Hai inviato delle email promozionali a clienti (cd spamming) senza aver reso l’informativa e acquisto il consenso? Pensi che rientrino nella cd soft spam ma il Garante non ha creduto alla tua difesa?
Quando un’azienda riceve una comunicazione di avvio di procedimento da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), il timore di una sanzione elevata è più che giustificato. Tuttavia, non tutto è perduto: con una corretta strategia legale è possibile mitigare o addirittura evitare la sanzione, dimostrando collaborazione, buona fede e l’adozione di misure correttive concrete.
Indice
Cosa accade in caso di accertamento del Garante Privacy
Il Garante può aprire un procedimento sanzionatorio quando rileva presunte violazioni del GDPR o del Codice Privacy. Tra le contestazioni più comuni:
- Mancata risposta alle richieste di accesso ai dati da parte degli interessati (Art. 15 GDPR);
- Invio di comunicazioni commerciali senza consenso o senza adeguata informativa (Art. 6, 13 GDPR, art. 130 Codice Privacy);
- Errata gestione del ruolo di titolare/responsabile del trattamento.
L’autorità, dopo le verifiche, notifica le possibili violazioni e invita l’azienda a presentare memorie difensive e documenti a supporto entro un termine stabilito.
Soft Spam e Legittimo Interesse: Quando Sono Leciti?
Un aspetto spesso oggetto di contestazione riguarda l’invio di comunicazioni promozionali senza consenso. La normativa italiana (Art. 130 del Codice Privacy) consente il cosiddetto soft spam, cioè l’invio di e-mail commerciali a clienti già acquisiti senza un nuovo consenso, ma solo se:
- il titolare ha raccolto l’indirizzo e-mail in occasione di una vendita o prestazione di servizi;
- i messaggi riguardano prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati;
- al cliente viene offerta la possibilità di opporsi facilmente a ulteriori comunicazioni.
In tutti gli altri casi, l’invio di e-mail promozionali senza consenso è considerato illecito.
Quanto al legittimo interesse (Art. 6, par. 1, lett. f) GDPR), esso può costituire una base giuridica solo se:
- esiste un equilibrio tra l’interesse del titolare e i diritti dell’interessato;
- sono adottate misure di trasparenza e rispetto del diritto di opposizione;
- non vi sono norme speciali che impongono il consenso (come nel caso delle e-mail B2C, dove la legge richiede espressamente l’autorizzazione).
Hai inviato e-mail promozionali ai tuoi clienti e temi di aver violato il GDPR? Contattami per una consulenza: analizzerò il tuo caso, verificherò la legittimità delle tue campagne marketing e predisporrò la migliore strategia difensiva per ridurre il rischio di sanzioni.
Perché è fondamentale una difesa tempestiva e strutturata contro il GPDP
Un errore frequente delle aziende è ignorare o rispondere in modo superficiale alla contestazione. Questo comporta:
- Aumento della sanzione (fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo);
- Adozione di provvedimenti correttivi che possono limitare l’attività commerciale;
- Maggiore esposizione a contenziosi con i clienti.
Una memoria difensiva ben strutturata permette invece di:
- Dimostrare che la violazione è stata episodica e non dolosa;
- Evidenziare fraintendimenti normativi o contrattuali (es. confusione tra titolare e responsabile del trattamento);
- Mostrare la pronta adozione di misure correttive per il futuro.
Gli argomenti di difesa più efficaci contro una sanzione del Garante Privacy
Dall’esperienza maturata nella difesa di imprese sottoposte a procedimento del GPDP, le strategie più incisive includono:
- Buona fede e assenza di dolo: spiegare che la violazione è avvenuta per interpretazioni errate o incertezza normativa (ad esempio nell’uso del soft spam o nel ruolo di responsabile del trattamento).
- Adozione immediata di misure correttive: aggiornamento dell’informativa privacy, interruzione delle comunicazioni senza consenso, implementazione di registri delle richieste di accesso.
- Minima portata della violazione: dimostrare che le comunicazioni sono state limitate, senza cessione dei dati a terzi né trattamenti su larga scala.
- Cooperazione con l’Autorità: invio tempestivo di chiarimenti, documentazione completa e disponibilità ad audizioni.
Come mitigare la sanzione
L’art. 83 del GDPR prevede che, nella determinazione dell’importo della sanzione, il Garante tenga conto di elementi attenuanti come:
- Natura episodica della violazione;
- Assenza di precedenti;
- Rapida cessazione del trattamento illecito;
- Adozione di misure di sicurezza e correttivi organizzativi;
- Collaborazione attiva con l’Autorità.
Con una memoria difensiva adeguata, è possibile ottenere:
- La riduzione significativa della sanzione;
- In alcuni casi, la semplice adozione di prescrizioni correttive senza sanzione pecuniaria.
Perché affidarsi a un avvocato con esperienza in data protection
La materia della protezione dei dati è complessa e richiede competenze specifiche in diritto del digitale e privacy. Un avvocato esperto può:
- Analizzare nel dettaglio la contestazione;
- Predisporre la memoria difensiva basandosi su normativa, giurisprudenza e linee guida del Garante;
- Gestire i rapporti con l’Autorità e con eventuali clienti reclamanti;
- Implementare un piano di compliance per evitare future contestazioni.
Hai ricevuto un accertamento dal Garante? Contattami subito: predisporrò per te una strategia difensiva personalizzata e ti guiderò passo dopo passo per ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie.
Difendere l’Azienda, Salvaguardare la Reputazione
Un accertamento del Garante Privacy non è la fine dell’attività: è un campanello d’allarme che può essere trasformato in opportunità di miglioramento. Con un’assistenza legale mirata, la tua azienda può difendersi efficacemente, mitigare le sanzioni e rafforzare i propri processi di gestione dei dati, tutelando al contempo la fiducia dei clienti.