Dovere di custodia del Comune: responsabilità anche in caso di opere appaltate a terzi

Cosa succede se mentre guidiamo veniamo danneggiati da un ostacolo posto su un’area esterna la carreggiata?

Pensiamo ad esempio che l’ostacolo in questione fosse rappresentato da attrezzatura appartenente ad una società a cui il Comune ha appaltato dei lavori di manutenzione della banchina stradale.

In queste situazioni il danneggiato, avente diritto al risarcimento, è certamente legittimato ad avanzare pretese risarcitorie verso il responsabile civile che, tuttavia, non è agevolmente individuabile.

Tali questioni sono state analizzate da un’interessante sentenza della Corte di Cassazione che, ribadendo alcuni principi di diritto in materia di responsabilità del custode, di cui art. 2051 c.c. , ha consolidato un orientamento invalso negli ultimi anni.

La decisione del 2018 prende le mosse dall’infortunio occorso ad un motociclista che, a causa dell’impatto contro una rete di plastica posta a recinzione di un cantiere stradale, ubicato a lato di una strada comunale, capitolava al suolo riportando gravi lesioni personali. Di fronte alle richieste risarcitorie del danneggiato il Comune resisteva in giudizio declinando la propria responsabilità che, a detta dello stesso, doveva essere addebitata alla società manutentrice.

Nei primi due gradi di giudizio l’organo giudicante rigettava la richiesta risarcitoria azionata dal malcapitato centauro che, non solo si vedeva negato il diritto al risarcimento, ma veniva pure condannato a rifondere le spese di lite.

Il giudice di merito motivava il rigetto della domanda attorea sulla base del fatto che il Comune non potesse essere considerato custode dell’area appaltata. Nemmeno poteva essergli addebitata una responsabilità extracontrattuale in quanto la strada percorsa dalla vittima era priva di difetti in quanto l’insidia non era presente sulla stessa, bensì sulla rete di delimitazione del cantiere la  cui difettosa installazione non era imputabile ad errori progettuali ascrivibili al proprietario.

La questione giuridica analizzata dalla Corte di Cassazione ruota, anzitutto, intorno al concetto di “custode”  che, secondo un consolidato orientamento, sembrerebbe avere natura fattuale e non giuridica, coincidendo « con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto».

Per tale motivo, sostiene il giudice di legittimità, il contratto di appalto non determina ipso iure, la perdita della qualità di custode, ex art. art 2051 c.c., il cui obbligo verrebbe meno soltanto quando l’area di cantiere sia completamente «enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale». Diversamente, quando l’area sulla quale insiste il cantiere è adibita al traffico permane tale obbligo in capo al Comune appaltante.

Secondo la Corte la presenza di un ostacolo proveniente da un’area esterna alla sede stradale non è sufficiente a escludere la responsabilità per custodia dell’ente che andrà esente da responsabilità solo nelle ipotesi di caso fortuito.

Il proprietario deve infatti dimostrare che l’evento sia stato determinato da cause esterne ed estemporanee create da terzi, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neanche con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da un fattore di pericolo, qualificabile come fortuito, poiché ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

Inoltre la Corte evidenzia che all’obbligo di manutenzione delle strade aperte al pubblico transito è collegato anche l’obbligo di prevenire e segnalare eventuali situazioni di pericolo o di insidia esistenti sia sulla rete stradale, sia sulla banchina, ovvero la zona non asfaltata tra la carreggiata e la sede stradale, poiché essa rientra nella struttura della strada stessa.

Insomma, giustizia sia fatta per il danneggiato che potrà meglio dedicarsi alle proprie cure piuttosto che a ricerche, spesso difficoltose, di presunti responsabili schermati dietro ad intricati contratti di appalto spesso portati a pretesto nonostante chiare ed evidenti responsabilità.

(Cassazione civile, sez. III, 12/07/2018  n. 18325“Il Comune, in qualità di ente proprietario di una strada, aperta al pubblico transito, ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione della carreggiata e relative pertinenze (banchine, marciapiedi, aree di sosta), nonché di prevenire e segnalare eventuali pericoli e insidie, anche qualora la manutenzione del bene fosse esternalizzata ad una società appaltatrice”).