Privacy e Videosorveglianza negli spazi comuni

Le telecamere di videosorveglianza possono riprendere gli spazi comuni?

La telecamera privata di videosorveglianza, pur anche installata a protezione della propria abitazione, non può avere un raggio di visuale tale da interferire con gli spazi condominiali comuni, con quelli in comproprietà o con la proprietà del vicino.

La condotta, peraltro, non integra solo un illecito civile ma anche una fattispecie delittuosa perseguibile penalmente con la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre ovviamente al risarcimento dei danni morali patiti dalla vittima.

Scatta infatti il reato previsto e disciplinato dall’art. 615 bis c.p. rubricato “interferenze illecite nella vita privata” ogni qual volta la telecamera di videosorveglianza viene installata in modo tale che l’obiettivo, benché posto a ripresa del proprio immobile, riprenda anche le pertinenze dell’abitazione del vicino.

Il Garante della privacy ha infatti chiarito che va evitata ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni all’edificio condominiale o antistanti l’abitazione di altri condomini.

E se l’assemblea di condominio avesse autorizzato l’installazione della telecamera?

Il diritto alla riservatezza, avendo rango costituzionale, perché facente parte dei diritti della personalità, è, come tale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile. Poco conta quindi che la maggioranza assembleare abbia consentito tale ingerenza.

Ecco che, in tutti i casi in cui l’obbiettivo riprenda parti comuni –o sia potenzialmente idoneo, perché orientabile, ad inquadrare il vicino- posta l’urgenza e il pericolo di un danno grave e irreparabile, sarà possibile ricorrere ex art 700 cpc in via d’urgenza al tribunale per ottenerne la rimozione.

Non si può quindi invocare il motivo della propria sicurezza (seppur legittima) se le immagini vengono utilizzate per scopi ultronei e comunque con modalità invasive della sfera privata altrui.