interesse personale che potrebbe anche corrispondere alla semplice vanità.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sostituzione di persona: è necessaria la querela della vittima</strong>?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di sostituzione di persona lede sia la fiducia della singola vittima sia la fede pubblica, intesa quale affidamento che i consociati ripongono&nbsp;in alcuni atti, simboli o oggetti, documenti, etc, destinati a circolare in una data comunità sociale, anche virtuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tale motivo il delitto è perseguibile d&#8217;ufficio. Ciò significa che non è necessaria le querela della vittima affinché l&#8217;autorità giudiziaria promuova l&#8217;azione penale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È invece sufficiente la semplice notizia di reato. Informazione che può giungere a conoscenza dell&#8217;autorità giudiziaria attraverso qualsiasi mezzo e/o modalità ed indipendentemente dalla volontà della persona offesa di procedere penalmente contro l&#8217;autore dell&#8217;inganno.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sostituzione di persona: casistica&nbsp;</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dunque, data la “genericità” della norma, al fine di comprendere la concreta sussistenza del reato di sostituzione di persona, potrebbe essere utile analizzare alcune ipotesi tratte da casi giurisprudenziali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato sussiste, ad esempio, quando ci si attribuisce un <strong>falso nome al fine di relazionarsi </strong>con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. In tale fattispecie potrebbe quindi rientrare la creazione di account falsi che permettono di accedere ad una determinata community.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato sussiste anche nel caso in cui l’autore<strong> si attribuisca falsamente una qualifica professionale</strong> per compiere atti che, anche se non riservati in via esclusiva ai soggetti dotati di speciale abilitazione, siano comunque ad essa connessi, poiché a tale qualifica la legge ricollega gli effetti giuridici tipici della professione (es: l&#8217;utente che si spaccia per avvocato al fine di chiedere certificati anagrafici)</p>



<p class="wp-block-paragraph">Commette il reato di sostituzione di persona anche chi, iscrivendosi ad un sito di incontri con un nickname, <strong>fornisce </strong>agli altri utenti <strong>un numero di cellulare</strong>, apparentemente <strong>proprio</strong> ma, in realtà, <strong>appartenente ad altri.</strong> Oppure <strong>chi si iscrive ad un social network con un falso nome</strong> al fine di entrare in contatto con l&#8217;ex compagno che l&#8217;aveva bloccato. Ovvero chi si finge una persona di sesso diverso da quello reale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Abbiamo detto che anche la falsa attribuzione di una qualifica professionale può integrare il reato quando è funzionale ad ottenere un vantaggio che può consistere nel semplice corteggiamento o nel desiderio di aumentare la propria visibilità o di fare nuove conoscenze.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non importa</strong> tra l&#8217;altro che il <strong>risultato ingannevole sia raggiunto</strong>. Nell&#8217;ipotesi in cui, ad esempio, un utente si accorga immediatamente della falsità di un profilo, bloccando il contatto o respingendo la richiesta di amicizia, il reato di sostituzione di persona potrebbe comunque configurarsi, <strong>seppur nella forma tentata</strong>, avendo l&#8217;agente adottato atti idonei (e non equivoci) a realizzare l’induzione in errore della vittima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per integrare il reato basta quindi utilizzare il proprio profilo Facebook con la foto di un’altra persona realmente esistente oppure utilizzare un nome o addirittura un nickname di un personaggio famoso. Infatti <strong>anche gli pseudonimi,</strong> molto utilizzati in rete, assumono una dimensione concreta,<strong> idonea a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui</strong>. Pertanto in assenza di dubbi sulla riconducibilità del nickname ad una persona fisica, lo stesso assume valore di “contrassegno identificativo” e può quindi condurre all’accertamento di una responsabilità penale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tal caso non è richiesta la realizzazione di un particolare evento laddove<strong> l’induzione in errore potrebbe concretarsi anche nella semplice accettazione di un&#8217;amicizia</strong>, nello <strong>scambio di messaggi</strong>, nell&#8217;<strong>acquisire like</strong>, o, in generale, nell’interagire con gli altri utenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre rilevare che <strong>non è illecito avere diverse identità virtuali</strong> ma non è ammesso sfruttarle per ingannare gli altri al fine di danneggiarli e/o di procurarsi un vantaggio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;induzione in errore è quindi l&#8217;elemento che caratterizza il reato di sostituzione di persona. <strong>Se non vi è interazione</strong> con terze persone <strong>non può realizzarsi una condotta offensiva</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Facebook, ad esempio, nelle proprie condizioni contrattuali, non ammette la registrazione dell&#8217;account sotto falsa identità. Ciò non toglie però che le semplice creazione di un account falso che, tuttavia, rimane privato e inutilizzato, non assume rilevanza penale ma eventualmente solo civilistica, sanzionabile con la risoluzione del contratto da parte della Piattaforma ossia con la disabilitazione del profilo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro aspetto interessante riguarda la<strong> creazione di un personaggio di fantasia</strong> all’interno di una realtà virtuale che tutti gli utenti sanno essere fittizia. Questa situazione potrebbe ad esempio verificarsi all&#8217;interno di un gioco di ruolo on line o in un metaverso utilizzato a tale scopo. La <strong>consapevolezza</strong> <strong>alla partecipazione ad una realtà artefatta</strong> e immaginaria <strong>esclude </strong>all&#8217;origine l&#8217;<strong>induzione in errore</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per analogo motivo neppure può dirsi accertato il reato di sostituzione di persona nel caso in cui un utente assuma le vesti di un personaggio di fantasia. Spacciarsi per un&#8217;altra persona, anche inesistente, potrebbe trarre in inganno qualcuno che lo crede un soggetto diverso da quello conosciuto. Farsi credere Superman invece configurerebbe un <strong>reato impossibile</strong> data l&#8217;obbiettiva impossibilità di credere in un uomo dotato di superpoteri. Pertanto, in questi ipotesi, in mancanza di altri elementi, il reato non sussiste.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Scrivimi qui</a> per sapere se il tuo caso può rientrare in quelli incriminati dalla norma penale&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sostituzione di persona e acquisizione delle prove digitali</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Quando la sostituzione di persona avviene con modalità informatiche (es: furto d&#8217;identità sui social network, creazione di account falsi in siti d&#8217;incontri, etc) si potrebbero presentare dei <strong>problemi legati ad una corretta acquisizione delle prove </strong>volte ad identificare l&#8217;autore del reato e il fatto incriminato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai fini probatori si dovrebbero sempre osservare i principi dettati dalla L. 18.3.2008, n. 4 che, recependo la Convenzione di Budapest sul cybercrime, ha stabilito che la prova deve essere dotata di alcuni<strong> requisiti quali la genuinità, l&#8217;integrità e la non ripudiabilità.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli <strong>screenshot </strong>della pagina, <strong>in mancanza di altri elementi</strong>, potrebbero quindi <strong>non</strong> essere <strong>sufficienti </strong>a sostenere l&#8217;accusa in giudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni buon conto la difficoltà nell&#8217;ottenere alcuni dati informatici, soprattutto se ospitati nei data base delle piattaforme &#8211; <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/faq/posso-essere-condannato-per-diffamazione-se-lindirizzo-ip-non-e-stato-identificato/">quali ad esempio l&#8217;indirizzo IP</a>, utile a identificare il titolare della linea dati associata &#8211; ha portato la giurisprudenza a ritenere accertata l&#8217;identità dell&#8217;autore del reato anche quando sussistono degli elementi <strong>indiziari gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire al mittente</strong>. Tra questi i precedenti rapporti con la vittima, l&#8217;utilizzo di un nickname identificativo, particolari moventi o circostanze che possano associare il profilo falso ad un determinato soggetto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale ricostruzione della prova, oltre ad essere giustificata dalla estrema difficoltà di avvantaggiarsi della collaborazione dei provider, diventa di grande utilità in conseguenza della impossibilità di svolgere indagini informatiche “sotto copertura” ad esempio con la creazione di <strong>profilo fake “esca”</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La creazione di un profilo &#8220;esca&#8221; falso integrerebbe infatti il reato di sostituzione di persona – questa volta imputabile all&#8217;<strong>agente provocatore</strong> &#8211; che non beneficerebbe della causa di giustificazione di cui all&#8217;art. 51 c.p., (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) applicabile solo per alcuni gravi delitti fra i quali non rientra l&#8217;art. 494 c.p.</p>



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<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sostituzione di persona, phishing, vishing e deepkake</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il phishing è una condotta ingannevole,&nbsp;realizzata per mezzo della rete, generalmente consistente nell&#8217;invio di messaggi di posta elettronica, sms, whatsapp, finalizzata a carpire dati personali dell&#8217;utente, quali numeri di carte di credito, credenziali di accesso ad account social, etc.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>phishing</strong> potrebbe integrare il reato di sostituzione di persona quando il messaggio viene mandato attraverso una falsa identità rappresentata da un qualsiasi segno distintivo utile ad ingannare la vittima. Frequenti sono gli sms inviati da noti istituti di credito, aziende di trasporto o web agency che invitano a seguire un link per bloccare operazioni bancarie sospette, confermare la consegna di un pacco o la prenotazione di una stanza di hotel.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Chi utilizza artifici e raggiri, quali la falsificazione personale, può quindi rispondere del delitto di cui all’art. 494 c.p. in concorso con i reati di accesso abusivo a un sistema informatico e di truffa.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;affinamento di tecniche di ingegneria sociale, unite all&#8217;implementazione di strumenti di intelligenza artificiale, hanno potenziato le tecniche di inganno rendendo le false identità sempre più credibili e difficilmente smascherabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con dei software, di facile utilizzo, è oggi possibile creare voci e ritratti ad immagine e somiglianza di persone reali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È evidente che anche in queste situazioni il rappresentarsi al telefono (<strong>vishing)</strong> o addirittura in video (<strong>deepfake</strong>) con una falsa identità e/o con l&#8217;identità di un altro soggetto, al fine di trarre in inganno l&#8217;interlocutore, <strong>integra il reato di sostituzione di persona, eventualmente in concorso con altri reati</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sostituzione di persona e responsabilità penale dei Social Network</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il<strong> furto del profilo digitale sui Social Network</strong>, unitamente alla diffamazione on line, è probabilmente il reato più attuato – e meno perseguito! &#8211; nell&#8217;attuale società digitale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Generalmente i <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/05/02/account-facebook-hackerato-cosa-fare-se-facebook-non-interviene/">profili social vengono hackerati</a> e poi utilizzati come propri dai cybercriminali al fine di commettere frodi a danno di altri utenti. Il furto d&#8217;identità si riduce solitamente a poche ore perché la Piattaforma tende ad individuare abbastanza velocemente le attività manifestamente illecite e il furto d&#8217;identità e quindi a disabilitare il profilo incriminato.</p>



<p class="has-text-align-center has-base-background-color has-background wp-block-paragraph"><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Chie</a><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/05/02/account-facebook-hackerato-cosa-fare-se-facebook-non-interviene/">di una consulenza</a> per ottenere la riattivazione di un account social hackerato</p>



<p class="wp-block-paragraph">In alcuni casi però la sostituzione di persona avviene attraverso la creazione di account nuovi che, mediante l&#8217;utilizzo del nome o dell&#8217;immagine altrui, facilmente reperibili si internet,  assumono l&#8217;identità della persona corrispondente. Tali profili vengono generalmente utilizzati per offendere la reputazione della vittima del furto d&#8217;identità, mettendola in ridicolo davanti ad un pubblico molto ampio di utenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In quest&#8217;ultima ipotesi, salvo che il Social Network ravvisi dei <strong>comportamenti manifestamente illeciti </strong>(truffe on line, caricamento di materiale pedopornografico, etc) non disabilita il profilo falso se non dopo opportune segnalazioni e diffide da parte dell&#8217;utente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la disabilitazione dell&#8217;account però la lesione dovuta al<strong> reato sostituzione di persona potrebbe non cessare definitivamente</strong>. Il cybercriminale, intenzionato a perseguire nella propria attività illecita, potrebbe infatti aprire altri profili falsi ogni qual volta la piattaforma disabiliti quelli precedentemente creati. E così all&#8217;infinito fintanto che l&#8217;autorità giudiziaria non riesca ad identificarlo e perseguirlo. Identificazione che, tuttavia, nella stragrande maggioranza delle ipotesi, richiederebbe la collaborazione del Social Network che dovrebbero fornire l&#8217;indirizzo I.P collegato a quel profilo. In mancanza di altri elementi indiziari è infatti praticamente impossibile risalire ai dati dell&#8217;utente che opera sotto falso nome.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre quindi stabilire se, in tali ipotesi, potrebbe prospettarsi una <strong>responsabilità del Provider </strong>per non avere impedito un evento criminoso ed aver quindi concorso, con una condotta omissiva, nella causazione dello stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un&#8217;eventuale responsabilità penale potrebbe infatti risultare utile a rafforzare l&#8217;obbligo di una condotta pro-attiva delle Piattaforme – quale quella di evitare che si verifichino nuovi illeciti a danno dell&#8217;utente &#8211; e ciò al fine di evitare sanzioni che non incidano solo sul patrimonio ma sulla libertà personale degli amministratori della società.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La responsabilità dei Provider in Italia è regolata dal <strong>Decreto sul Commercio Elettronico</strong> che, tuttavia, <strong>disciplina la sola responsabilità civile</strong> e non anche quella penale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Peraltro, secondo il<strong> principio di “neutralità della rete”</strong> non esiste un obbligo dei Social Network di filtrare preventivamente i contenuti illeciti e, di conseguenza non esiste una responsabilità civile – e tantomeno penale &#8211; per gli illeciti commessi dai suoi utenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Piattaforma social potrebbe quindi essere ritenuta responsabile solo qualora venga a conoscenza dell’esistenza di un contenuto illecito e non intervenga per la sua rimozione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003</strong> sul commercio elettronico prevede infatti l<strong>&#8216;assenza di un generale dovere di sorveglianza</strong> e un obbligo di intervento subordinato all&#8217;effettiva conoscenza dell&#8217;illecito. Obbligo che, tra l&#8217;altro, stando alla norma, darebbe luogo alla sola responsabilità civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;utente potrebbe ipoteticamente chiedere i danni alla Piattaforma qualora  “denunciato” il fatto &#8211; anche solo attraverso una diffida &#8211;  non ottenesse dalla stessa la rimozione del profilo fake segnalato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con tutte le difficoltà del caso potrebbe anche ipotizzarsi una <strong>responsabilità penale, a titolo omissivo, ex art. 40/2 c.p., </strong>del Social Network <strong>per non aver impedito un evento che lo stesso aveva l&#8217;obbligo giuridico di impedire</strong>. Obbligo che potrebbe quindi rinvenirsi nelle norme civilistiche previste dal Decreto Legislativo 70/2023 (ossia nell&#8217;obbligo di intervento dopo che è venuto a conoscenza del fatto).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia nell&#8217;ipotesi in cui il profilo fake, successivamente alla segnalazione, venisse effettivamente chiuso, difficilmente potrebbe prospettarsi una<strong> responsabilità del Provider per i successivi account aperti,</strong> seppur con le medesime modalità e finalità ingannevoli. Non essendoci un dovere di controllo preventivo o di identificazione degli utenti che si iscrivono alla Piattaforma,<strong> nessuna censura potrà essere mossa nei loro confronti</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se a ciò si aggiunge che l&#8217;ordine imposto dall&#8217;autorità giudiziaria di comunicare i dati di navigazione degli account deve passare attraverso una <strong>rogatoria internazionale</strong> – attuabile solo se si procede per un <strong>reato riconosciuto come tale dal Paese ove ha sede il social Network</strong> &#8211; ne risulta che il reato di sostituzione di persona attuato con queste modalità rimane il più delle volte impunito.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sostituzione di persona e responsabilità amministrativa dei Social Network</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa data protection, in particolare l&#8217;<strong>art. 32/2 GDPR</strong>, impone al titolare del trattamento – e quindi al Social Network &#8211; di adottare <strong>idonee ed adeguate misure di sicurezza </strong>e organizzative al fine di rendere meno vulnerabili i propri database, conseguentemente riducendo la possibilità di sostituzioni di persona e accessi abusivi agli account degli utenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il GDPR ha tra l&#8217;altro rafforzato i <strong>diritti degli utenti</strong> che, con apposita istanza, ai sensi dell&#8217;art. 7, possono ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali (informazioni e fotografie) detenuti<strong> in relazione ai profili aperti a suo nome</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È dunque possibile chiedere la cancellazione e il blocco di un account fake e dei dati illecitamente trattati.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In difetto di risposta è possibile ricorrere all<strong>&#8216;Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali</strong> al fine di ottenere, oltre all’<strong>accesso alle proprie informazioni</strong>, l’eventuale<strong> eliminazione di quelle trattate illecitamente</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale strumento, unitamente alla responsabilità amministrativa dei Provider per non avere adottato<strong> idonee misure</strong> di sicurezza e <strong>organizzative per garantire i diritti degli interessati</strong>, potrebbe quindi rivelarsi un valido metodo per contrastare l’utilizzo non autorizzato dei dati degli utenti che subiscono un furto d&#8217;identità.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Chie</a><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/05/02/account-facebook-hackerato-cosa-fare-se-facebook-non-interviene/">di una consulenza</a> per presentare reclamo all&#8217;Autorità Garante della Privacy</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Sostituzione di persona e concorso con altri reati</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di sostituzione di persona è spesso<strong> prodromico alla realizzazione di altri delitti</strong> che, se attuati ed accertati, darebbero luogo ad una plurima incriminazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di sostituzione di persona può quindi <strong>concorrere con altri delitti </strong>quali la diffamazione, l&#8217;estorsione, la truffa, l&#8217;accesso abusivo a sistema informatico, etc.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sostituzione di persona concorre ad esempio con l<strong>&#8216;estorsione</strong> quando l’autore, fingendosi un’altra persona, ottiene immagini o video “privati”, poi utilizzati per ricattare la vittima che, di fronte alla minaccia di pubblicazione, decide di corrispondere delle somme di denaro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Del pari la sostituzione di persona potrebbe concorrere con la <strong>violenza sessuale</strong> se le immagini ottenute con l&#8217;inganno, vengono poste alla base di un ricatto finalizzato ad ottenere vantaggi sessuali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sostituzione di persona potrebbe altresì concorrere con la <strong>truffa</strong> ogni qualvolta la falsità personale ha quale ulteriore obbiettivo quello di sottrarre, con artifizi e raggiri, delle somme alla vittima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oppure potrebbe concorrere con l&#8217;<strong>accesso abusivo</strong> ad un sistema informatico quando il furto dell&#8217;identità digitale consegue all&#8217;hackeraggio dell&#8217;account protetto. Ovvero con il reato di <strong>danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici </strong>quando i dati contenuti nei profili vengono cancellati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Spesso la sostituzione di persona concorre con la<strong> diffamazione aggravata</strong> quando la condotta di chi crea un falso profilo social sia funzionale a ledere la reputazione del soggetto a cui l&#8217;identità è stata sottratta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il delitto in analisi potrebbe altresì concorrere, nel caso venga utilizzata l&#8217;immagine o il nome altrui &#8211; purché al fine di procurare un danno o ottenere un profitto &#8211; con il <strong>reato di illecito trattamento dei dati</strong> ai sensi dell&#8217;art. 167 Cod. privacy. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Le ipotesi di concorso sono innumerevoli. L&#8217;elenco non può certo considerarsi esaustivo. Ciò che sembra però interessante rilevare è che l&#8217;integrazione di ogni reato darà luogo ad un<strong> cumulo di pena per ogni singola violazione accertata</strong>. Presupponendosi un <strong>medesimo disegno criminoso</strong>, ai sensi dell&#8217;art. 81 c.p, si applicherà la pena per il&nbsp;reato più grave, aumentata sino al triplo (cd. <strong>cumulo giuridico</strong>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale quantificazione di &#8220;favore&#8221; opera solo qualora l’autore abbia&nbsp;<strong>previsto e deliberato</strong>&nbsp;<strong>in origine</strong> ed in via generale l&#8217; <strong>”iter” criminoso</strong>. Ossia quando <strong>i singoli episodi delittuosi</strong>, individuati almeno nelle loro linee essenziali, siano il <strong>mezzo per il conseguimento di un unico intento</strong>, sufficientemente specifico e <strong>rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando i reati sono invece<strong> realizzati per scopi diversi</strong> si applica un <strong>cumulo materiale </strong>consistente nella <strong>somma aritmetica delle pene </strong>previste per ognuno di essi.</p>
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		<item>
		<title>Sostituzione di persona sui social e risarcimento dei danni</title>
		<link>https://www.davidebiondiniavvocato.it/2022/03/15/sostituzione-di-persona-sui-social-e-risarcimento-dei-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Biondini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 19:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutela identità digitale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La&#160;sostituzione di persona sui social&#160;network può essere intesa sia come&#160;creazione di un&#8217;identità&#160;parzialmente o totalmente&#160;falsa&#160;(es: creazione ... </p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;sostituzione di persona sui social&nbsp;network può essere intesa sia come<strong>&nbsp;creazione di un&#8217;identità</strong>&nbsp;parzialmente o totalmente&nbsp;<strong>falsa</strong>&nbsp;(es: creazione di un profilo social con nome, immagine o qualità immaginarie) sia come&nbsp;<strong>“furto” dell&#8217;identità altrui</strong>&nbsp;(es: creo un account Facebook utilizzando i dati di una persona esistente).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale comportamento costituisce reato quando è volto ad indurre qualcuno in errore al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o arrecare un danno. Il vantaggio o la lesione causata non devono necessariamente avere natura patrimoniale&nbsp;ma è sufficiente&nbsp;che l&#8217;utilità o il pregiudizio siano apprezzabili sotto il profilo giuridico (es: spacciarsi per&nbsp;<em>single&nbsp;</em>al fine&nbsp;ottenere vantaggi sessuali).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il fatto viene punito dall&#8217;art 494 codice penale con la reclusione fino a 1 anno e con il risarcimento dei danni quantificati in funzione dell&#8217;<strong>effettiva lesione&nbsp;</strong>subita dalla vittima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti il reato di sostituzione di persona è spesso&nbsp;<strong>preliminare alla realizzazione di altri delitti</strong>&nbsp;(es: frode informatica, diffamazione, stalking) e quindi potenzialmente lesivo di diversi diritti della persona (patrimonio, reputazione, libertà, etc).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La casistica giurisprudenziale relativa al furto d&#8217;identità sui social è ricca e variegata. Tratteremo in questo articolo solo i casi più frequenti di sostituzione di persona sui social network e il relativo risarcimento dei danni.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2024/05/05/sostituzione-di-persona-nel-web-quando-e-reato/">Clicca qui</a> per accedere alla <strong>guida completa</strong> sul reato di sostituzione di persona</p>



<h2 class="gb-headline gb-headline-b92acc74 gb-headline-text"><strong>Risarcimento danni per la sostituzione di persona sui social:&nbsp;a quanto ammonta?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Come premesso è impossibile quantificare il risarcimento dei danni senza individuare il pregiudizio in concreto provocato al soggetto che ha subito un&nbsp;furto di identità sui social network.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, la quantificazione di un danno, quand&#8217;anche&nbsp;stabilita dal giudice&nbsp;senza applicare specifiche norme di diritto (cd: valutazione equitativa), non potrà mai essere basata su valutazioni astratte, ma dovrà essere fondata sull&#8217;effettiva lesione sofferta dalla vittima che avrà sempre l&#8217;<strong>onere di provare</strong>&nbsp; <strong>tutte le voci di danno</strong>&nbsp;subito.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Risarcimento danni per sostituzione di persona sui social&nbsp;con finalità diffamatorie</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Un ragazzo crea un account falso sulla piattaforma badoo.com utilizzando l&#8217;immagine di un altro e, rappresentandosi in modo volgare e sciatto, insulta alcune ragazze presenti nella piattaforma (Cass. Pen. 25774/2014).</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale furto d&#8217;identità ha quale scopo primario quello di danneggiare l&#8217;altrui reputazione. Il risarcimento deve quindi essere calcolato sulla base di specifici parametri (es: viralità del messaggio e ruolo sociale svolto dalla vittima).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi, al fine di ottenere un congruo risarcimento e uscire dall&#8217;incertezza di una liquidazione&nbsp;basata su un apprezzamento discrezionale del giudice (valutazione secondo equità), è fondamentale fornire dati scientifici attraverso diverse specifiche perizie (es: perizia medico legale)</p>



<p class="wp-block-paragraph">La scelta di sostenere costi peritali dovrà certamente essere parametrata alla concreta lesione subita che, se di non elevata entità, non giustificherebbe esborsi ingenti per accertamenti tecnici, spesso costosi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vittima potrà comunque ottenere una liquidazione calcolata su base discrezionale che, in funzione della gravità del danno, potrà essere compresa tra € 1.000,00 ed € 50.000,00. Tanto più precise e pertinenti saranno le&nbsp;prove portate in giudizio, tanto maggiore sarà il risarcimento.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Risarcimento danni per sostituzione di persona sui social&nbsp;con finalità fraudolente</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Un soggetto spacciandosi su Facebook per un “amico” dice di trovarsi in viaggio e chiede l&#8217;invio di denaro per una emergenza sanitaria. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph">La creazione di un account falso è spesso funzionale alla commissione di reati contro il patrimonio.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le&nbsp;pratiche ingannatorie possono assumere diverse forme (es:&nbsp;<em>phishing, dating scam, charity scam, etc)&nbsp;</em>e&nbsp;consistono tutte nella creazione di un profilo “famigliare” finalizzato ad indurre la vittima a fornire dati riservati (es: il numero della carta di credito), a stipulare dei contratti e a effettuare delle donazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vecchie frodi che anziché puntare sul sentimento di solidarietà fanno leva sull&#8217;affidamento che scaturisce dalla appartenenza alla Community.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tali comportamenti vengono sanzionati sia per il reato di sostituzione di persona sia per gli ulteriori reati commessi quali, ad esempio, l&#8217;accesso abusivo ad un sistema informatico oppure la truffa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In queste situazioni il pregiudizio ha, principalmente, natura patrimoniale e viene calcolato sulla base del danno emergente (somma sottratta) e del mancato guadagno che si sarebbe potuto realizzare qualora non si fosse caduti in errore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche la prova del danno patrimoniale deve essere allegata e opportunamente provata, mediante adeguata documentazione e dichiarazioni testimoniali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sei stato vittima di furto d&#8217;identità sui social network? <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/contatti/">Clicca qui</a> per chiedere una consulenza </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali prove fornire per ottenere il&nbsp;risarcimento&nbsp;per&nbsp;furto d&#8217;identità sui social network?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Al fine di chiedere il&nbsp;risarcimento dei danni per sostituzione di persona sui social&nbsp;è, anzitutto, necessario individuare l&#8217;autore del reato. Operazione molto complessa per crimini commessi nel cyberspazio da soggetti che operano con false identità.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando l&#8217;indirizzo email lasciato per l&#8217;iscrizione alla piattaforma social non è riferito ad una persona esistente e non sono presenti ulteriori elementi indiziari, l&#8217;<em>iter</em>&nbsp;investigativo si riduce alle seguenti operazioni:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>individuazione dell&#8217;indirizzo IP utilizzato per la creazione dell&#8217;account falso</li>



<li>individuazione del provider e e dell&#8217;ultimo dispositivo telematico utilizzato</li>



<li>identificazione della persona che ha in uso quel dispositivo</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Questa “onerosa” ricerca viene effettuata dalla Polizia Postale su delega dalla Procura che si preoccupa di inviare una segnalazione ai Social network per la rimozione del profilo falso e per l&#8217;acquisizione di nuovi elementi di prova.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per attivare la magistratura ad effettuare tali indagini è quindi necessario depositare denuncia-querela per il reato di&nbsp;sostituzione di persona su internet&nbsp;avendo però cura di specificare in modo dettagliato la gravità dei fatti e delle lesioni subite, così come l&#8217;integrazione di altri reati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti le limitate risorse di uomini e mezzi portano le Procure ad archiviare procedimenti &#8211; contro “ignoti” &#8211; per un ridotto interesse a perseguire condotte non abbastanza gravi da giustificare un dispendio economico così ingente.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ecco che il compito svolto dall&#8217;avvocato difensore della vittima, soprattutto nella redazione della denuncia-querela<em>,&nbsp;</em>diventa fondamentale in quanto utile a stimolare la magistratura a svolgere una corretta attività di indagine che, solitamente, viene riservata solo ai reati più gravi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Maggiore sarà quindi l&#8217;attenzione posta dall&#8217;avvocato nell&#8217;evidenziare i diversi crimini&nbsp;commessi&nbsp;e nel fornire dettagli sul sospetto colpevole, minori saranno la possibilità che quest&#8217;ultimo rimanga impunito.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di solito l&#8217;autore di questi reati agisce con un movente ben preciso e lascia tracce che, opportunamente analizzate e segnalate, potrebbero aiutare la magistratura alla sua identificazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un attento confronto con la parte offesa, preliminare alla redazione della querela, costituisce quindi la base di partenza per un&#8217;efficace azione penale che, portata correttamente a compimento, consenta l&#8217;individuazione dell&#8217;autore del reato al quale poter chiedere il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it/2022/03/15/sostituzione-di-persona-sui-social-e-risarcimento-dei-danni/">Sostituzione di persona sui social e risarcimento dei danni</a> proviene da <a href="https://www.davidebiondiniavvocato.it">Davide Biondini Avvocato</a>.</p>
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