Fondo vittime della strada: Risarcibilità del danno biologico e patrimoniale anche in presenza di un contrassegno falso

Contrassegno falso:  Fondo vittime della strada o assicurazione del responsabile civile (Cass. 24069/2017)

ll Fondo di garanzia vittime della strada è obbligato a risarcire i danni a persone e cose nelle ipotesi in cui il veicolo o il natante sia sprovvisto di assicurazione. Coircostanza che ricorre anche nell’ipotesi in cui il contrassegno sia falsificato. Il danneggiato, accertata l’assenza di copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, può introdurre giudizio nei confronti della compagnia assicurativa appositamente designata. L’esposizione di un contrassegno falso non comporta infatti alcuna responsabilità della compagnia falsamente indicata salvo che il certificato risulti pervenuto all’automobilista per fatto riconducibile all’assicuratore, e/o a suoi agenti. La compagnia assicurativa sarà  inoltre sempre obbligata anche qualora al rilascio del contrassegno il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace.