Recensione negativa su Google My Business: quando è reato?

“c’è sempre una fregatura da parte mia non lo consiglierei a nessuno!!!”

Tale espressione può essere considerata diffamatoria o rientra nel diritto di critica?

Della questione si è recentemente occupato il Tribunale di Siena che, trovandosi a giudicare una recensione dal carattere apparentemente offensivo “c’è sempre una fregatura da parte mia non lo consiglierei a nessuno!!!”,  ha negato la richiesta risarcitoria avanzata dal professionista, non riconoscendo in detta frase un’espressione umiliante dal carattere diffamatorio nè una aggressione verbale direttamente rivolta al soggetto criticato.

Il Tribunale, con la sentenza n. 285/20, ha analizzato il concetto di “critica”, evidenziando come la stessa, essendo espressione di un’opinione soggettiva, ha per  sua natura carattere congetturale che non può pretendersi sia obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).

In altri termini il diritto di critica si concretizza legittimamente in un giudizio valutativo espresso in forma colorita, figurata  ed iperbolica, connotata da pungenti toni aspri o polemici che, quand’anche tredotta in un linguaggio gergale, non può essere considerata punibile “purché proporzionata e funzionale all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi” (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).

Pertanto, al fine di stabilire se una critica sia o meno diffamatoria è necessario compiere una valutazione complessiva del contegno e del “contesto dialettico in cui si realizza la condotta diffamatoria e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione” (Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093).

Sulla base di questi principi il Tribunale ha ritenuto che l’espressione “c’è sempre una fregatura” non lasciasse intendere una condotta fraudolenta del consulente bensì, alla luce del contesto in cui si inseriva, la mera insoddisfazione del cliente rispetto all’operato del pirmo. L’espressione, pur colorita, “valutata secondo il criterio della sensibilità dell’uomo medio” non appariva quindi dotata di un particolare grado di offensività intrinseca poiché non scurrile e dispregiativa,  a nulla rilevando “la mera suscettibilità o la gelosa riservatezza della parte asseritamente offesa” (Cass. pen. 24 marzo 1995, n. 3247) dalla quale non si può certo far dipendere l’integrazione della condotta penale.

Il tribunale non ha ritenuto lesa la dignità e la reputazione laddove con il post veniva criticata l’attività professionale e non l’etica del soggetto privato in quanto tale. Le espressioni utilizzate si riferivano infatti alla qualità e alla modalità dei servizi, percepita dal cliente come scadente, e non anche alle virtù morali del professionsita.

Inoltre, la recensione, veniva “postata” nei confronti di un studio aperto al pubblico che, mettendosi sul mercato e pubblicizzandosi “on line”, deve accettare il rischio di critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono.