Malasanità e danno da emotrasfusione infetta.

Chi ha contratto il virus HBV, HIV e HCV, in conseguenza di emotrasfusioni infette, può richiedere i danni anche se il termine prescrizionale decennale sembra ormai trascorso.

Il termine di prescrizione inizia infatti decorre da quando la vittima ha raggiunto la consapevolezza circa la ricollegabilità causale della patologia alle trasfusioni e non da quando ha subito l’emotrasfusione.

Non risulta nemmeno così impossibile la prova del nesso causale. Dall’anamnesi del paziente è possibile infatti ricavare patologie o sintomatologie rilevanti e tali da lasciar supporre che l’infezione fosse stata contratta proprio durante l’emotrasfusione, soprattutto laddove si dimostra che il sangue utilizzato non avesse ricevuto un’analisi preventiva.

Proprio la mancanza di fattori alternativi idonei a produrre l’evento di danno possono far ritenere presuntivamente dimostrato il nesso di causalità tra il contagio e le emotrasfusioni seppur subite in epoca remota.

I principi giuridici sopra menzionati sono ribaditi in diverse sentenza della Corte di Legittimità la quale ha più volte evidenziato “che la prova del nesso causale tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 cod. civ.), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato”.

Peraltro i danni, in virtù del combinato disposto dell’art. 2043 e dell’art.11 L. 317/2001, potrebbero essere richiesti anche al Ministero della Salute e ciò in ragione delle competenze attribuitegli dalla legge in materia di vigilanza sanitaria e di uso – non controllato – di sangue umano a scopo terapeutico.

Il Ministero ha infatti, oltre ad un generico obbligo di vigilanza, il precipuo dovere di adottare tutti quei provvedimenti e quelle procedure indispensabili ad evitare un danno alla salute dei cittadini.

Pertanto, in carenza di prova che il sangue somministrato sia stato sottoposto a un qualsiasi controllo, potrebbero ritenersi integrata una responsabilità da fatto illecito della P.A con conseguente condanna della stessa al pagamento del danno biologico e patrimoniale patito dal paziente emotrasfuso.