Il pedone non ha sempre ragione… Non è un’istigazione al delitto!

Spesso, in qualità di automobilisti, ci imbattiamo in condotte imprudenti di pedoni che, in totale spregio della normativa vigente, mettono in pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Altrettanto spesso, sentiamo da amici e parenti che, nonostante il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce, abbia invero ottenuto dal danneggiante l’integrale risarcimento dei danni sofferti e che, qualora gli avessimo provocato lesioni gravi, verremmo perseguiti penalmente per il reato di cui all’art. 590 bis c.p. con pene che vanno dai 3 mesi a 1 anno e, nell’ipotesi aggravate, fino a 7 anni di detenzione.

Facciamo un po’ di chiarezza.

Occorre innanzitutto partire dal riferimento normativo che, in questa materia, trova regolamentazione negli artt. 2043 e 2054 cod. civ. laddove “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e, nell’ipotesi di sinistro stradale, “la responsabilità presunta del conducente può essere esclusa o diminuita sulla base della specificità del fatto concreto” per il comportamento del danneggiato secondo il criterio per cui un danno è imputabile solo a se stesso.

Dunque, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente sarebbe esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa, ricorrente “allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti.

Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, esclude la responsabilità dell’automobilista quando il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento, non evitabile da parte del conducente dell’auto, attesa la concreta circostanza della circolazione e la conseguente impossibilità oggettiva di attuare una qualche manovra di emergenza.

Peraltro, poco rileva se l’attraversamento venga fatto sulle strisce zebrate o fuori, oppure negli incroci semaforici, in quanto il pedone deve sempre conformare la propria condotta alle regole comportamentali (art. 190 CdS) e di prudenza in cui si compendiano i principi di c.d. autoresponsabilità.

In buona sostanza, al fine di valutare l’imputabilità del fatto illecito occorrerà contemperare le reciproche e concrete responsabilità tenendo tuttavia presente che gli obblighi in capo all’automobilista (ad es: di dare la precedenza al pedone) sovrastano quelli di prudenza che i pedoni devono comunque osservare.

L’elemento fondante la responsabilità sarà pertanto parametrato, sia ai reciproci doveri di condotta (con una favor per il pedone) ma, fermi questi, all’impossibilità di evitare la situazione di pericolo.

Se il pedone distratto si “butterà” in mezzo alla carreggiata, senza dare possibilità al conducente dell’autovettura di evitare l’impatto, quest’ultimo non potrà ritenersi responsabile, neppure in concorso con il danneggiato, se avrà tenuto una condotta di guida prudente e rispettosa dei dettami normativi (art. 191 CdS).

Del pari, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto e disciplinato dall’art. 590 bis cp, necessiterà, per la sua integrazione, dal un lato, di un elemento oggettivo consistente nella violazione delle norme del codice della strada, dall’altro, di un elemento psicologico consistente nella colpa del soggetto agente (es: il conducente dell’autovettura) che, nella condotta del mezzo, sia stato imprudente e negligente.

Nessuna responsabilità quindi per coloro che, circolando ad una velocità consentita nel tratto stradale percorso e tenendo una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni del traffico, investano un pedone che, imprudentemente, attraversi la carreggiata in un punto non consentito e senza prestare la dovuta diligenza avvedendosi dell’arrivo di un autovettura o di un ciclomotore.