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Cos’è il reato di molestie telefoniche secondo l’art. 660 c.p.
L’art. 660 del Codice Penale punisce chi, per petulanza o per altro biasimevole motivo, molesta o disturba taluno con comunicazioni telefoniche o altri strumenti simili. Storicamente riferito alle chiamate vocali, oggi la norma si applica anche ai messaggi scritti, a condizione che abbiano carattere invasivo e molesto.
Ma quali strumenti rientrano? E con quali limiti? La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8231 del 2025 ha chiarito diversi aspetti controversi.
Quando un messaggio è penalmente rilevante?
Secondo la Cassazione, l’invio ripetuto di SMS o messaggi WhatsApp può costituire reato a prescindere dal contenuto. Non è necessario che i messaggi siano offensivi o minacciosi: basta che siano percepiti come insistenti, intrusivi, fastidiosi. La valutazione è soggettiva e si basa anche sulla frequenza, sul contesto relazionale e sulla reazione del destinatario.
La chiave sta nella “intrusività” del mezzo:
- L’SMS e WhatsApp attivano alert sonori e visivi sul dispositivo, interrompendo la quiete del ricevente;
- La posta elettronica (email), al contrario, non integra il reato perché il destinatario può scegliere se e quando accedervi.
ATTENZIONE: inviare molte email non costituisce reato di molestia ma può comunque avere rilievo civile o disciplinare in determinati contesti (es. ambiti lavorativi, stalking, diffamazione reiterata).
La posizione della giurisprudenza: non sempre c’è reato
La Corte di Cassazione ha escluso che l’invio di email, anche se insistente, possa essere qualificato come molestia ai sensi dell’art. 660 c.p. La ragione? Manca l’intrusione forzata: il destinatario può ignorare la comunicazione.
Al contrario, per SMS e WhatsApp il disturbo è immediato. Anche se è tecnicamente possibile bloccare il mittente, ciò avviene solo dopo che l’effetto molesto si è già verificato.
Se sei indagato o hai ricevuto una denuncia: cosa fare?
Molti utenti, magari in un momento di forte tensione personale o familiare, inviano numerosi messaggi senza intenzione criminosa. Solo successivamente si rendono conto che il destinatario ha sporto denuncia.
È importante sapere che:
- Il reato è contravvenzionale e punito meno severamente rispetto allo stalking
- È procedibile a querela della persona offesa (salvo casi di incapaci);
- La difesa tecnica può far valere cause di esclusione della responsabilità, ad esempio:
- Assenza del dolo specifico (non c’era intento di molestare, ma solo di avere chiarimenti o ottenere risposte);
- Tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.);
- Rilevanza della condotta della persona offesa (es. rapporti conflittuali pregressi, provocazioni): non è scriminante, ma può avere valore difensivo per escludere dolo specifico, ridurre la gravità del fatto, ottenere una pronuncia di particolare tenuità.
- Non riconducibilità del mezzo utilizzato al concetto giuridico di telefono, in caso di email o sistemi asincroni.
📌 CASI FREQUENTI DI CONTESTAZIONI INFONDATE
Molte denunce vengono presentate in ambiti familiari, lavorativi o affettivi in cui il contatto, pur insistente, è stato reciproco o comunque contestualizzato. La sola insistenza non basta: la difesa deve ricostruire le ragioni e la cronologia delle comunicazioni.
Hai ricevuto una denuncia o temi di aver commesso un reato con i tuoi messaggi? Contattami per una consulenza riservata. Valuteremo insieme se vi sono gli estremi del reato e, in caso, imposteremo la strategia difensiva più adatta.
Quali strategie difensive possono essere adottate?
Ogni caso va analizzato singolarmente, ma in generale è opportuno:
- Ricostruire con precisione il contenuto e la frequenza dei messaggi (verificare screenshot, tabulati, ecc.);
- Contestualizzare il rapporto tra mittente e destinatario;
- Evidenziare l’assenza di intenzione molesta;
- Richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto;
- In caso di uso dell’email, far valere l’orientamento giurisprudenziale favorevole sulla non rilevanza penale.
In conclusione: valutare subito la situazione per evitare danni
Se ti trovi coinvolto in un procedimento per presunte molestie tramite messaggi, non sottovalutare la situazione: anche se si tratta di un reato minore, una condanna comporta comunque una sanzione e una macchia nel casellario.
Ogni comunicazione può assumere rilievo giuridico solo se inserita in un contesto preciso. La miglior difesa parte sempre da un’analisi attenta del caso, con il supporto di un professionista esperto in diritto penale e diritto delle comunicazioni.