La condotta imprevedibile e inevitabile del pedone esclude la responsabilità del conducente

Il pedone, al pari dell’automobilista, deve rispettare il codice della strada. Infatti, in caso di investimento, non solo non avrebbe diritto al risarcimento dei danni ma potrebbe trovarsi a risarcire quelli causati all’autovettura investitrice.

L’aura di innocenza della quale, per anni, il pedone ha goduto (favorito da una giurisprudenza eccessivamente garantista) si è gradualmente dissolta di fronte all’indagine sull’imprudenza e pericolosità della sua condotta.

Infatti, pur permanendo, ai sensi dall’art. 2054 c.c., una presunzione di responsabilità a carico del conducente dell’autovettura (Cass. 2241/2019) occorrerà, di volta in volta, accertare se anche il pedone abbia concretamente tenuto una condotta prudente, rispettando le regole comportamentali previste dal codice della strada (CdS).

Il pedone, ai sensi dell’art. 190 CdS,  deve circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti o, qualora questi manchino, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli ed in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.  Inoltre, nell’attraversare la carreggiata, deve servirsi degli attraversamenti, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e, quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, dare sempre la precedenza ai conducenti, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

Un condotta negligente del pedone potrebbe quindi portare il  giudice a ritenere integrato un concorso di colpa (1227 c.c.) o, nei casi più gravi, ossia quando il pedone diventi, con il suo comportamento, un ostacolo  imprevisto, imprevedibile e inevitabile, una sua responsabilità esclusiva (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595) e ciò anche in assenza di una specifica prova, da parte del conducente, idonea a vincere la propria presunzione di responsabilità.

Ad esempio, in una recente sentenza (Cass. 17985/2020) la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile il ragionamento dei giudici di merito che identificavano nell’ “andatura barcollante e ondivaga del pedone ubriaco” una circostanza tale da escludere la colpa del conducente.

Insomma la responsabilità da fatto illecito, indipendentemente dalla presunzione di responsabilità posta dall’ordinamento in capo ad un soggetto, non potrà mai risolversi in una responsabilità oggettiva e  dovrà sempre fondarsi sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.