Sei stato diffamato su un social network?

L’offesa manifestata attraverso i social network integra il reato di diffamazione aggravata previsto e punito dall’art. 595 comma 3 Codice Penale.

La diffusione del contenuto diffamatorio può compromettere la reputazione della vittima con conseguenti danni personali e patrimoniali.

Non importa che il nome della persona offesa venga espressamente indicato. È infatti sufficiente che la persona sia individuabile sulla base del contesto e delle circostanze narrate.

In queste situazioni è importante acquisire immediatamente le prove della diffamazione e i dati relativi ai profili degli autori quali ad esempio l’URL o l’ID.

Gli screenshot del messaggio tuttavia potrebbero non bastare ed essere contestati in sede processuale.

L’acquisizione delle prove digitali deve essere infatti conforme agli standard internazionali di informatica forense che richiedono l’utilizzo di specifici strumenti informatici.

Un’azione giudiziale fondata su una prova incerta e contestabile potrebbe quindi rivelarsi infruttuosa o addirittura controproducente.

Acquisita correttamente la prova del fatto potrai agire contro l’autore del reato nel modo che riterrai più efficace in funzione delle tue reali esigenze (risarcitorie, punitive, etc)

L’efficacia non dipende da una determinata azione ma dal risultato che vuoi concretamente ottenere.

Anche in termini di costi e tempistiche!

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Si precisa che le consulenze non vengono rese gratuitamente ma solo dopo accettazione di preventivo scritto che verrà inviato previa descrizione del caso sottoposto