Recensioni online, possiamo tutelare il diritto all’oblio?

Da notizie apprese nel web – delle quali non vi è ancora traccia in banche dati giurisprudenziali – sembra che il Tribunale di Roma abbia recentemente stabilito che il diritto all’oblio possa non trovare tutela di fronte al diritto di critica esercitabile dai cittadini/consumatori mediante recensioni on line aventi ad oggetto i servizi resi da esercizi commerciali o professionisti.

Per una corretta valutazione delle motivazioni che hanno portato la giurisprudenza di merito ad adottare una simile decisione occorrerà attendere la pubblicazione – in rete – della sentenza.

Sembrerebbe che, per il Tribunale di Roma, siano proprio le modalità con le quali il servizio viene recensito  – senza l’ingerenza dell’azienda – e la natura pubblica del servizio offerto, a costituire l’elemento di prevalenza dell’interesse pubblico (a conoscere l’opinione altrui) sull’interesse del privato (ad ottenere la cancellazione del dato). Le recensioni servono infatti ad orientare le scelte del consumatore che, sulla base di altre precedenti esperienze, potrà fare affidamento su un giudizio esterno rispetto a quello dell’azienda stessa che potrebbe risultare fazioso.

Il diritto di critica, al pari diritto di cronaca, trova la propria fonte nella libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelata, e si sostanzia nell’apprezzamento e nella valutazione di alcuni fatti riferibili a soggetti terzi. La critica tuttavia di differenzia dalla cronaca sia per l’elemento soggettivo, legato ad un certo grado di imparzialità, sia per quello oggettivo, poiché oggetto di critica potranno essere non solo fatti ma anche comportamenti, pensieri e opinioni. Proprio per questa differenziazione un corretto esercizio di questo diritto dovrebbe offrire una sorta di “diritto di replica” che, nella maggior parte dei servizi di recensione on line, è sempre prevista.

Al di là dell’inquadramento giuridico, l’esigenza resta sempre quella di contemperare i distinti e contrapposti interessi giuridici effettuando un corretto bilanciamento tra il diritto pubblicistico ad un’informazione veridica e completa e quello privato ad “essere dimenticato” o ad ottenere la cancellazione di alcuni dati che lo riguardino.

Dunque se la vicenda sostanziale, al vaglio del Tribunale di Roma, riguardava un professionista ancora in attività e se si fosse ritenuta pertinente e non offensiva la recensione on line, bene avrebbe fatto il tribunale a negare il diritto all’oblio che si darebbe tradotto in un diritto alla “manipolazione” di informazioni di interesse pubblico lesiva, da un lato, del diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, dall’altro, del diritto della collettività ad accedere un’informazione trasparente e veritiera.

Ogni caso andrà quindi analizzato sulla base delle peculiarità che emergeranno dall’analisi della fattispecie concreta. L’elemento temporale potrebbe ad esempio costituire uno dei presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all’oblio. Infatti, con il decorso del tempo, molto spesso, l’interesse pubblico all’informazione potrebbe perdere la propria funzione (pensiamo allo stesso caso ma con il professionista – che chiede la cancellazione – ora in pensione).

Tale orientamento giurisprudenziale potrà costituire uno spunto di riflessione per commercianti e liberi professionisti al fine di meglio comprendere ed accettare onori ed oneri dei (non più nuovi) strumenti informatici e delle insidie connaturate al social marketing.